Sentenza 17 marzo 2001
Massime • 2
L'espressa attribuzione del potere di rappresentanza processuale al capo dell'ufficio legale territoriale di una grande azienda (nella specie, le Ferrovie dello stato SpA) implica il potere di agire nel presupposto di una contemplativo domini e di impegnare la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza sostanziale costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa.
In ordine alla documentazione del potere di rappresentanza, è necessario che la controparte sia posta in grado di conoscere la fonte del potere e di contestarlo; a tal fine il rappresentante, che agisca come organo della persona giuridica, non ha l'onere di produrre con il mandato "ad litem" l'atto di conferimento del suo potere, bensì, ove questo sia contestato, ha l'onere di indicare l'atto di conferimento, in modo da consentire l'eventuale prova contraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' M REPUBBLICA ITALIANA 0386 7 /0 1 ASSAZIONE LA CORTI Oggetto I SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 11435/98 Consigliere Cron.8298 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO - Rep. - Rel. Consigliere - Ud.15/11/00 Dott. Pietro CUOCO Consigliere - Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: RR NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso l'Ufficio Centrale Legale dell'Associazione Invalidi e Famiglie Caduti FF.SS., rappresentato e difeso dagli avvocati DI BERNARDINO EDOARDO, PAPADIA FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI FFSS SPA- E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, rappresentato e difeso 2000 dall'avvocato CORBO NICOLA, giusta delega in atti;
4719 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 2784/97 del Tribunale di BARI, depositata il 27/06/97 R.G.N. 1186/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 25 settembre 1993 NT UE chiese che il Pretore di Bari in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse che l'infermità dalla quale egli era affetto era malattia professionale, ovvero, in subordine, che era dipendente da “causa di servizio”. Con sentenza del 7 aprile 1995 il Pretore dichiarò che l'UE era affetto da malattia “dipendente da causa di servizio" ed aveva determinato menomazione dell'integrità fisica assimilabile alla settima cat. Tab. A del d.P.R. n. 83 del 1991, e condannò la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. al pagamento delle conseguenti provvidenze. Accogliendo l'appello proposto dalla predetta Società, il Tribunale di Bari respinse la domanda. Aluses Afferma il Tribunale che da un canto il parere tecnico di ufficio, acquisito in primo grado, era espressamente fondato sull'anamnesi (per cui il ricorrente, lungamente svolgendo mansioni di operaio qualificato, era stato esposto a disagi ambientali e microtraumi a carico soprattutto nel rachide): non essendo state accertate le mansioni che egli aveva effettivamente e concretamente svolto e le condizioni ambientali di esposizione a rischio, l'indicato parere non aveva valore. D'altro canto, con un nuovo parere tecnico di ufficio, acquisito in secondo grado, era stato accertato che le infermità dalle quali il ricorrente era affetto "non rivestivano una particolare apprezzabile e significativa incidenza sulla capacità di lavoro del ricorrente, né potevano ascriversi all'attività lavorativa svolta". Per la cassazione di questa sentenza ricorre NT UE, percorrendo le linee di quattro motivi, coltivati con memoria. Resiste la 3 FERROVIE DELLO STATO S.p.a. con controricorso, coltivato con memoria. Motivi della decisione 1. Appare pregiudiziale l'esame dell'eccezione che la Società ha sollevato con il controricorso e coltivato con la memoria. Rilevando che la sottoscrizione dell'UE al mandato è avulsa dal testo della procura e non è seguita dalle firme (per autentica) dei difensori, e deducendo che, per l'assenza dell'autentica della sottoscrizione e della prova che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza dei difensori, non sussiste una "procura a margine", la controricorrente eccepisce la nullità del mandato ad litem e la conseguente inammissibilità del ricorso. L'eccezione è infondata. Come questa Corte ha affermato, la posizione topografica della procura in relazione all'atto cui accede (anche se redatta su foglio separato, successivo all'atto ed alla firma del difensore, e priva di specifico riferimento al processo ed alla fase del giudizio per cui è stata conferita) consente di presumere (ove dalla stessa procura non risulti un'espressa contraria volontà) che la procura sia rilasciata per l'atto stesso e per quel particolare grado del giudizio (Cass. S.U. n. 2646 del 1998). E nel caso in esame, ove i difensori hanno dichiarato come autentica la firma apposta “a margine", il (peraltro breve) spazio (in verticale) che intercorre fra la sottoscrizione dei difensori e la successiva firma del ricorrente non consente di escludere che questa firma possa considerarsi “a margine” (della procura), e che pertanto sia stata apposta alla presenza dei difensori e si riferisca all'atto che precede. Il ricorso in esame è ammissibile.
