Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 2
Il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato come subordinato solo quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di questa attività, la valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), permetta di accertare che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistenti gli elementi della subordinazione, in quanto le risultanze istruttorie avevano dimostrato che la giornalista aveva realizzato interviste, predisposto servizi, occupandosi del montaggio e delle modalità esecutive, assicurando una presenza in azienda per almeno quattro giorni alla settimana, rispettando precisi turni di lavoro e ricevendo emolumenti in via continuativa, senza alcun riferimento ai molteplici servizi effettuati).
Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 della legge n.108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali, ritenendo applicabile a quello derivante dalla mancata comunicazione dei motivi del recesso la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 8, legge n. 604 del 1996; tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il diritto al risarcimento del danno, che va determinato secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva quantificato il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso alla data della pronuncia che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12079 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CANALE 68 VENETO S.r.l. (già CANALE 68 VENETO di POVOLO LIDIA e C. S.a.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, via degli Scipioni n.288, presso lo studio degli avv. Mattia Persiani e Silvano Piccininno che la rappresentano e difendono, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
KA AM CO, elett. dom. in Roma, via Tacito n. 50, presso lo studio dell'avv. Bruno Cossu che, unitamente all'avv. Carlo Cester, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vicenza in data 12 aprile 2001, n.14 (R.G.N. 120/1999);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/4/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Silvano Piccininno e Bruno Cossu;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore del lavoro di Vicenza, con sentenza del 5 novembre 1999, in accoglimento del ricorso proposto da US AM UN nei confronti della s.a.s Canale 68 Veneto di Povolo Lidia e C, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico intercorso, condannava la datrice a corrispondere alla stessa la somma di lire 83.245.327 a titolo di differenze retributive;
dichiarava, altresì, 'inefficacia del licenziamento irrogato con lettera del 29 gennaio 1996, senza successiva comunicazione dei motivi, condannando la societa' al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate di lire 3.801.192 lorde mensili dal recesso alla data della pronuncia, previa detrazione delle somme di lire 31.722.222 e di lire 16.500.000, rispettivamente percepite in costanza di rapporto e nel periodo successivo al licenziamento.
La decisione, su gravame della società, nella resistenza della lavoratrice, veniva parzialmente riformata dal Tribunale che, con sentenza del 12 aprile 2001, accertava l'obbligo della società di corrispondere all'appellata la somma lorda di lire 94.942.740, oltre accessori a titolo di differenze retributive per il periodo dal 6 aprile 1994 al 1 febbraio 1996, confermando nel resto. La Canale 68 Veneto s.r.l., già Canale 68 Veneto di Povolo Lidia e C. s.a.s., ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi cui ha resistito con controricorso la UN. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nell'accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico, ha omesso l'esame di alcune decisive risultanze istruttorie fornendo in relazione ad altre una valutazione del tutto inadeguata.
In effetti, il giudice di appello ha fatto riferimento nella indagine svolta a criteri sussidiari e complementari quali orari, turni di lavoro osservati e forme di corresponsione della retribuzione, senza verificare adeguatamente la sussistenza in concreto del vincolo di soggezione della giornalista ad un presunto potere gerarchico, direttivo e di controllo della società.
Le testimonianze assunte, sul punto estremamente generiche e del tutto contraddittorie, avevano al più confermato l'esercizio da parte del RI, figlio della titolare, di poteri di coordinamento, sotto il profilo strettamente tecnico, dei vari servizi destinati ad essere inseriti nel notiziario nonché l'espletamento da parte di questi di compiti di pianificazione dell'ordine dei servizi stessi ai fini del rispetto degli stringenti tempi tecnici propri di una emittente televisiva.
