Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in tema di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni ambientali in assenza di autorizzazione, non si estingue in conseguenza del rilascio della concessione in sanatoria di cui all'art. 13 delle legge 28 febbraio 1985 n. 47, come avviene ex art. 22 della stessa legge per il reato urbanistico, atteso che il rilascio della concessione in sanatoria estingue soltanto i reati previsti dalle norme urbanistiche e non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato la non rilevanza, quale autorizzazione ambientale in sanatoria, del certificato di assenza di danno ambientale rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, stante la natura di reato di pericolo e non di danno dell'ipotesi in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2001, n. 32146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32146 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 07/06/2001
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - N. 1367
3. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 27992/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DO CA n. Bormio (So), 21.04.1949
TI EU n. Valfurba (So), 16.12.1947
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'11.5.2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto e diritto
I coniugi DO CA e TI EU, nella rispettiva qualità la prima di rappresentante legale delle società in nome collettivo "Albergo alle Tre Baite" e "Al.Ga" (proprietarie del terreno) ed il secondo di esecutore di lavori, sono stati condannati dalla Corte di Appello di Milano in data 11.5.2001 alla pena di giorni 10 di arresto e 20 milioni di ammenda (con i benefici di legge per la DO), in relazione al reato di cui allo art. 1 sexies l.431/85, come accertato in località Santa Caterina in Valfurba, fino al 15.7.1998.
Per il reato urbanistico ex art. 20 lett. C l. 47/85 (stante la intervenuta concessione in sanatoria) è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti degli stessi imputati. Gli interessati hanno ora proposto ricorso per Cassazione, con due motivi: nel primo si deduce la estraneità della DO alla esecuzione dei lavori;
nel secondo l'assenza di antigiuridicità del fatto o, almeno, dell'elemento soggettivo della colpa. I ricorsi non possono essere accolti.
Sulla questione di cui al primo motivo, sia la sentenza di primo grado del Tribunale di Sondrio, sia la sentenza della Corte di Appello di Milano, hanno adeguatamente motivato, nel senso di ritenere che la DO doveva considerarsi responsabile del reato per non avere esercitato il necessario controllo, doveroso quale socia amministratrice e legale rappresentante delle società proprietarie del terreno, interessate ai lavori esterni alle due strutture alberghiere e per non avere ottemperato all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, una volta scaduta l'autorizzazione al deposito temporaneo dei materiali di risulta.
Non è, perciò, esatto che la sentenza impugnata abbia desunto la penale responsabilità, in senso oggettivo, dalla mera qualifica legale di rappresentante di due società proprietarie del terreno. La DO aveva l'obbligo giuridico di controllare l'attività svolta dal marito, in zona sottoposta a vincolo ambientale e non limitarsi ex post a richiedere la sanatoria, possibile solo per i profili urbanistici e non per quelli ambientali.
Nel merito i giudici hanno accertato una modificazione ambientale rilevante, consistita nella alterazione del profilo naturale del terreno, mediante terrazzamenti, livellamenti, terrapieni, camminamenti e piazzole al livello stradale. Non solo la possibile distruzione di alcune piante, ma le opere previste (comprese le scogliere di contenimento) e le modificazioni morfologiche al paesaggio, obbligavano gli imputati a munirsi preventivamente della autorizzazione paesaggistica, posto che il Decreto Ministeriale 6/5/1968 ha dichiarato "di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497" la vasta zona del Comune di Valfurba, in cui ricadevano le opere da realizzare.
Giustamente è stato ritenuto che la produzione nel giudizio del "certificato di assenza di danno ambientale", rilasciato dal responsabile del Comune di Valfurba (a seguito di delega della Regione Lombardia al Sindaco e di subdelega di quest'ultimo) non può valere come autorizzazione ambientale in sanatoria, con funzione di condono tombale ed estinzione dell'illecito anche per i profili penali, stante la natura di reato di pericolo e non di danno della contravvenzione ex art. 1 sexies l. 431/85 (ora art. 151 D.Lg.vo 490/99). La Corte è ben consapevole della portata della legge della Regione Lombardia della Giunta Regionale 25 luglio 1997 n. 6/30194 (pubblicata nel BUR Lombardia 17 ottobre 1997, n. 42, 3^, 11), secondo cui è possibile la sanatoria dell'opera abusiva anche in zone vincolate, attraverso un controllo ex post degli organi integrati da esperti ambientali comunali (delegati dalla Regione), che attestino l'assenza, una lesione sostanziale dei beni paesistici e conosce la giurisprudenza amministrativa relativa, che ritiene legittima - a certe condizioni - questa estensione della sanatoria anche alla materia paesaggistica (Cons. Stato, Sez. 6^, 21.2.2001, n. 912; TAR Lombardia, Sez. 1^, 16 maggio 2001, n. 3841). Tuttavia la Corte ritiene di dover ribadire il suo tradizionale indirizzo di tenere beni distinti i profili penalistici da quelli amministrativi, escludendo la estinzione del reato a seguito della concessione di autorizzazioni ambientali postume o in sanatoria e del rilascio del "certificato di assenza di danno ambientale". Si osserva al riguardo che la Corte Costituzionale, con varie pronunce (e da ultimo con l'Ordinanza 6 marzo 2001 n. 46) ha ribadito che l'accertamento di conformità previsto dagli artt. 13 e 222 della legge 47/85 (costituente una forma di regolarizzazione formale dell'abuso), è limitato alle violazioni edilizie ed ai reati contravvenzionali urbanistici, con esclusione dei reati ambientali e ciò per una precisa scelta legislativa, non irragionevole, ispirata alla tutela "alta" del valore giuridico-ambiente, non solo in senso oggettivo (trattasi di un bene con carattere primario ed assoluto, insuscettibile di essere sacrificato in toto a seguito del bilanciamento con altri interessi pubblici), ma anche in senso soggettivo (esso appare essenziale alla protezione della stessa persona umana, anche nella prospettiva delle generazioni future, c.d. diritto umano all'ambiente).
