Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 1
La notifica del decreto di citazione per il dibattimento di appello nel domicilio dichiarato dall'imputato eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. è rituale purché non risulti dagli atti che l'imputato è detenuto per altra causa. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva presentato personalmente l'atto di impugnazione con atto ricevuto dal Direttore della Casa Circondariale in cui era detenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2003, n. 5367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5367 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi SANSONE Presidente
dott. Giovanni DE ROBERTO Componente
dott. Bruno OLIVA "
dott. Carlo PICCININNI "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AE , nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 21 giugno 2002 della Corte d'Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
FATTO
Con sentenza del 21 giugno 2002, la Corte d'Appello di Napoli, sezione 5^ penale, confermava la sentenza emessa in data 10 marzo 2000 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, in composizione monocratica, con la quale IA AE era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p. per essere, in data 11 agosto 1995, evaso dalla propria abitazione, nella quale si trovava agli arresti domiciliari.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione IA AE, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione agli art. 179, 178, lettera c) e 601 dello stesso codice.
In particolare, nel ricorso si rappresenta che il procedimento di appello ha tratto origine dall'impugnazione proposta dallo stesso imputato, che, arrestato per altra causa, ha presentato direttamente dal nuovo complesso circondariale di Secondigliano, ove sarebbe tuttora ristretto, l'atto di impugnazione. A fronte di ciò la notifica del decreto di citazione in riferimento al giudizio di appello sarebbe avvenuta esclusivamente presso il domicilio dell'appellante, sicché il contraddittorio instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Napoli non sarebbe stato validamente costituito e si sarebbe verificata una nullità assoluta ai sensi dei citati artt. 179 e 178, lettera c), c.p.p..
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già affermato che deve ritenersi rituale la notifica del decreto di citazione per il dibattimento di appello nel domicilio dichiarato dall'imputato che, arrestato dopo la dichiarazione medesima, non ne abbia dato notizia all'autorità giudiziaria in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161 c.p.p., in quanto in tal caso non è ravvisabile una violazione dell'art. 156 c.p.p., poiché tale norma postula che lo stato di detenzione dell'imputato risulti già dagli atti (Sez. 6^, sent. n. 5222 del 20/5/1993, rv. 194024). Nel caso di specie però l'imputato, che aveva effettuato una dichiarazione di domicilio nella fase delle indagini preliminari, è stato citato per il giudizio di appello dapprima presso il domicilio dichiarato e poi, ai sensi del comma 4 dell'art. 161 c.p.p., presso il suo difensore, benché già al momento in cui ebbe a proporre l'impugnazione egli fosse detenuto per altra causa e ciò emergesse dagli atti. Risulta infatti che fu lo stesso ricorrente ad appellare personalmente la sentenza di primo grado, presentendo l'impugnazione, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., con atto ricevuto dal direttore del nuovo complesso circondariale di Secondigliano, ove si trovava nel frattempo ristretto per altra causa. In tale situazione è evidente che lo stato di detenzione del ricorrente risultava già dagli atti prima ancora di procedere alla notifica sicché trova applicazione l'art. 156, comma 4, c.p.p., che prescrive appunto che le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione stessa. Anche a voler ritenere che nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e non diversamente dal mutamento di residenza o dalla diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrende notificazioni (Cass. Sez. 3, sent. 1894 del 21/2/2000, rv. 215693),la presentazione dell'impugnazione presso l'istituto carcerario, ove l'imputato è ristretto per altra causa, vale pienamente ad informare il giudice dello stato di detenzione dell'appellante. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata, in quanto pronunciata in contumacia dell'imputato, citato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., nonostante, con l'atto di impugnazione presentato presso il complesso circondariale di Secondigliano avesse fatto risultare il suo stato di detenzione per altra causa. Gli atti devono conseguentemente essere trasmessi per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 2003.