Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2002, n. 31514
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Sentenza 24 aprile 2002

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Il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale - comportando la rinuncia ai motivi di censura - fa di per sè presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, sussistendone i presupposti, il succitato art. 129, la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento.

In tema di istruzione dibattimentale, i principi del giusto processo di cui all'art.111 Cost. sono (ex art.1 d.l. 7 gennaio 2000, n.2 conv. in legge 25 febbraio 2000, n.35 che disciplina il regime transitorio) espressamente applicabili in sede di merito ai procedimenti in corso, tra i quali sono inclusi quelli assoggettati al vecchio rito (art.1, comma 6, del d.l. n.2 del 2000). Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, per quel che concerne la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese da testi e coimputati, occorre - previa verifica dei concreti presupposti processuali idonei a consentirla - valutarne l'utilizzabilità alla stregua dei nuovi principi costituzionali e delle norme di diritto transitorio, in modo da procedere alle iniziative di rinnovo che si rendano necessarie ai fini dell'eventuale recupero delle suddette dichiarazioni nel rispetto delle deroghe, permanenti o transitorie, al riguardo consentite (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la lettura e l'utilizzazione di dichiarazioni rese da testi residenti all'estero, non presenti in dibattimento, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla ritualità della citazione, nonostante espressa doglianza della parte sul punto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2002, n. 31514
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31514
    Data del deposito : 24 aprile 2002

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