2. Con il primo motivo del ricorso, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione degli artt. 75, 182 e 420 cod. proc. civ., NT UE sostiene che "la Società avrebbe potuto agire in giudizio solo attraverso un mandato alle liti conferito dal legale rappresentante della stessa Società, ovvero da altri soggetti ai quali fosse stata conferita, con apposita procura, dal legale rappresentante sia la rappresentanza sostanziale che quella processuale"; e nel caso in esame il mandato alle liti era stato conferito da un funzionario che non aveva dimostrato la sua “legittimazione”; in particolare (a differenza di situazione esaminata da pregressa pronuncia: Cass. 8 maggio 1998 n. 4666), mancava la procura notarile con cui il legale rappresentante della società avrebbe conferito un Luas mandato atto a nominare difensori e procuratori, e dalla quale emergessero i poteri conferiti al funzionario;
il mandato era poi privo di data, era redatto su foglio a parte, era spillato al ricorso dopo la firma di chiusura del procuratore costituito, ed era privo di riferimento alla fattispecie concreta per cui era stato conferito.
3. Il motivo è infondato. E' da premettere che con la complessa censura (costituita da questa motivo) sono contestate a. il potere di rappresentanza della Società, in colui che aveva conferito lo specifico mandato alle liti;
b. la documentazione del potere stesso;
c. la riferibilità del mandato all'atto cui accedeva.
4. In ordine all'esistenza del potere di rappresentanza, come questa Corte ha affermato, “è jus receptum che, ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ., il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di 5 nomina dei difensori, può essere conferito solo a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio", per cui “resta preclusa qualsiasi possibilità di conferimento della legittimazione processuale separata dalla titolarità di poteri rappresentativi in campo sostanziale" (Cass. S.U. 8 maggio 1998 n. 4666). Questo principio è tuttavia da inquadrare nella stessa organizzazione aziendale cui la rappresentanza è riferita;
"l'ausiliare (dell'imprenditore) il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una contemplatio domini, ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa" (Cass. S.U. 8 maggio 1998 n. 4666, Cass. 28 ottobre 1998 n. 10771). Da ciò è deducibile che non sia necessaria la specificazione dei singoli rapporti in relazione ai quali sia attribuita la rappresentanza sostanziale (e per i quali è perciò possibile l'attribuzione di rappresentanza processuale), giacché i poteri sostanziali (delegati) possono essere individuati anche per via indiretta ed in relazione alla natura controversa dei rapporti stessi;
infatti è ipotizzabile un assetto organizzativo che preveda la preposizione institoria di alcuni procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda, ed aventi la caratteristica comune di essere oggetto di controversia. Nell'ambito di questa ipotesi, il 6 potere di rappresentanza processuale, formalmente conferito in base ad apposita procura, consente di dedurre l'esistenza del potere di rappresentanza sostanziale. Con questo principio sono da leggere i poteri attribuiti al Capo dell'Ufficio Legale territoriale di una grande azienda, come la FERROVIE DELLO STATO S.p.a.: l'espressa attribuzione del potere di rappresentanza processuale implica il potere di agire nel presupposto di una contemplatio domini, e di impegnare la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza sostanziale costituisce effetto naturale della sua collocazione Нико nell'organizzazione dell'impresa.
