Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
Il decreto penale di condanna, al pari della sentenza, non è compreso nella categoria di atti rispetto ai quali la legge assicura all'imputato straniero, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2009, n. 40603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40603 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 22/09/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere N. 2379
Dott. BONITO Francesco M. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere N. 13107/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) YA LI IL 21/02/1974;
avverso l'ordinanza n. 6403/2001 GIP TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 09/06/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del PG Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa a mente dell'art. 175 c.p.p. il 9.06.2009, il G.l.P. del Tribunale di Treviso rigettava la richiesta formulata da AN NG volta ad ottenere la restituzione del termine per proporre rituale opposizione al decreto penale di condanna n. 1939/03, emesso a suo carico, sul rilievo che la dedotta mancanza di conoscenza della lingua italiana e la denunciata mancata comprensione del decreto penale notificato non risulterebbero fondate su apprezzabili elementi di valutazione, considerato, tra l'altro, la permanenza in Italia della predetta da oltre cinque anni e la nomina di difensore di ufficio con elezione di domicilio operata dalla stessa.
2. Propone ricorso per cassazione personalmente la AN NG, chiedendo l'annullamento di tale provvedimento giacché viziato, a suo avviso, da difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Lamenta, in particolare, la ricorrente col proposto motivo di ricorso, che il giudice a quo non avrebbe dato il giusto peso alla considerazione che nel processo per cui è causa all'imputata risulta nominato un interprete e che, in forza dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 111 Cost., l'imputato ha diritto a comprendere il contenuto degli atti giudiziari che lo riguardino.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso appare manifestamente infondato.
La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (L. 4 agosto 1955, n.848) prevede il diritto dell'imputato ad essere informato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (art. 6, comma 3, lett. a). Questa Corte ha poi precisato che la sentenza, alla quale, evidentemente, va parificato il decreto penale di condanna, non è compresa nella categoria di atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato straniero, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta (tra le tante, v. Cass., Sez. 2^, 21.12.2007, n. 5572/2008, ced. Rv. 239495). Ed invero, in materia di traduzione degli atti processuali agli imputati alloglotti, è riconosciuta la necessità di offrire detta traduzione solo per gli atti cui lo straniero che non comprende la lingua italiana partecipi direttamente, e non per quelli - come la sentenza ovvero il decreto penale di condanna, ovvero l'estratto contumaciale - che, essendo preordinati a dare impulso alla fase successiva, solo eventuale, sono rimessi all'iniziativa ed alla valutazione della parte interessata (cfr. Cass., Sez. 1^, n. 15745 in data 02.04.2002, Corasciuc;
Cass., Sez. 6^, n. 8722 in data 12.04.2000, Carvajol). Tanto ritenuto sul piano dei principi e pur prendendo atto che il decreto penale di condanna è atto processuale cui l'interessato non partecipa direttamente e che è destinato a consentire l'eventuale proposizione di un atto di opposizione (nel senso che la sentenza non sia atto soggetto a traduzione per l'imputato alloglotta, cfr., altresì, Cass., Sez. 6^, 21.10.2008, n. 44101; Cass., Sez. 1^, 3.7.2008, n. 28595; Cass., Sez. 2^, 7.5.2008, n. 34830; in senso contrario, per un indirizzo interpretativo minoritario, Cass., Sez. 1^, 22.1.2008, n. 7986; Cass., Sez. 6^, 23.11.2006, n. 4929) osserva il Collegio che nel caso di specie la illustrata questione di diritto neppure si pone, dappoiché il provvedimento impugnato, reso dal GIP a mente dell'art. 175 c.p.p., illustra una motivazione esaustiva e convincente, dappoiché fondata sui decisivi (ed incontestati) rilievi che l'imputata condannata risiedeva da oltre cinque anni nel nostro Paese, tempo questo oggettivamente sufficiente a rendere comunque comprensibile la lingua nazionale, e che la stessa aveva provveduto ad eleggere domicilio presso il suo difensore, dato quest'ultimo che accredita, secondo logica deduzione del giudice a quo, una verosimile possibilità di comprensione del decreto penale notificato.
5. In conclusione, alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2009