Del resto, la natura autonoma del rapporto de quo era stata avallata dalla UN in sede di interrogatorio libero.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificalo subordinato - pur non essendo agevole l'apprezzamento diretto della subordinazione, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività del giornalista - solo quando, in base alla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), risulti che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (Cass., 26 marzo 2002, n. 4338; 21 ottobre 2000, N. 13945; 9 giugno 1998, N. 5693; vedi anche, 2002, n.16997). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove ritenute più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass., 7 novembre 2000, n. 14472; 10 maggio 2000, n. 6023), ha accertato nel profilo fattuale che la UN, dopo avere reperito notizie di interesse giornalistico e contattato le fonti di informazione, direttamente o tramite collaboratori esterni, aveva realizzato interviste, predisposto servizi, impartito le necessarie indicazioni occupandosi del montaggio e delle modalità esecutive.I numerosi testi escussi avevano inoltre concordemente riferito sul qualificato suo inserimento nell'organizzazione aziendale per avere la giornalista costituito un punto di riferimento per qualsiasi problema di lavoro, assicurato una presenza costante in azienda per almeno quattro giorni alla settimana, rispettato precisi turni di lavoro il sabato e la domenica con la ricezione di emolumenti non per singoli "prodotti" intellettuali, ma in via continuativa e senza rischio. La stessa era stata anche assoggettata al potere direttivo, di controllo e disciplinare di CA RI, socio di minoranza e figlio dell'amministratore unico di Canale 68, come confermato dalla modifica talvolta da parte di questi dei servizi realizzati e, dall'altro, dalla lettera di contestazione di addebito datata 4 luglio 1995, dall'esplicito ed inequivoco riferimento proprio all'art. 7 della legge n.300 del 1970. D'altro canto, il RI aveva esercitato il potere disciplinare nei confronti di tutti gli altri dipendenti in guanto aveva elevato rimproveri per i ritardi e predisposto i recuperi. In definitiva, erano sicuramente presenti i requisiti della subordinazione nell'attività svolta dalla UN, del tutto compatibile con la struttura dell'azienda e con eventuali sporadiche collaborazioni con altre emittenti o giornali. Trattasi di giudizio, congruamente motivato e corretto nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure formulate sollecitano un riesame inammissibile delle risultanze probatorie.
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2070 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, pur avendo accertato che la società Canale 68 non aveva prestato adesione ad alcuna contrattazione collettiva, ha determinato la retribuzione spettante alla UN, ex art. 36 Cost., mediante applicazione indiretta del CCNL per i giornalisti, invece che di quello delle emittenze televisive la cui applicazione era stata proposta dalla società con una domanda subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di appello.
Eppure siffatta determinazione della equa retribuzione si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza sia in tema di coordinamento del precetto di cui al citato art. 2070, primo comma, c.c. con la contrattazione collettiva (Cass., S.U., 26 marzo
1997, n. 2665), che sul concorso tra la disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale e quella prevista da un contratto collettivo di carattere territorialmente più circoscritto (regionale, provinciale, aziendale), il quale va risolto secondo il criterio di competenza e specialità nel rispetto del principio di autonomia, talché la fonte collettiva più prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili, anche se di livello superiore (vedi Cass., 19 febbraio 1988, n. 1759). Ed invero il Tribunale non ha tenuto conto di tali criteri poiché ha fatto ricorso al parametro offerto dal contratto collettivo più generale e più ampio, in luogo di quello più specifico, e, dall'altro, perché, così operandola omesso di conferire rilievo alla natura dell'impresa nel settore delle emittenze televisive valorizzando invece soltanto l'attività del lavoratore. In altro profilo, il giudice di appello, come si evince dalla scarna motivazione, sembra avere preferito la disciplina collettiva per i giornalisti al CCNL per le emittenti private, che prevede la qualifica di telereporter di 7 livello, esclusivamente in considerazione del fatto che la resistente è una giornalista, iscritta all'albo professionale, le cui mansioni non coincidono con quelle dell'altra figura.
Sennonché una tale motivazione è priva di fondamento dal momento che non è affatto vero che un telereporter, in quanto tale, non debba essere considerato un giornalista, ne' che le relative mansioni non possano essere ritenute proprie del lavoro giornalistico. Ciò alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza anche di merito che trovano conferma delle disposizioni dell'autonomia collettiva e, in particolare, nella declaratoria del 7 livello (mansioni di concetto) prevista dall'art. 27 del CCNL per le Imprese Radiofoniche e Televisive locali del 6 aprile 1995.11 riferimento a lavoratori "già iscritti ad albi od ordini professionali" è di per sè indicativo della volontà - manifestatasi in sede collettiva - che le mansioni del telereporter debbano considerarsi mansioni proprie di un giornalista. La circostanza assume specifico rilievo ai fini della determinazione dell'equa retribuzione, posto che è appunto l'autonomia collettiva che offre al giudice il parametro elettivo per l'applicazione dell'art. 36 Cost. Nè il Tribunale ha indicato in quale delle declaratorie previste dalla disciplina collettiva per i giornalisti fossero riconducibili le mansioni effettivamente prestate.