4. In ordine alla documentazione del potere, è necessario che la controparte sia posta in condizione di conoscere la fonte del potere e di contestarlo;
a tal fine, il rappresentante, il quale agisca come organo della persona giuridica, non ha l'onere di produrre, con il mandato ad litem, l'atto di conferimento del suo potere, bensì, ove il potere sia contestato, ha l'onere di indicare l'atto di conferimento, in modo da consentire l'eventuale prova contraria (Cass. S.U. n. 5422 del 1993, Cass. n. 13014 del 1992). Ciò, nel caso in esame. La Società aveva prodotto il mandato ad litem sottoscritto dal dr. Franco Cappelletti "nella qualità di legale rappresentante della Società" e come "Capo dell'Ufficio Legale Territoriale Adriatica di Bari, giusta delibera n. 22 / 1992 del 17 dicembre 1992 dell'Amministratore Straordinario NT Lorenzo Necci ed Ordine di Servizio n. 15 del 12 gennaio 1994; ed alla produzione erano allegati la 7 deliberazione stessa e l'Ordine di Servizio. Nel giudizio di legittimità, la Società ha poi esibito il proprio Statuto e l'allegato "A" all'Ordine di Servizio. E pertanto, la censura secondo cui “mancava la procura notarile con cui il legale rappresentante della società aveva conferito un mandato atto a nominare difensori e procuratori, e dalla quale emergessero i poteri conferiti al funzionario", è infondata. Per esigenza di completezza è da osservare che la censura è stata sollevata solo in sede di legittimità, e che in questa sede la produzione è stata integrata.
5. In ordine al terzo aspetto del primo motivo (la riferibilità del Luow mandato all'atto cui accede), è da ripetere quanto osservato in ordine alla simmetrica eccezione della controricorrente. Ed invero, in base alla nuova normativa (legge 27 marzo 1997 n. 141, ispirata anche, come è deducibile dai Lavori preparatori, alla necessità di "non favorire atteggiamenti cavillosi, che producano la sconfitta della giustizia”, ed interpretata in funzione del principio di conservazione degli atti giuridici e del coordinamento degli interessi tutelati dalla norma processuale: Cass. S.U. n. 2646 del 1998), la posizione topografica della procura in relazione all'atto cui accede (anche se redatta su foglio separato, successivo all'atto ed alla firma del difensore, e priva di specifico riferimento al processo ed alla fase del giudizio per cui è stata conferita) consente di presumere (ove dalla stessa procura non risulti un'espressa contraria volontà) che la procura sia rilasciata per l'atto stesso e per quel particolare grado del giudizio (Cass. S.U. n. 2646 del 1998). 8 Nel caso in esame, il fatto che il mandato fosse privo di data, fosse redatto su foglio spillato al ricorso dopo la firma di chiusura del procuratore costituito, e fosse privo di riferimento alla fattispecie concreta per cui era stato conferito, resta pertanto irrilevante.
6. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che a. come era stato segnalato al Tribunale, in primo grado l'ente, con la nota del "medico della stessa Società", aveva condiviso il parere del consulente tecnico di ufficio, anche per quanto riguardava “la дешко dipendenza da concausa di servizio", e di ciò lo stesso Pretore aveva tenuto conto: l'atto con cui era stata disposta una nuova consulenza tecnica di ufficio era pertanto ingiustificato;
b. l'atto stesso era poi contraddittorio, poiché il Tribunale aveva disposto nuova consulenza medico - legale, pur ritenendo non provato il presupposto della dipendenza delle infermità da causa di servizio;
c. in particolare, l'avere, il giudice, condiviso il parere del consulente tecnico di ufficio, comportava anche il condividere l'anamnesi che questi aveva raccolto, e che non era stata contestata neanche dal consulente tecnico di parte resistente. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che il Tribunale da un canto aveva ignorato la prova documentale con cui la stessa Società aveva condiviso le argomentazioni 9 del consulente tecnico di ufficio in primo grado, prova che "conteneva elementi di verità atti a costituire una confessione spontanea"; e d'altro canto aveva preteso una prova (che il lavoratore fosse stato esposto a quei disagi ambientali ed atmosferici ai quali il consulente tecnico di ufficio aveva fatto riferimento) "fuori della portata di ogni lavoratore". Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ. e вного dell'art. 41 cod. pen. nonché omessa motivazione, il ricorrente sostiene che, avendo egli denunciato che la propria infermità era dipendente da causa di servizio (fatto confermato dal consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado e dallo stesso consulente di parte resistente), la società, che “non aveva mai escluso che il lavoratore fosse stato adibito a lavori gravosi" e che “con propria nota a firma del Capo Ufficio Sanitario aveva confermato, sia pure implicitamente, che le mansioni svolte erano quelle raccolte in sede di anamnesi dal C.T.U.", aveva l'onere di provare l'adozione di tutte le misure necessarie alla salvaguardia del lavoratore, la mancata esposizione a rischio, e, comunque (per la natura multifattoriale delle infermità), la presenza di un fattore non lavorativo che avesse contribuito alle infermità stesse. Né il Tribunale aveva poi motivato le ragioni per le quali aveva condiviso la consulenza disposta in secondo grado e non la consulenza disposta in primo grado.
7. Questi ulteriori motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
8. E' da premettere che nella sentenza, come normativamente prevista, gli elementi della causa consentono di giungere ad un'unica 10 decisione, che, non avendo alternative a se stessa, emerga come il prodotto della necessità. Descrizione di questa necessità, la motivazione è non solo affermazione (indicazione degli elementi del percorso logico che conduce alla decisione), bensì negazione: esclusione della rilevanza di ogni elemento di segno contrario, di natura documentale (come un nuovo o diverso attestato) materiale (come le patologie posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (come la critica al parere tecnico di ufficio) o processuale (come i mezzi istruttori richiesti), potenzialmente idoneo a condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Da ciò discende che la censura della sentenza è tale solo in quanto ponga in discussione questa necessità, consentendo di prospettare, pur come mera potenzialità, l'ipotesi di una diversa alternativa decisione. Ed invero, questa alternativa, espressamente ipotizzata dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (come "decisività"), è immanente anche ai motivi delineati nell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ., ed è l'implicito presupposto del motivo indicato dall'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (la violazione e falsa applicazione di norme di diritto assume rilevanza ove coinvolga la decisione). Questa necessità costituisce l'implicito presupposto del principio per cui, quando la sentenza è sorretta da più ragioni, ognuna autosufficiente, il ricorso che investa una sola delle ragioni è inammissibile (e plurimis, Cass. 30 dicembre 1997 n. 13117, Cass. 18 aprile 1998 n. 3951). Ed invero, in questa ipotesi, la ragione non censurata, restando, per la sua autosufficienza, idonea giustificazione della sentenza, esprime la non contestata necessità della decisione. 11 9. Ciò, nel caso in esame. L'impugnata sentenza, escludendo non solo la natura professionale dell'infermità, bensì, più radicalmente, la dimensione invalidante, è fondata su due ragioni, ognuna sua autosufficiente descrizione della necessità della decisione: a. l'omessa prova del rapporto di dipendenza fra lavoro e malattia;
