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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21680 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NC, nato in [...], il [...] avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte d'appello di L' Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere AN Bifulco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, con cui si è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto NC NI responsabile del concorso nei delitti di tentata estorsione pluriaggravata (capo 1) e di lesioni aggravate (capo 2), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per travisamento delle prove dichiarative, arbitrariamente parcellizzate. La Corte territoriale ha illogicamente minimizzato le contraddizioni emergenti dal narrato della persona offesa, non riscontrate da elementi esterni, oltre che il ritardo con cui la medesima provvedeva a ottenere il referto ospedaliero. Illogicamente valorizzate risultano, inoltre le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, Penale Sent. Sez. 2 Num. 21680 Anno 2026 Presidente: NO EA Relatore: IF NI Data Udienza: 15/05/2026 2 da cui si evinceva soltanto una minima frazione di condotta e, comunque, alcun accenno a percosse inflitte alla vittima. 2.2. Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti, da cui è derivato un illegittimo aumento di pena per il ritenuto vincolo della continuazione tra i reati ascritti. 2.3. Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto del tutto carente di confronto, critico ed effettivo, con la motivazione. Dirimente, ai fini del giudizio di condanna, sono state le dichiarazioni della persona offesa, le cui contraddizioni tra le varie – e successive – versioni rese in fase di indagini, sono state logicamente ridimensionate, già in primo grado (v. p. 5 della sentenza del Tribunale di Chieti, in cui è riferito dell’iniziale volontà della vittima di non sporgere querela per timore di ripercussioni, già minacciate dagli imputati). I giudici di merito hanno, inoltre, adeguatamente valorizzato i riscontri forniti da eloquenti immagini (di strattonamento della vittima e di successivo inseguimento della stessa) tratte dal sistema di videosorveglianza, che smentiscono quanto affermato nel ricorso. Quanto alle censure relative al “referto differito”, esse sono del tutto fuori fuoco, avendo la Corte d’appello illustrato che la vittima si recava al Pronto soccorso il giorno successivo alle subìte lesioni. Non resta che aggiungere che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, «in tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (Sez. 5, n. 15254 del 28/10/2021, [...], Imbo', Rv. 282975 – 01). Attesa la presenza di una decisione d’appello conforme rispetto alla sentenza di primo grado (v., ex multis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 – 01), occorre infine ribadire ‒ con specifico riferimento ai dedotti travisamenti di prova ‒ che, «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, 3 che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (ex multis, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, [...], Rv. 283777 – 01). Ciò che non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che, in entrambi i gradi di giudizio, sono state già sottoposte ad adeguato scrutinio le doglianze vertenti sulla valutazione del compendio dichiarativo e sulla sussistenza dell’ascritto reato di tentata estorsione. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza, perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti ‒ e non è questo il caso ‒ di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, [...], Rv. 270316 – 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, [...], Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940 – 01). 4. Il terzo motivo è inammissibile, perché segnato da radicale aspecificità, così come generico risultava il relativo motivo d’appello. Sul punto deve ribadirsi il principio, condiviso da questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01). 5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI IF EA NO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, con cui si è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto NC NI responsabile del concorso nei delitti di tentata estorsione pluriaggravata (capo 1) e di lesioni aggravate (capo 2), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per travisamento delle prove dichiarative, arbitrariamente parcellizzate. La Corte territoriale ha illogicamente minimizzato le contraddizioni emergenti dal narrato della persona offesa, non riscontrate da elementi esterni, oltre che il ritardo con cui la medesima provvedeva a ottenere il referto ospedaliero. Illogicamente valorizzate risultano, inoltre le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, Penale Sent. Sez. 2 Num. 21680 Anno 2026 Presidente: NO EA Relatore: IF NI Data Udienza: 15/05/2026 2 da cui si evinceva soltanto una minima frazione di condotta e, comunque, alcun accenno a percosse inflitte alla vittima. 2.2. Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti, da cui è derivato un illegittimo aumento di pena per il ritenuto vincolo della continuazione tra i reati ascritti. 2.3. Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto del tutto carente di confronto, critico ed effettivo, con la motivazione. Dirimente, ai fini del giudizio di condanna, sono state le dichiarazioni della persona offesa, le cui contraddizioni tra le varie – e successive – versioni rese in fase di indagini, sono state logicamente ridimensionate, già in primo grado (v. p. 5 della sentenza del Tribunale di Chieti, in cui è riferito dell’iniziale volontà della vittima di non sporgere querela per timore di ripercussioni, già minacciate dagli imputati). I giudici di merito hanno, inoltre, adeguatamente valorizzato i riscontri forniti da eloquenti immagini (di strattonamento della vittima e di successivo inseguimento della stessa) tratte dal sistema di videosorveglianza, che smentiscono quanto affermato nel ricorso. Quanto alle censure relative al “referto differito”, esse sono del tutto fuori fuoco, avendo la Corte d’appello illustrato che la vittima si recava al Pronto soccorso il giorno successivo alle subìte lesioni. Non resta che aggiungere che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, «in tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (Sez. 5, n. 15254 del 28/10/2021, [...], Imbo', Rv. 282975 – 01). Attesa la presenza di una decisione d’appello conforme rispetto alla sentenza di primo grado (v., ex multis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 – 01), occorre infine ribadire ‒ con specifico riferimento ai dedotti travisamenti di prova ‒ che, «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, 3 che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (ex multis, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, [...], Rv. 283777 – 01). Ciò che non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che, in entrambi i gradi di giudizio, sono state già sottoposte ad adeguato scrutinio le doglianze vertenti sulla valutazione del compendio dichiarativo e sulla sussistenza dell’ascritto reato di tentata estorsione. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza, perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti ‒ e non è questo il caso ‒ di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, [...], Rv. 270316 – 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, [...], Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940 – 01). 4. Il terzo motivo è inammissibile, perché segnato da radicale aspecificità, così come generico risultava il relativo motivo d’appello. Sul punto deve ribadirsi il principio, condiviso da questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01). 5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI IF EA NO