Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12079
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Sentenza 18 agosto 2003

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Il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato come subordinato solo quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di questa attività, la valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), permetta di accertare che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistenti gli elementi della subordinazione, in quanto le risultanze istruttorie avevano dimostrato che la giornalista aveva realizzato interviste, predisposto servizi, occupandosi del montaggio e delle modalità esecutive, assicurando una presenza in azienda per almeno quattro giorni alla settimana, rispettando precisi turni di lavoro e ricevendo emolumenti in via continuativa, senza alcun riferimento ai molteplici servizi effettuati).

Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 della legge n.108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali, ritenendo applicabile a quello derivante dalla mancata comunicazione dei motivi del recesso la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 8, legge n. 604 del 1996; tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il diritto al risarcimento del danno, che va determinato secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva quantificato il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso alla data della pronuncia che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12079
    Data del deposito : 18 agosto 2003

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