Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15263 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL ROPOLO ITALIANO1 5 263 02 LA SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7563/00 Presidente Dott. Vincenzo TREZZA VIGOLO Dott. Luciano Consigliere Consigliere 9780/00 Dott. Francesco A. MAIORANO Cons. Rel. Cron. 35532 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud. 11/06/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PIAGGIO & C. s.p.a., in qualità di incorporante per fusione della società Piaggio V.E. s.p.a., in persona della procuratrice, dott. Rosanna Camagni, per procura Notaio De Crescenzo di Pisa n. 67014 del 29 giugno 1998, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso l'Avv. prof. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, in unione agli Avv. prof. Riccardo Del Giacinto Favalli e Salvatore Trifirò, i duePunta, ultimi del Foro di Milano;
- ricorrente -
contro
RA PE, elettivamente domiciliato in Roma, 2729 1 via dei Giordani n. 22, presso l'Avv. Francesco Fabbri, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente agli Avv. prof. Piergiovanni Alleva e Federico Frediani;
-controricorrente ricorrente incidentale- nonché
contro
: TNT AUTOMOTIVE LOGISTICS s.p.a. in persona del legale rappresentante ed amministratore delegato, dott. Fausto Forti, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9, presso l'Avv. Prof. Giampiero Proia, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Guido Buffoni del Foro di Milano;
- controricorrente -
Tribunale di Pisa del 27 avversO la sentenza del ottobre -22 novembre 1999, n.915, RGAC 491 del 1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 giugno 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito gli Avv. prof. Renato Scognamiglio, Riccardo Del Punta, Giampiero Proia e Piergiovanni Alleva;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, il rigetto del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Pisa, PE CO esponeva di aver lavorato come operaio di terzo livello, addetto alla catena di montaggio presso lo stabilimento Piaggio di Pontedera fino al febbraio 1996. In quel periodo, egli era stato trasferito prima all'officina dello stesso stabilimento denominata "ex primo reparto riparazione motori" e, quindi, dopo pochi giorni, al reparto ricambi della stessa Piaggio sito nel Comune di Lugnano, a qualche chilometro da Pontedera. Il suo trasferimento in questa seconda unità era dojo avvenuto subito la sua partecipazione ad una serie di scioperi, relativi alla riduzione delle pause nei turni di lavoro (scioperi dei quali il CO era stato uno dei promotori, insieme ad altri colleghi di lavoro). Nel reparto di Lugnano si svolgevano attività varie di ricevimento, immagazzinamento, confezionamento e distribuzione fisica dei ricambi ed accessori, prodotti nello stabilimento di Pontedera, e si curava la gestione logistica degli ordini dei ricambi ed accessori, provenienti dalla rete di vendita. Nel ricorso introduttivo al Pretore, il CO esponeva di aver svolto a Lugnano attività di 3 magazziniere (tra l'altro poco confacente al suo stato di salute) per circa venti mesi. Nel mese di ottobre 1997, in tempi rapidissimi, la società Piaggio aveva ceduto il Centro Ricambi alla TNT nell'ambito di una Automotive Logistic s.p.a., procedura di trasferimento di azienda, regolata dall'art.2112 codice civile. Con il ricorso introduttivo il CO contestava l'esistenza di ragioni produttive alla base del suo trasferimento (che, a suo avviso, trovava la sua sindacale dellagiustificazione solo nell'attività quale egli era stato uno dei promotori) e chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti dell'ex datore di lavoro, Piaggio V.E. s.p.a., ora Piaggio & c. s.p.a. Il giudizio si svolgeva nel contraddittorio con la TNT Automotive Logistics s.p.a., nuovo datore di lavoro del CO. Costituendosi in giudizio, la Piaggio osservava che la reintegrazione nel posto di lavoro del CO non era più possibile, a causa dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, effetto della cessione del ramo di azienda cui era addetto il CO. La società deduceva, in ogni caso, la piena legittimità del trasferimento del CO da Pontedera a Lugnano, 4 spiegando