Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
La fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art.643 cod. pen. ( il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica ) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2004, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 211 int. 12, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE RICCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OS OL, elettivamente domiciliata in Roma V.LE B BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CARMINE PUNZI, che la difende unitamente all'avvocato GIULIANA GUALDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 707/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 12/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 2 febbraio 1995 GA RO conveniva in giudizio davanti al tribunale di Modena il nipote GI RO per la declaratoria di nullità del contratto del 22-5-1969, con il quale aveva apparentemente venduto al nipote, con riserva di usufrutto, un compendio immobiliare posto in Carpi, e di altro contratto, stipulato in data 7-6-1975, con il quale aveva rinunciato, in favore del nipote, all'usufrutto sui beni di cui al precedente contratto, assumendo che entrambi i predetti negozi erano stati posti in essere mentre ella versava in condizioni di deficienza psichica e di debolezza ed in quanto vittima di circonvenzione da parte del congiunto.
Esponeva, inoltre, che quest'ultimo - che era stato da lei già citato in giudizio nel settembre 1982, per la declaratoria di nullità dei negozi di cui sopra - a seguito di procedimento penale promosso nei suoi confronti in base al rapporto del giudice istruttore, era stato condannato con sentenza definitiva per il delitto di circonvenzione di incapace limitatamente ai fatti commessi dopo il 21-2-1975, "essendosi gli altri prescritti". Si costituiva GI RO, eccependo l'estinzione del diritto azionato dall'attrice per prescrizione, in quanto la condotta di circonvenzione di incapace aveva prodotto l'annullabilità, e non la nullità del negozio giuridico, ed opponendo, in subordine, di avere acquistato la proprietà dei beni per intervenuta usucapione ventennale, risalendo l'acquisto del possesso al 1969. Con sentenza non definitiva, il tribunale di Modena dichiarava la nullità dei contratti, per essere stati stipulati dall'attrice in dipendenza della condotta di circonvenzione di incapace posta in essere ai suoi danni dal convenuto, ed escludeva, inoltre, che costui avesse acquistato la proprietà dei beni per usucapione, avendo la RO, nel 1982, convenuto in giudizio il nipote per fare invalidare tutte le scritture intercorse tra loro;
rimetteva, quindi, la causa in istruttoria, per la determinazione del quantum risarcitorio. Proposto appello dal RO, la corte di appello di Bologna, con sentenza del 12 giugno 2000, lo ha rigettato, condannando l'appellante al pagamento all'appellata delle spese del grado e indicando, a correzione ed integrazione del dispositivo della sentenza impugnata, i dati esatti per la identificazione dei contratti conclusi dalle parti il 22-5-1969 ed il 7-6-1975. La statuizione della corte si basa sulle seguenti proposizioni:
a) La sentenza irrevocabile di condanna del RO per circonvenzione d'incapace ai danni della zia, pronunciata con riferimento proprio al negozio (rogito del 7-6-1975) del quale è stata dichiarata dal tribunale la nullità, fa stato nel giudizio civile ex art. 654 c.p.p.; tale declaratoria, pertanto, siccome basata sui fatti accertati in sede penale, non può essere rimessa in discussione. b)per quanto riguarda i fatti anteriori al 1975 ascritti al RO, il tribunale penale li ha ritenuti parimenti sussistenti, ma ha dichiarato estinto per prescrizione il reato;
ed il tribunale civile, valutati, a sua volta, gli stessi fatti accertati in sede penale, ha correttamente statuito che anche il precedente negozio in data 22-5-1969 è nullo, in quanto stipulato dalla RO esclusivamente a seguito e per l'effetto della condotta criminosa perpetrata dal nipote.
c) la violazione dell'art. 643 c.c. comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., e non la semplice annullabilità ai sensi dell'art. 428 o art. 1427 c.c., come pretenderebbe l'appellante, per trame la conclusione che nella fattispecie l'azione si è prescritta, quanto meno per il negozio anteriore al 1972, per il quale non è intervenuta sentenza di condanna.
d) non si è verificato l'acquisto della proprietà dei beni per usucapione da parte di RO GI in virtù di possesso continuato ed ininterrotto dei beni medesimi a decorrere dal 1969, in quanto con l'atto di citazione del 13-9-1982, notificato al RO, l'attrice aveva chiesto la declaratoria di nullità degli "atti e delle scritture private" intercorse tra le parti, volendo con ciò porre nel nulla anche il rogito del 1969 e ritornare, con effetto ex tunc, nel pieno possesso di tutti i beni donati al nipote;
deve, pertanto, riconoscersi all'atto di citazione di cui sopra effetto interruttivo dell'usucapione.