In effetti sembra che l'assimilazione sia stata fatta con riguardo alle mansioni del capo redattore descritte dall'art. 11 del CCNL per i giornalisti poiché la UN, oltre ad occuparsi della fase di ricerca dell'elaborazione e presentazione delle notizie giornalistiche, avrebbe anche coordinato il lavoro altrui. Ma tale assimilazione è contraddittoria dato che la sentenza ha attribuito la retribuzione propria del redattore, alla stregua peraltro del giudicato formatosi sul punto a seguito della mancata impugnazione della decisione pretorile per la parte in cui aveva negato il riconoscimento delle superiori mansioni di capo redattore, richieste in prime cure.
La scelta del parametro è anche errata anche perché la figura del redattore delineata dall'art. 5 del CCNL si caratterizza per il particolare tipo di notizie richiesto ovvero per il particolare inserimento nella organizzazione redazionale. Nella specie non era stato provato ne' che le notizie curate dalla UN per conto della società avessero una portata ulteriore rispetto a quella meramente locale, ne' che la lavoratrice fosse impegnata quotidianamente presso l'emittente.
Nè tanto meno il Tribunale, allo scopo di verificare la sufficienza e l'adeguatezza della retribuzione spettante alla UN ai sensi dell'art. 36 Cost., ha conferito adeguato rilievo alla circostanza che la UN, all'epoca dei fatti, fosse libera di prestare la propria opera anche a favore di terzi percependo altri redditi da un editore di Padova.
Il motivo va accolto alla stregua delle considerazioni che seguono. La ricorrente, nel denunciare la violazione dell'art. 2070 c.c. per avere il giudice d'appello applicatoci fine della determinazione dell'equa retribuzione e pur in difetto di adesione della società Canale 68 alla disciplina collettiva, il CCNL per i giornalisti, in luogo del contratto collettivo per le emittenti private, più adeguato alla natura dell'attività svolta, ha richiamato il principio affermato in subiecta materia dalla Corte Suprema secondo cui il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 c.c., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva, ovvero sia dedotta la inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost., rispetto alla effettiva attività lavorativa esercitata (vedi Cass., 29 luglio 2000, n. 10002; Cass., S.U., 26 marzo 1997, n. 2665; 6 novembre 1995, n. 11554; in generale, Cass., 10 agosto 2001, n. 11027, sul potere spettante al giudice di merito di determinare discrezionalmente la retribuzione ex art. 36 Cost. mediante riferimento alla corrispondente retribuzione prevista dal contratto collettivo per le mansioni analoghe a quelle esercitate dal lavoratore).
Sennonché, nel caso in esame, in accoglimento sul punto della eccezione sollevata dalla controricorrente, va rilevata l'inammissibilità della questione sollevata attinente alla violazione dell'art. 2070 c.c.. La società Canale 68 ha, infatti, censurato in appello esclusivamente l'ascrivibilità, come affermata dal giudice di primo grado, dell'attività giornalistica della UN alla categoria di redattore disciplinata dal CCNL del settore di tale attività, invece che alla figura del telereporter di 7 livello, tipica del contratto delle emittenti televisive, producendo all'udienza di discussione, nei limiti ed a dimostrazione delle contrapposte tesi, copia del contratto collettivo per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva (cfr., pag.l7 della sentenza impugnata).
Ne discende che non può la stessa per la prima volta proporre in sede di legittimità una questione nuova che comporta ulteriori profili di indagine di mero fatto.
Sempre nell'ambito della indagine esperita ex art. 36 Cost., la ricorrente ha anche denunciato vizi logici in cui sarebbe incorso il giudice d'appello nello escludere la figura del reporter televisivo di 7 livello che, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 1995 del settore è "l'addetto all'informazione........anche se già iscritto ad albi od ordini professionali che.....realizza produzioni televisive aventi finalità illustrative e/o informative e di commento su avvenimenti e situazioni, effettuando produzioni di testi scritti, prestazioni in audio ed in video, utilizzando le attrezzature tecniche ed informative occorrenti, in sede o in esterno".