che questo trovava la sua giustificazione, da un lato, nella crescita delle esigenze di produzione del magazzino di Lugnano e, dall'altro, nel calo della linea dello stabilimento di Pontedera, dove il CO per circa due anni aveva prestato servizio. TNT Automotive Logistics, costituendosi in giudizio, chiedeva ricorso, aderendoil rigetto del sostanzialmente alle difese della soc. Piaggio. Dopo ampia istruttoria, il Pretore disponeva la reintegra del CO nel precedente posto di lavoro presso la Piaggio, rigettando, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno. Questa prima decisione era impugnata dalla Piaggio, la quale deduceva, come motivo di appello: -che l'avvenuto trasferimento del contratto di lavoro del CO alla TNT non consentiva alla pronuncia giudiziale di avere alcun concreto effetto nei confronti del precedente datore di lavoro (Piaggio), considerato che non era stata proposta formale impugnazione (anche) della cessione del ramo di azienda neppure nei confronti della sola posizione del CO;
- che in ogni caso doveva escludersi qualsiasi intento discriminatorio nella condotta della società Piaggio: questa infatti aveva trasferito il CO solo per ragioni organizzative (la società sottolineava che ogni 5 anno più di cento dipendenti venivano avviati al magazzino ricambi di Lugnano per far fronte alle esigenze stagionali di questo e al maggior carico di lavoro del magazzino di Lugnano aveva fatto riscontro una evidente eccedenza di personale nello stabilimento di Pontedera;
che, in ogni caso, non sarebbe stato onere della società dimostrare l'inutilizzabilità del dipendente nel suo posto originario (secondo la linea interpretativa seguita dai giudici di appello), dovendo la stessa fornire la prova delle sole esigenze di produzione, ravvisate come si è detto - - nel caso di specie, nel calo di lavoro verificatosi nella linea cui il CO era addetto, e nelle conseguenti minori esigenze produttive registrate nello stabilimento di Pontedera e, sotto altro profilo, nelle maggiori esigenze del magazzino di Lugnano. Ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l'appello della società, confermando la decisione del Pretore. C I giudici di appello osservavano, preliminarmente, che la eventuale illegittimità del trasferimento del CO, con la conseguente dichiarazione di nullità dello stesso, avrebbe comportato il venir meno di tutti gli atti successivi che trovavano nel trasferimento del lavoratore il presupposto di diritto (senza necessità di alcuna pronuncia costitutiva sul rapporto di lavoro). Quanto al merito della vicenda, il Tribunale osservava che il trasferimento del lavoratore non era giustificato, perché non era stata fornita la prova che il CO non fosse necessario a Lugnano e non risultasse eccedentario a Pontedera. L'unica prova che la Piaggio aveva fornito consisteva nella esistenza di ragioni oggettive che imponevano il trasferimento di alcuni lavoratori da Pontedera a Lugnano. Pur negando un fine discriminatorio nel trasferimento adottato, i giudici di appello osservavano che il CO era stato particolarmente "visibile" per le corso degli scioperi di febbraio.attività svolte nel Tale circostanza, di per sè, ad avviso del Tribunale, era sufficiente a bilanciare ampiamente le presunzioni invocate dall'azienda e conducevano il Collegio а ritenere "non esservi prova decisiva della necessità produttiva in relazione alla persona coinvolta nel "è ben veroche h trasferimento". Infatti, Osservavano i giudici di appello, alcuni trasferimenti erano necessari, ma è altrettanto vero che molti altri dipendenti potevano essere 7 destinati in luogo del CO, trovandosi poi nella situazione, con tutta evidenza non gradita, di diventare dipendenti da altra impresa" (pag. 5 della sentenza impugnata). In altre parole (pag. 6) "l'azienda aveva esigenze oggettive non necessariamente rapportabili alla persona del CO, coinvolto nel trasferimento non con criteri oggettivi, ma in forza di una sua particolare visibilità, pur in presenza di condizioni oggettive che richiedevano lo spostamento di forza lavoro". Dalla dichiarazione di illegittimità del trasferimento del CO discendeva come conseguenza l'obbligo della Piaggio di riprendere il CO nello stabilimento di Pontedera. Avverso tale decisione propone ricorso la Piaggio con due motivi. Resiste il CO con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, cui resiste la Piaggio con controricorso. La TNT resiste con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono innanzi tutto essere riuniti i due ricorsi, in quanto proposti entrambi contro la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile). 