Ricorre per la cassazione della sentenza RO GI, deducendo quattro motivi di gravame.
Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, RO GA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia il ricorrente:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; quanto meno omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere, la corte, ritenuto erroneamente ed immotivatamente nullo, e non semplicemente annullabile, il contratto concluso da persona incapace a causa di fatti penalmente accertati, posti in essere ai suoi danni ed integranti il reato di cui all'art. 643 c.p.. Secondo il ricorrente, il caso che ne occupa non rientra nelle previsioni di cui all'art. 1418 c.c., non trattandosi di contratto contrario a norme imperative, sanzionato, come tale, con la nullità, ma ricade, eventualmente, sotto la disciplina dettata dall'art. 428 c.c. o dagli artt. 1427 e segg. c.c., con la conseguenza che in entrambe le ipotesi l'azione per l'annullamento del contratto si prescrive in cinque anni. Ne deriva, pertanto, che è sicuramente prescritta l'azione relativa all'annullamento del contratto del 22 maggio 1969; in ordine al quale non sussiste, peraltro, alcuna prova che, al momento in cui lo stesso fu concluso, la RO fosse incapace di intendere e volere o che il consenso le fosse stato estorto con violenza o carpito con dolo.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 a 116 c.p.c. e art. 654 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; quanto meno omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere i giudici indebitamente utilizzato e posto a base della decisione fatti ed elementi acquisiti nel procedimento penale, riportandosi pedissequamente e acriticamente alle valutazioni fatte dal quel giudice;
e ciò anche con riferimento ai fatti commessi dal RO in epoca anteriore al 21 febbraio 1975, in ordine ai quali il tribunale penale aveva dichiarato estinto il reato di circonvenzione d'incapace per prescrizione, per cui tutte le valutazioni fatte in quella sede non potevano avere nessun rilievo e non potevano essere in alcun modo utilizzate in sede civile.
3) Violazione e falsa applicazione degli. artt. 1158 e 2943 c. c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; quanto meno omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Con il motivo in esame il ricorrente denuncia l'errore in cui è incorso il giudice di appello, per avere ritenuto che con l'atto di citazione del 10-13 settembre 1982 la RO avesse interrotto l'usucapione dei beni immobili nel cui possesso il ricorrente era stato immesso fin dal maggio 1969, laddove, viceversa, tale atto, con il quale la RO chiedeva del tutto genericamente la declaratoria di nullità e inefficacia di "tutti gli atti e le scritture private esistenti tra le parti in causa .....", oltre la condanna del RO S. alla restituzione di una certa somma, non poteva produrre l'effetto interruttivo dell'usucapione preteso dai giudici di entrambi i gradi del giudizio.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere errato la corte di appello nel correggere, con le forme di cui al citato articolo, un errore nella trascrizione del mappale, commesso dalla stessa parte attrice nelle sue conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, e, quindi, naturalmente ripetuto nel dispositivo della sentenza di primo grado. Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo, si osserva che correttamente la corte di appello ha ritenuto nulli, e non semplicemente annullabili, i contratti stipulati da RO GA e RO GI il 22-5-1969 ed il 7-6-1975, a motivo che alla conclusione di entrambi la prima fu indotta dal comportamento del secondo, integrante il reato di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p. commesso ai suoi danni, e per il quale il RO riportò condanna con sentenza definitiva, limitatamente, peraltro, ai fatti successivi al 21-2- 1975, essendo stato dichiarato estinto il reato per prescrizione relativamente ai fatti precedenti.