Questa impostazione è stata resa ancor più esplicita e confermata dalla recente legge costituzionale n. 3/2001, che (modificando l'art. 117 Costit.) ha stabilito la competenza esclusiva statale nella materia della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".
Poiché è fuori di dubbio che il paesaggio (per il quale l'art. 9 contemplava già un esplicito richiamo) è ora incluso in un concetto ancor più vasto di "ambiente", la competenza esclusiva dello Stato (salvo delega per i profili amministrativi) consente di escludere che le sanzioni penali possano venir meno per effetto di norme regionali non coerenti con il quadro delineato (vedi ora il D.Lg.vo 490/99). Va altresì osservato che anche la recente normativa ha fatto salva la materia (vedi la legge-obiettivo, c.d. Lunardi, 21 dicembre 2001, n. 443, di cui alle S.U. n. 299 del 27.12.2001, in relazione agli effetti sull'ambiente di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e la legge 383/2001 sulla emersione dell'economia sommersa (S.U. 248 del 25 ottobre 2001), in relazione alla possibile regolarizzazione di insediamenti produttivi per le violazioni amministrative e penali in materia ambientale ed al nuovo istituto della causa estintiva speciale dei reati ambientali, connessi ad ordine di fare emanati dalla P.A.).
È significativo che sono esclusi i reati di danno e, comunque, sempre quelli di cui al D.Lg.vo 490/99.
Pertanto è da ribadire che sotto il profilo penale la sola violazione della norma di cui all'art. 1 sexies l. 431/85, senza l'ottenimento della necessaria autorizzazione preventiva, integra il reato: a ben vedere non contrastano con questa conclusione alcune sentenze della Corte di Cassazione, che escludono la sussistenza del reato allorché la immutazione non abbia arrecato un "vulnus" giuridicamente apprezzabile al bene giuridico, nel senso che la condotta posta in essere sia oggettivamente diversa da una reale "alterazione dello Stato dei luoghi che rechi pregiudizio all'aspetto esteriore, che è oggetto della protezione" (art. 151 D.Lg.vo 490/99). In tal caso l'autorizzazione non è necessaria, perché manca l'oggetto stesso del reato.
(Cass. Sez. 3^, 15.6.1998 n. 7147; Cass. Sez. 3^, 10.3.99, n. 5062;
Cass. Sez. 3^, 19.11.2000, n. 1352). Diversa è la situazione sotto il profilo amministrativo perché la P.A. non è vincolata da un rigido principio di tipicità degli atti amministrativi e conserva il potere di apprezzamento dell'interesse pubblico in relazione alla particolarità degli elementi di fatto e degli interessi toccati, sicché non è da escludere che la verifica del titolo legittimante (e della concessione del medesimo) possa avvenire anche in un momento successivo.
In questo contesto la P.A. può anche ritenere di non dover applicare alcune sanzioni amministrative più radicali (demolizione e remissione in pristino), optando per una sanzione amministrativa, quale il pagamento di una sanzione pecuniaria, pur essa prevista dall'ordinamento in via residuale (art. 15 legge 1497/1939), ed in tal caso il giudice penale non può interferire con l'autonoma potestà discrezionale della P.A..
Diversa è l'ipotesi in cui la P.A. non adotti alcuna delle sanzioni amministrative, perché la indefettibilità delle stesse e la effettività del sistema, impongono che la magistratura possa provvedere in sede esecutiva, in spirito di collaborazione come già avviene per la demolizione dei manufatti abusivi in sede esecutiva, dopo il passaggio ingiudicato della sentenza penale di condanna. In conclusione nel caso in esame giustamente la sentenza impugnata ha ritenuto la necessità della autorizzazione paesaggistica preventiva e correttamente ha escluso rilevanza alla intervenuta concessione in sanatoria anche per gli aspetti diversi da quelli urbanistici. Altrettanto correttamente è stata esclusa la rilevanza scriminante penale ad una autorizzazione per il deposito temporaneo di detriti, peraltro non adempiuta nei tempi stabiliti (obbligo di rimozione entro un anno, Atto n. 2669 del 28.5.1996 e Att. 6044 del 5/12/1996). Tale autorizzazione era, comunque, cosa ben divesa dalla specifica autorizzazione paesaggistica, sicché è fuori luogo invocare la buona fede.
Circa la sanzione altrettanto correttamente è stata ritenuta la applicabilità di quella ex art. 20 lett. c, invece di quella ex art.20 lett. a della legge 47/85, considerata la natura ed entità
dell'abuso.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2002