8 Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1321, 1372, 2103, 2112, 2118 e 2119 codice civile, dell'art.18 della legge 20 maggio 1970 n.300, dell'art. 113 codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Riprendendo e sviluppando gli argomenti già introdotti in primo grado, la Piaggio ribadisce che la sentenza del Pretore doveva considerarsi viziata, perché aveva trascurato di valutare appieno gli effetti della mancata impugnazione, da parte del CO, della cessione del ramo di azienda (magazzino di Lugnano) da Piaggio a TNT. La domanda del CO riguardava esclusivamente la legittimità del suo trasferimento dallo stabilimento di Pontedera al magazzino di Lugnano, ma non era stata mossa alcuna contestazione circa la legittimità della successiva cessione del ramo d'azienda (e il conseguente mutamento della titolarità del rapporto di lavoro), neppure con riferimento alla sua posizione personale. Da ciò, ad avviso della ricorrente principale, della domanda di discenderebbe l'inammissibilità 9 reintegrazione nella unità produttiva di Pontedera, presso la quale il CO aveva operato prima del suo trasferimento a Lugnano. Infatti, un risultato di questo genere avrebbe comportato, di necessità, una domanda contenente la richiesta di una pronuncia costitutiva e non di mero accertamento. L'eventuale incidenza della dichiarazione di illegittimità del trasferimento del CO sull'applicazione dell'art. 2112 codice civile, ad avviso della Piaggio, avrebbe dovuto formare oggetto di una specifica domanda. Il motivo è infondato. Le argomentazioni svolte dalla difesa della Piaggio sono suggestive, ma prive di qualsiasi base giuridica. In buona sostanza, Piaggio ha riproposto come motivo di illegittimità della pronuncia, la mancata impugnazione, da parte del CO, del trasferimento di quel ramo di azienda, al quale egli era stato destinato (in seguito al trasferimento individuale precedentemente impostogli dalla stessa società). Nessuna disposizione di legge prevede, tuttavia, generale di diritto, dal quale possa esplicitamente o ん l'onere di una tale impugnazione. E, del resto, neppure la difesa della ricorrente principale è in grado di indicare una norma di legge o un almeno un principio 10 - dedursi l'esistenza di un onere di tal implicitamente genere a carico del lavoratore ricorrente. Come già ricordato dal primo giudice, la cessione di un ramo di azienda realizza, secondo uno schema legale, una successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto di lavoro, rispetto alla quale non ha rilievo alcuno la volontà delle parti (salva ovviamente "ceduto", dila possibilità, per il lavoratore rassegnare le dimissioni). Questo principio poggia inequivocabilmente sul dato testuale della norma che regola la materia, secondo la quale "in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente". Può pertanto escludersi che il CO avesse l'onere di impugnare il passaggio dalla Piaggio alla TNT, proprio perché tale passaggio era una conseguenza legale della cessione, e discendeva da una disposizione dettata a garanzia dello stesso lavoratore. Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura la conclusione del Tribunale, secondo la quale la nullità del trasferimento comporta il venir meno di tutti gli atti che trovano nel trasferimento il di presupposto diritto, senza che sia necessaria alcuna pronuncia costitutiva sul rapporto di lavoro, proseguito, ex art. 2112 codice civile, tra il cessionario ed il dipendente 11 (Vedi Cass. 8 febbraio 1999 n.1074 per una qualifica del vizio di nullità del trasferimento). Con una osservazione del tutto corretta, i giudici di appello hanno precisato che l'esempio del -licenziamento, proposto dall'appellante che intendeva così dimostrare "per assurdo" le conseguenze abnormi dell'impostazione contrastata appare suggestivo ma non pertinente: "un licenziamento intimato dall'impresa che ha acquistato l'azienda ed succeduta nel contratto con il dipendente è necessariamente basato su fatti accaduti dopo il trasferimento del dipendente all'unità aziendale venduta e risolve il contratto di lavoro che ha avuto la sua prosecuzione "ex lege"". Tale corollario, tuttavia, costituisce semplice conseguenza del principio generale secondo il quale le sentenze di annullamento, di regola, producono effetti retroattivi, con efficacia sugli atti di disposizione compiuti medio tempore (salvo il caso in cui ciò non sia possibile). Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare che il provvedimento di trasferimento di un lavoratore subordinato impugnabile in giudizio anche se al momento della proposizione dell'azione giudiziaria il rapporto si sia estinto, ove risulti che il lavoratore abbia comunque 12 interesse ad agire per il fatto di vantare una ragione di danno о di rimborso spese come conseguenza della accertata illegittimità del provvedimento stesso (Cass. 20 dicembre 1986 n. 7816). Nel caso di specie, tuttavia, non vi era stato licenziamento seguito da riassunzione, ma costituzione per legge del rapporto con il nuovo datore di lavoro: sicchè può fondatamente concludersi che il lavoratore era legittimato a far valere nei confronti del precedente datore di lavoro l'impugnazione di quegli atti di gestione che erano stati posti in essere da quest'ultimo illegittimamente e che la sanzione per la illegittimità del provvedimento non fosse dissimile da quella che si sarebbe potuta realizzare se il rapporto avesse proseguito con il cedente. Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 codice civile e dell'art.15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, codice di procedura civile). Ad avviso della società Piaggio, nel caso di specie non vi sarebbe stato un vero e proprio trasferimento del lavoratore in senso "geografico", data la vicinanza delle due unità di lavoro (Pontedera e Lugnano). 13 Lo spostamento del CO da un luogo all'altro di lavoro non aveva comportato alcun cambiamento nella sua vita di relazione, dato che Lugnano è più vicino a Pisa di quanto non lo sia Pontedera. Tutte le affermazioni di segno contrario, contenute nella sentenza impugnata, dovevano considerarsi sfornite di qualsiasi prova e comunque in contrasto con tutte le risultanze probatorie (come già delineato a pagg.15-18 del ricorso in appello). In ogni caso, quindi anche a voler ritenere applicabili al caso di specie le prescrizioni contenute nell'art. 2103 codice civile, erano evidenti i vizi che inficiavano la sentenza impugnata sotto tale profilo. La sentenza impugnata aveva, infatti, osservato che molti altri dipendenti avrebbero potuto essere destinati al magazzino di Lugnano in luogo del CO. Quest'ultimo, in effetti, non poteva dirsi affatto indispensabile in quella unità, né era diventato individualmente eccedentario nello stabilimento di specializzazione Pontedera. Egli non aveva neppure una particolare, tale da non poter essere sostituito da altre persone. insegnamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo L Tutte queste considerazioni, ad avviso della ricorrente principale, sono in evidente contrasto con il costante 14 legittimità del controllo sulla il quale il del lavoratore deve limitarsi trasferimento delle comprovate della sussistenza all'accertamento ragioni tecnico organizzative e produttive di cui all'art. 13 della legge n.300 del 1970 e non può all'accertamento di altri fatti e estendersi circostanze. Del tutto irrilevanti, ad avviso della società, sarebbero le considerazioni formulate dalla sentenza del Tribunale in ordine alla presunta "particolare visibilità" del CO (correlato alla sua partecipazione a scioperi), al momento delle decisioni sul suo trasferimento. La società non mancava di sottolineare che, tra l'altro, il CO aveva atteso più di venti mesi prima di impugnare il trasferimento (quando il magazzino di Lugnano era stato oramai ceduto alla nuova società). Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. La sentenza impugnata ha escluso l'esistenza di un provvedimento di intento discriminatorio nel trasferimento adottato nei confronti del CO. Trattandosi di una tipica indagine di fatto, tale accertamento è sottratto, in quanto tale, al sindacato di legittimità, salvo che sotto il profilo del vizio di 15 motivazione (Cass. 6 novembre 1976 n. 4059, 3 marzo 1983 n.1596). Il CO, tuttavia, non ha sottoposto a specifica censura neppure sotto tale limitato profilo- l'esclusione dei motivi antisindacali del proprio trasferimento. Una volta abbandonata l'ipotesi del carattere discriminatorio del trasferimento, tuttavia, non era più possibile reintrodurre un ulteriore elemento, quale quello di una " particolare visibilità" del CO, che il Tribunale ha desunto dalla sua partecipazione ed organizzazione di alcuni scioperi che avevano interessato lo stabilimento di Pontedera. In tal modo, infatti, si finiva con il riproporre quella stessa questione dell'intento discriminatorio che il Tribunale aveva chiaramente escluso con un esame completo di tutte le risultanze istruttorie. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l'intento discriminatorio, per assumere rilevanza ai fini dell'annullamento dell'atto, deve risultare come unico motivo determinante del provvedimento del datore di lavoro (Cass. 16 dicembre 1997 n.12710). Come già ricordato, in precedenza, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 25 maggio 1996 n. 4223 e 9 giugno 16 1993 n. 6408) ferma nel ritenere che non sono sindacabili le scelte imprenditoriali tra più soluzioni organizzative e, in particolare, quella del lavoratore da trasferire (salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva, altresì, l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede). In altre parole, il sindacato del giudice sulla legittimità del trasferimento del lavoratore deve all'accertamento della sussistenza dellelimitarsi comprovate ragioni tecnico-organizzative di cui all'art. 13 della legge n.300 del 1970. La sussistenza anche di una sola delle molteplici ragioni addotte, che sia autonomamente rilevante, secondo la ratio della norma in esame, quale, ad esempio, la vacanza del posto di destinazione, è sufficiente a giustificare il provvedimento di trasferimento, senza la necessità che il datore di lavoro dimostri anche l'inevitabilità del provvedimento stesso (Cass. n. 6408 del 1993 cit.). Deve pertanto rilevarsi la contraddittorietà della impugnata sentenza, nella parte in cui la stessa, da un lato, ha escluso l'esistenza del solo intento discriminatorio nell'adozione del trasferimento del CO, e, dall'altro, ha posto in luce l'esistenza di 17 una sua particolare "visibilità" per dedurne la mancanza di una prova circa la inevitabilità del "suo" trasferimento, rispetto a quello possibile con riferimento alla posizione degli altri dipendenti. La sentenza impugnata avrebbe, pertanto, potuto e dovuto fermarsi all'accertamento della inesistenza di un intento discriminatorio e della sussistenza delle comprovate esigenze tecnico-organizzative di cui all'art. 2103 codice civile, con riferimento al magazzino di Lugnano, essendo invece del tutto insindacabile la scelta del lavoratore da trasferire (una volta escluso l'intento discriminatorio antisindacale di tale scelta). Conclusivamente, il ricorso principale deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata cassata in relazione alle censure accolte. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di merito, la domanda originaria del CO deve essere развоего h rigettata (art.384 codice di procedura civile, comma). Rimane assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale del CO, relativo alla compensazione delle spese del giudizio di appello adottata dal Tribunale. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero processo tra tutte le parti. 18
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso assorbito principale per quanto di ragione, l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda del CO. Compensa le dell'interospese giudizio tra tutte le parti. Così deciso in Roma, 1'11 giugno 2002. CONSIGLIERE IL IL PRESIDENTE Кисенко Ученье ESENTE REGIS O DIRITIC DELLA T PAGE 11-8-7 Viрше Виши ENSI DELI JI BOLLO SPESA, T IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 29 OTT. 2002 oggi, 533 IL CANCELLIERE T F O N T A O Viture Po ur G ? 19