Così statuendo, la corte si è sostanzialmente uniformata alla giurisprudenza di questo Supremo Collegio, secondo cui la sanzione di nullità che colpisce il contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., quando, tra l'altro, esso è contrario a norme imperative (comma 1^), è applicabile anche nel caso in cui il contratto sia stato concluso a seguito e per effetto del comportamento di un soggetto, integrante gli estremi di reato, che, oltre a ledere i diritti del singolo, sia lesivo anche dell'interesse generale;
non potendo contestarsi che in casi del genere il contratto è contrario a norma imperativa", per cui la nullità ed. virtuale che ne discende è insita nella stessa violazione della norma (ved., in generale, per la nullità di contratti ex art. 1418 comma 1^ c.c., in guanto stipulati in violazione di norme imperative, sent. n. 4774/99, n. 11450/97, n. 4070/96). Con riferimento, in particolare, al contratto concluso da soggetto in stato di incapacità, perché vittima del reato di cui all'art. 643 c.p., la ratio della nullità del negozio, viene individuata, come ha opportunamente ricordato la corte di appello, nell'esigenza di tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica;
cosicché, a prescindere dalla finalità immediata perseguita dalla norma incriminatrice, di tutela del soggetto posto in stato di incapacità, è l'esigenza predetta che induce a ritenere norma imperativa l'incriminazione ex art. 643 c.c., la cui violazione comporta, oltre la sanzione penale, anche la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. (sent. n. 8948/94 e n. 3272/01). La conclusione che nel caso concreto se ne deve trarre è quella per cui, come ha correttamente statuito la Corte di appello, i contratti di cui si discute sono nulli, e non semplicemente annullabili e, conseguentemente, l'azione esercitata dalla RO non è prescritta. Anche la censura di cui al secondo motivo non ha pregio, atteso che, una volta assodato che i fatti posti a base dell'azione predetta sono quegli stessi fatti esaminati e valutati dal giudice penale nel procedimento a carico di RO GI, conclusosi con la condanna dell'imputato, con sentenza irrevocabile, per il reato di circonvenzione d'incapace ai danni di RO GA, limitatamente, peraltro, ai fatti posti in essere in epoca successiva al 21-2-1975, correttamente la corte ha ritenuto che la sentenza penale di condanna spiegasse, per i fatti medesimi, piena efficacia nel presente giudizio civile;
mentre, per quanto riguarda i fatti pregressi, in ordine ai quali il reato di circonvenzione d'incapace è stato dichiarato estinto per prescrizione, ha riesaminato le prove raccolte nel procedimento penale, come era consentito fare, trattandosi di materiale ritualmente acquisito nel procedimento civile, e all'esito di valutazioni ed apprezzamenti, non ripetibili in questa sede e di cui ha dato debito conto, ha statuito, con congrua e logica motivazione, che anche in ordine a tali fatti il comportamento del RO ha integrato gli estremi del reato di circonvenzione d'incapace (ved. sent. n. 2327/94, n. 2443/95, n. 12091/90, e, con particolare riferimento a perizia espletata in procedimento penale, n. 623/95). Non sussistono neppure le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati con il terzo motivo, avendo la corte di appello escluso che il RO avesse acquistato per usucapione gli immobili trasferitigli dalla zia con il rogito del 1969, sulla base dell'atto di citazione a lui notificato il 13-9-1982, con il quale, secondo l'interpretazione, qui non sindacabile, che ne ha dato la corte stessa, l'attrice, nel domandare la declaratoria di tutti gli "atti e le scritture esistenti tra le parti" con effetto ex tunc, intendeva sostanzialmente ritornare in possesso dei beni stessi;
tale essendo, pertanto, la effettiva finalità dell'atto, quel giudice ha attribuito, con apprezzamento non censurabile in questa sede e con motivazione immune da vizi logici e giuridici, all'atto stesso effetti interruttivi della dedotta usucapione ex artt. 1167 e 2943 c.c., che, quindi, non si è verificata.
È, infine, inammissibile il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c., che, peraltro, nel caso in esame non risulta affatto applicato, essendosi la corte limitata a correggere, come richiesto dall'appellata, un dato catastale erroneamente riportato nel dispositivo della sentenza del tribunale, e, quindi, a rettificare il dato medesimo, ferma rimanendo l'esatta identificazione degli immobili, del resto non contestata dallo stesso appellante, di cui ai rogiti impugnati. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 180,50, oltre euro 5000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004