Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
Nel caso di costituzione in giudizio in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza che l'avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di merito accettando senza riserve l'attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo "jus postulandi" del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5252 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN AN NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO CARMELO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 303/97 del Tribunale di PATTI, depositata il 05/07/97 R.G.N. 386/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso del primo motivo, per l'accoglimento del secondo e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Patti depositato il 14 ottobre 1993, la sig.ra MA GR VA conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale deducendo di essere rimasta disoccupata per l'anno 1991 e chiedendo il riconoscimento, negato dall'Istituto, del suo diritto a fruire dell'indennità di disoccupazione e la condanna del convenuto al pagamento di tale prestazione, con interessi legali e rivalutazione monetaria. L'INPS si costituiva deducendo che la prestazione richiesta era stata liquidata in data precedente il deposito del ricorso introduttivo e chiedeva quindi l'inammissibilità o l'improponibilità del ricorso stesso, ex art. 100 cod. proc. civ.. Il Pretore, con sentenza depositata il 30 dicembre 1993, rilevava che l'INPS non aveva fornito la prova di avere effettuato il pagamento di quanto dovuto per la chiesta prestazione, e, dichiarato il diritto della ricorrente alla chiesta indennità per l'anno 1991, condannava l'INPS a pagare ad essa quanto dovuto per detta prestazione, con interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Patti, decidendo sul gravame dell'INPS, ha ritenuto ammissibile la produzione in appello di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte dell'Istituto, prima del deposito del ricorso di primo grado, della chiesta prestazione ed ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando l'appellata a rimborsare all'INPS le spese di primo grado sul rilievo che la mala fede e la temerarietà della domanda era dimostrata dalla anteriorità dell'incasso dal parte del ricorrente della somma dovuta rispetto al deposito del ricorso introduttivo.
La sig.ra MA GR chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a cinque motivi di censura. L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83 e 437 c.p.c. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), deduce che il difensore dell'INPS aveva sostenuto, sia nella memoria difensiva di primo grado che nell'atto di appello, di rappresentare e difendere l'Istituto in virtù di procura generale alle liti, per notaio Lupo di Roma, che però non risultava prodotta. Osserva che la mera enunciazione della procura ad lites negli atti di parte e la materiale trascrizione della stessa nell'intestazione della sentenza non costituivano elementi sufficienti a fondare, da soli, una presunzione di esistenza di quella procura, e che pertanto la mancata produzione della stessa determinava la giuridica inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio di appello, da rilevarsi anche d'ufficio in ogni stato e grado.
Il motivo è privo di fondamento.
Deve ribadirsi al riguardo, come già statuito da questa Corte, che il mancato deposito della procura generale alle liti per atto notarile, richiamata nei suoi estremi essenziali in atti difensivi della parte, determina la invalidità della costituzione in giudizio della stessa soltanto nel caso in cui la parte non abbia ottemperato all'invito che il giudice le abbia rivolto per regolarizzare la costituzione mediante il deposito della procura (Cass. 6 febbraio 1990 n. 8099). Nel caso di specie, però, non ricorrendo tale ipotesi e considerato che la procura generale alle liti è stata sempre richiamata dall'INPS nei suoi atti difensivi, così come riconosciuto dalla stessa ricorrente, e la difesa di questa parte nulla ha mai eccepito o contestato in proposito nel corso dei giudizi di merito, ma ha anzi accettato senza alcuna riserva l'attività difensiva dell'Istituto svolta in quei giudizi, deve in base a tanto ritenersi sussistente - appunto perché mai contestato - lo "jus postulandi" del difensore dell'INPS (in tal senso Cass. 29 luglio 1999 n. 8254). 2. - Con il quarto motivo, la cui trattazione va anticipata rispetto a quella degli altri motivi perché logicamente prioritaria rispetto ad essi, la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 437 c.p.c. ed omessa motivazione su punto decisivo (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), rileva che l'INPS ha prodotto soltanto in grado di appello il documento attestante l'avvenuto pagamento della prestazione (in data anteriore al deposito del ricorso giudiziario) e sostiene la tardività di tale produzione, già eccepita in secondo grado, sul rilievo che l'ammissibilità di produzione documentale in appello può riconoscersi solo per documenti aventi il carattere della novità, pena l'elusione del disposto dell'art. 415 n. 3 c.p.c. Anche questo motivo è infondato.