b. la consistenza stessa delle affezioni riscontrate, ritenute "non significative per l'aspetto dell'invalidità permanente, e cioè tali da non raggiungere la misura indennizzabile". Snow In particolare, la prima ragione attiene all'esterno rapporto dell'infermità con il lavoro. La seconda ragione attinge un aspetto più profondo: qualcosa che, ai fini del diritto in controversia, rende l'infermità rilevante per se stessa, per la sua intrinseca natura (di infermità) e per la sua effettiva consistenza (come limite della capacità di lavoro). In ordine a questa seconda ragione, il Tribunale ha richiamato espressamente l'affermazione del consulente tecnico di ufficio, nominato in secondo grado (la cui relazione, parte integrante della sentenza, è necessaria alla relativa lettura); questi aveva accertato che la malattia dalla quale l'UE era affetto ("segni di lombo artrosi con discopatia dorso - lombare"; in tal senso era da modificarsi, come il secondo consulente segnala, la pregressa diagnosi formulata dal consulente di ufficio in primo grado, secondo cui l'UE era affetto da "rachialgia meccanica lombare, lombo artrosi con discopatia L5-S1, cervico - artrosi"), “per il caso in - oggetto e per la certamente non sensibile entità, non riveste una particolare apprezzabile e significativa incidenza sulla capacità del ricorrente". 12 10. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo investono solo la parte esterna di questa seconda ragione: l'inesistenza del potere esercitato dal Tribunale nel disporre la seconda consulenza tecnica di ufficio, l'immotivata adesione al parere espresso dalla seconda consulenza (e non a quello contrastante, espresso dalla prima consulenza), l'implicita condivisione (da parte del consulente, e del giudice che ne aveva recepito il parere) dell'anamnesi raccolta dal consulente tecnico di ufficio, e la condivisione da parte del consulente tecnico della Società, dell'esistenza delle malattie denunciate dal ricorrente e della relativa dipendenza da causa di servizio. дного Questi aspetti della censura sono palesemente infondati. A tal fine è da osservare che la motivazione, come descrizione della necessità che giustifica la sentenza, è non solo affermazione (indicazione degli elementi del percorso logico che conduce alla decisione), bensì negazione: esclusione della rilevanza di ogni elemento di segno contrario, di natura documentale (come un nuovo o diverso attestato) materiale (come le patologie posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (come la critica al parere tecnico di ufficio) o processuale (come i mezzi istruttori richiesti), potenzialmente idoneo a condurre ad una decisione diversa da quella adottata. La predetta negazione esige che il giudice esamini questi contrari elementi e ne fornisca adeguata critica (Cass. 2 aprile 1999 n. 3183). Ed invero, funzione fondamentale del giudice è, per l'art. 112 cod. proc. civ., dare adeguata risposta ad ogni domanda delle parti ed ad ogni argomentazione e documentazione che la sorreggono, anche ove queste siano palesemente non decisive o palesemente infondate. 13 Da ciò discende che, ove fra due successive contrastanti indagini tecniche d'ufficio il giudice aderisca al secondo parere, “la motivazione della sentenza è sufficiente, pur se questa adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, sul piano positivo, di delineare il percorso logico seguito, e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario, esposti dalla prima relazione o aliunde deducibili” (Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). Da ciò discende che la censura del difetto di motivazione esige биоло l'indicazione specifica (e non solo per relationem) degli elementi di causa dei quali si lamenti omessa od insufficiente valutazione, e della loro rilevanza ai fini di una diversa decisione (ciò, per consentire al giudice di legittimità, attraverso lo stesso ricorso e senza rendere necessaria la lettura degli atti del processo, di accertare la carenza e valutarne la decisività: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). Nel caso in esame, da un canto il Tribunale, attraverso la seconda consulenza tecnica di ufficio, ha espressamente considerato e valutato l'unico elemento di segno contrario: la prima contrastante relazione (rilevando anche l'inesistenza della maggiore dimensione patologica ivi diagnosticata). D'altro canto, il ricorrente non indica alcun elemento che, sul piano formale, conferisca autosufficienza alla censura, e, sul piano sostanziale, specifichi l'invocata adesione alla prima consulenza come una razionale necessità e non come mero dissenso di valutazione;
