Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2018, n. 5868
CASS
Sentenza 11 dicembre 2018

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, è illegittimo il sequestro preventivo totalitario delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia disposto a prescindere dall'accertamento del collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e per un valore eccedente quello attribuito ai beni distratti.

Commentario1

  • 1Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolenta
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2018, n. 5868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5868
Data del deposito : 11 dicembre 2018

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