Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula "B" 1 REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 0 124/98 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO COPIE 2 Richiesta copia studio 2000 dal Sig. IL SOLE 24 ORE 2 LA CORTE SUPREMA DI 1500 oggetto: per dirity GEN. 2001 6 IL CANCELLIERE previdenza 0 spese Prou. MSS 0 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Presidente Vincenzo Mileo 1. Dottor fel. Consigliere Paolino Dell'Anno 2. Dottor Consigliere Antonio Lamorgese 3. Dottor Consigliere Pasquale Picone 4. Dottor Consigliere Giancarlo D'Agostino 5. Dottor ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di LD OS, elettivamente domiciliata in Roma in via Alberico II 33 presso lo studio dell'avvocato Paolo Boer, che la rappresenta e difende giu- sta delega a margine del ricorso;
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non cos contro in via ulla Furne IM, oppunten tesi;
chr om Jisngi. Skamani1: ما را ۱۰۰ 1 M... 1 E VARIE DCV - resistente con proeuse. 4210 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di IA del 12 novembre 1996, depositata il 20 dicembre 1996, numero 194, r.g. 102/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 12 ottobre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza sopra indicata, il tribunale di IA, nel rigettare l'appello proposto da Di LD OS contro la pronuncia di primo grado con la quale era stata respinta la domanda della stessa di riconoscimento del proprio dirit- to all'assegno di invalidità, ha condannato la appellante a rimborsare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le spese da questo sostenute per il giudizio. La Di LD chiede la cassazione della decisione con ri- corso sostenuto da un motivo. L'ente intimato si è costituito. Motivi della decisione: Con l'unico motivo di censura denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nonchè contrad- dittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia la ricorrente deduce che erroneamente- il tribunale non ha fatto applicazione della regola dettata dalla norma di cui sopra, a termini della quale, nelle cause CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Rilasciata copia legale al Sig. -------- /MAS al Sig. BOER per diritti ✓ ✓ ✓ per diritti L. ✓ # 2.2. FEB. 2001 il11 15-2.01 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE sottoposte al rito del lavoro e dirette all'ottenimento di prestazioni previdenziali, al rigetto della domanda non può conseguire condanna alle spese del giudizio se non nella i- potesi della lite temeraria e manifestamente infondata. La censura deve essere accolta. E invero, come già reiteratamente affermato da questa Corte, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali il regime delle spese processuali è regolato dall'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura ci- 1 vile, che, derogando al principio generale della soccombenza stabilito dall'articolo 91 del codice di rito, esonera il lavoratore soccombente dal pagamento delle stesse "a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temera- ria", conseguendone che nelle controversie in questione il lavoratore soccombente non può essere condannato al pagamen- to delle spese medesime senza che il giudice abbia accertato la sussistenza concorrente delle due predette qualità della pretesa azionata e abbia congruamente motivato al riguardo (per tutte, Cass., 23 dicembre 1999, n. 14480). Della sentenza si impone quindi la cassazione, alla quale peraltro non deve fare seguito il rinvio ad altro giudice di merito potendo provvedere direttamente questa Corte, ai sen- si dell'articolo 384 del codice di procedura civile, a eli- minare la condanna erroneamente irrogata. E ciò in quanto non appaiono necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, nulla emergendo dalla motivazione della decisione del tribunale di IA che possa formare oggetto di valutazio- ne al fine di configurare la ricorrenza del duplice requisi- to della temerarietà e della manifesta infondatezza della domanda. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spe- se del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute dalla ricorrente le spese dei due gradi del giudizio di merito;
compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2000. Il consigliere estensore Il presidente M iles Velim. M ammo Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria O 1.7 GEN. 2001 O U H J S A Ð I I I oggi, V N S V I L I A OL IL COLLABORATORE L F U M T L E DI CANCELLERIA O ' Ɑ I O V I D V I I D A N A V S D E O 1 O N 1 D S S - I N I 8 V - O S L N E I T N V N O ' I E T L S V O E ' S S E O V G