più particolarmente, non indica alcun elemento che censuri l'accertamento e la valutazione del secondo consulente tecnico di ufficio. 14 Gli elementi esposti (nella misura in cui attengono, pur esternamente, all'esistenza ed all'intrinseca rilevanza della situazione patologica) sono comunque infondati. Ed invero, il disporre una consulenza tecnica di ufficio rientra nei discrezionali poteri del giudice di merito (Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972); e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 14 agosto 1985 n. 8611). Né il fatto di “aver disposto nuova consulenza medico - legale pur Нного ritenendo non provato il presupposto della dipendenza delle infermità da causa di servizio", era contraddittorio: l'indagine medico - legale eseguita dal Tribunale, avendo condotto ad accertare contestualmente che “le infermità non avevano apprezzabile incidenza sulla capacità di lavoro, e non potevano ascriversi all'attività lavorativa svolta", era diretta ad accertare l'esistenza della patologia e la sua pretesa “dipendenza” dal servizio. In secondo luogo, poiché l'anamnesi è solo la descrizione che il periziando dà del pregresso iter delle patologie, e non è parte del conclusivo parere del consulente tecnico di ufficio (ove non sia, pur per relationem, richiamata), l'aver il Tribunale condiviso il parere del consulente tecnico di ufficio non comporta il riconoscimento dell'effettiva esistenza delle infermità indicate nell'anamnesi, che il consulente abbia solo raccolto (e non accertato nel relativo contenuto storico). Né ha a tal fine rilievo il mero comportamento del consulente tecnico di una delle parti, nell'ambito dell'indagine tecnica di ufficio;
in particolare, poiché il parere di ufficio è espresso dal consulente tecnico nominato dal giudice di merito, il fatto che il consulente tecnico della controparte non 15 contesti l'anamnesi fornita dalla parte (perizianda), resta irrilevante. E nel caso in esame, l'assunto del ricorrente, secondo cui la Società "non aveva mai escluso che il lavoratore fosse stato adibito a lavori gravosi” e che "con propria nota a firma del Capo Ufficio Sanitario aveva confermato, sia pure implicitamente, che le mansioni svolte erano quelle raccolte in sede di anamnesi dal C.T.U.", è non solo privo di autosufficienza (in quanto gli elementi, dei quali si lamenta l'omesso esame da parte del giudice di merito, non sono indicati con specificazione completa ed idonea a consentire, attraverso lo stesso ricorso e senza rendere necessario l'esame degli atti del processo, la chiara e completa cognizione delle argomentazioni), bensì, avendo per oggetto un'ipotetica conferma, che è solo “implicita” ed è dedotta da un atto dell'Ufficio Sanitario (e non del legale rappresentante) della Società, è palesemente irrilevante. 10. I residui aspetti del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso (preteso onere datorile di provare, ex art. 2697 cod. civ., l'adozione di tutte le misure necessarie alla salvaguardia del lavoratore;
preteso onere di provare, nell'applicazione del principio di concausalità ex art. 41 cod. pen., l'inesistenza di causa lavorativa) attengono solo alla pretesa esistenza del rapporto di causalità fra lavoro e malattia;
investendo la prima ragione su cui è fondata la decisione, non censurano in alcun modo la seconda ragione (la ritenuta insignificanza delle "affezioni" sul piano della limitazione della capacità di lavoro, ai fini del diritto in controversia). Non essendo, pur solo potenzialmente, idonei ad escludere la necessità della decisione, questi aspetti sono infondati. 16 Il ricorso deve essere respinto. Per motivi di equità si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000. Il Consigliere estensore Pietro Cuaro IL PRESID ENTE Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 MAR. 2001 oggi, IL COLABORATORE DI CANCELLERIA T O N I D , A O S L S 0 L 1 A O , T . 3 B T 3 I SA R 5 D 'A E . P A L S N T L I S E N O 3 D G P -7 I O S IM -8 N A 1 E A D S 1 D E I , E E A O T G R N O T G E T IS S E IT E L G IR E R A D L L O E D 17