Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21680
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Sentenza 11 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento delle prove dichiarative

    Il ricorso è inammissibile per carenza di confronto critico con la motivazione. Le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute attendibili dai giudici di merito, che hanno logicamente ridimensionato le contraddizioni e valorizzato i riscontri delle immagini di videosorveglianza. Le censure sul referto differito sono state ritenute fuori fuoco.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti e al ritenuto vincolo della continuazione

    Il motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità e non rientra tra le questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo è inammissibile per radicale aspecificità, così come lo era il relativo motivo d'appello. I motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21680
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21680
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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