La doglianza è in questa parte fondata poiché l'impugnata sentenza, prescindendo da qualsiasi indagine sulla esatta identificazione delle due anzidette declaratorie e dei compiti in concreto svolti dalla dipendente, ha assegnato la qualifica di redattore alla UN, agli effetti della determinazione dell'equa retribuzione, per il solo fatto della esistenza nell'attività della stessa di "qualcosa in più di diverso e di superiore qualità" nel coordinamento del lavoro altrui sì da essere punto di riferimento dei collaboratori esterni. È evidente in tali aspetti l'insufficienza della motivazione dato che il giudice d'appello, senza il supporto di una previa indagine anche di tipo comparativo sulle due figure, ha finito con il ravvisare un tratto distintivo in compiti che possono essere comuni alle due categorie, privi in guanto tali di qualsiasi efficacia distintiva (vedi Cass., 20 gennaio 2001, n. 833; 9 giugno 2000, n. 7931; 9 marzo 1998, n. 2611, sui requisiti del redattore). Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 legge 15 luglio 1966, n.604 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, invece di limitarsi a richiamare, in modo del tutto acritico, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 508 del 1999, intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla vexata quaestio relativa agli effetti del licenziamento irrituale dell'area della tutela obbligatoria, avrebbe dovuto applicare al recesso, asseritamente viziato dalla mancata comunicazione dei motivi, la disciplina prevista dall'art. 8 della legge n.604 del 1966 per il caso di mancanza di giusta causa o di giustificato motivo o, quantomeno, spiegare le ragioni per le quali non era possibile tale applicazione.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Con la citata sentenza n. 508 del 1999 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che nei rapporti sottratti al regime della tutela reale di cui all'art. 18 della legge n.300 del 1970, come modificato dall'art. 1 legge n.108 del 1990, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 legge n.604 del 1966, come modificato dall'art. 2 legge n.108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali inficianti l'atto e, in particolare, senza che possa ritenersi applicabile al vizio della mancata comunicazione dei motivi del recesso richiesti dal lavoratore la disciplina sanzionatoria dettata dall'art. 8 legge n.604 del 1966 cit., per la diversa ipotesi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo;
tuttavia, vertendosi in tema di contratti a prestazioni corrispettive, l'inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni.
Questa Corte condivide interamente gli argomenti, anche di ordine sistematico, posti a sostegno della detta pronuncia con cui Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto insorto all'interno della sezione lavoro.
Con il quarto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere del tutto omesso l'indagine, quanto all'ammontare del danno, sulla valutazione in concreto del mercato del lavoro ex art. 1227 c.c., finendo con l'escludere ogni rilievo sia all'aliunde perceptum sia all'aliunde percepiendum secondo buona fede e correttezza. Eppure è la stessa decisione n. 508 del 1999, invocata dal giudice d'appello, ad affermare l'applicabilità, nella fattispecie in esame, dell'art. 1227 c.c.. Il motivo va rigettato perché infondato.
Il giudice d'appello, contrariamente a guanto dedotto dalla ricorrente, ha indagato sulla pretesa mancanza di diligenza ex art. 1227 c.c., fatta oggetto di motivo di appello.
Sulla base delle risultanze acquisite, l'impugnata sentenza ha, invero, accertato che l'appellata aveva cercato di limitare le conseguenze dannose derivanti dall'illegittimo recesso datoriale adoperandosi per reperire un nuovo posto di lavoro sì da conseguire i mezzi necessari per il suo mantenimento.
La dipendente aveva reperito di fatto delle occasioni lavorative che aveva correttamente e prontamente utilizzato tanto da percepire l'importo complessivo di lire 16.500.000, conteggiato in detrazione dal giudice di primo grado.
In definitiva, la società, per avere determinato con la sua condotta l'insorgenza della situazione di danno, era tenuta a sopportare i relativi oneri economici.
Trattasi di giudizio, congruamente e correttamente motivato nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in questa sede. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va quindi cassata in parte qua con rinvio ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai principi e criteri enunciati, provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003