Va invero ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il divieto di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, sancito dall'art. 437 secondo comma c.p.c., deve essere riferito soltanto alle prove c.d. "costituende" e cioè a quelle che richiedano una ulteriore e nuova attività processuale per la loro formazione, e non invece a documenti anche preesistenti pur non prodotti in primo grado, con la sola limitazione che in quel grado sia stata espressamente pronunziata la decadenza della parte dalla produzione tardivamente effettuata - ipotesi non ricorrente nel caso di specie atteso che, stando alle deduzioni della stessa. ricorrente, il primo giudice aveva soltanto disatteso una richiesta di rinvio avanzata dal difensore dell'Istituto, senza quindi alcuna formale pronuncia di decadenza - (cfr. in argomento, tra le molte, Cass. 11 agosto 1998 n. 7907, 8 aprile 1998 n. 3640, 15 gennaio 1998 n. 309). 3. - Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 c.c. ed insufficiente motivazione su punto decisivo (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che il pagamento effettuato dall'INPS doveva, come disposto dalla detta norma del codice civile, essere imputato dapprima agli interessi e successivamente al capitale, e che nel caso di specie si trattava di interessi certi liquidi ed esigibili (perché dovuti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda all'Ente ed al tasso legale).
Questo motivo è fondato e merita accoglimento.
Osserva il Collegio, come già deciso ed affermato in analoga fattispecie da questa Corte (cit. Cass. n. 8254/1999), che l'art. 1194 c.c. pone un criterio legale limitativo del potere di imputazione del pagamento spettante al debitore, il quale infatti, senza il consenso del creditore - consenso che lo stesso debitore ha l'onere di provare - non può imputare il suo pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese (primo comma), mentre il pagamento fatto in conto capitale e di interessi deve essere imputato agli interessi (secondo comma).
Tale norma (che per il caso di adempimento parziale, appare rispondente all'esigenza - come pure rilevato in dottrina - di tutelare la posizione del creditore, il quale, ove dovesse subire l'imputazione fatta dal debitore prima al capitale che agli interessi, sarebbe infatti privato del beneficio della ulteriore fruttificazione del proprio capitale) deve trovare applicazione anche nella presente fattispecie, di credito di natura previdenziale. E ciò anche in considerazione della particolare disciplina vigente in materia, posto che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, è stata estesa ai crediti previdenziali la normativa dell'art. 429 c.p.c. in base alla quale interessi legali e rivalutazione monetaria costituiscono parte integrante dello stesso credito previdenziale (v. Cass. 1 ottobre 1997 n. 9602; 6 settembre 1997 n. 8649). La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi ora enunciati là dove ha affermato che la inammissibilità della domanda principale per l'avvenuto pagamento da parte dell'INPS, della prestazione principale, in momento precedente la proposizione della domanda giudiziale, "non può conferire autonomia alla domanda di accessori, senza con questo farla configurare come domanda nuova e diversa".
Tale statuizione, con la quale in sostanza si afferma che l'avvenuto pagamento, prima del giudizio, della prestazione nella sorte capitale, precludeva all'assicurato di rivendicare giudizialmente interessi e rivalutazione - richiesti in ragione del ritardo con il quale l'Istituto aveva effettuato il pagamento - implica violazione della citata norma dell'art. 1194. Alla stregua di tale norma il giudice d'appello avrebbe invece dovuto accertare l'ammontare del credito della assicurata per la chiesta prestazione previdenziale e, di poi, il credito maturato per i relativi accessori;
e conseguentemente avrebbe dovuto imputare la somma pagata prima agli interessi e poi alla sorte capitale. L'applicazione di un tale sistema di imputazione, lungi dal giustificare l'inammissibilità della domanda e la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto condurre ad una decisione nel merito della controversia giacché l'avvenuto pagamento - come pare evincibile dalla condotta processuale della parti - non aveva comportato la soddisfazione dell'intero credito, in quanto l'INPS aveva inteso corrispondere unicamente l'importo equivalente alla sola prestazione previdenziale (così anche cit. Cass. n. 8254/1999). 4. - Per quanto sin qui argomentato resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. ed insufficiente motivazione per avere il Tribunale negato autonomia alla domanda degli accessori per il solo fatto che la prestazione costituente la sorte capitale era stata riscossa dalla ricorrente in data antecedente l'instaurazione del giudizio di primo grado.
5. - Parimenti va dichiarato assorbito il quinto motivo, con il quale la ricorrente denunzia violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ed insufficiente motivazione, e censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti della manifesta infondatezza e della temerarietà della lite ai fini della condanna di essa assicurata alle spese processuali. 6. - In conclusione, il secondo motivo del ricorso deve essere accolto;
mentre il primo ed il quarto devono essere rigettati e gli altri dichiarati assorbiti.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altro giudice, designato come in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto prima enunciati ed accertando se, ed in quali limiti, l'intero credito dell'assicurata sia stato soddisfatto dall'Istituto previdenziale.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385 terzo co. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso;
rigetta il primo e il quarto motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
e rinvia la causa alla Corte d'appello di Messina, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001