Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA00 6 7 1 /0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N.4122/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore Cron..1318 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 6/11/00 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PA LM, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco De Sanctis n. 4, presso l'avv. Giampaolo Petti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- ricorrente -
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE contro per diritti L. 3000 dal Sig. NISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro il 1.8 GEN 2001... tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, IL CANCELLIERE presso l'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale CANCELLERIA per legge è rappresentato e difeso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 399 del Tribunale di L'Aquila "4525" 1 depositata il 18 novembre 1997 (R.G. n. 368/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza dell'8 ottobre/18 novembre 1997, in riforma della decisione del Pretore della stessa sede, che aveva riconosciuto alla sig.ra LM De LI il diritto all'assegno di invalidità e condannato il Ministero dell'Interno a corrisponderle il relativo importo a decorrere dal 1° febbraio 1996, ha rigettato la domanda della De LI. Nell'accogliere l'appello del Ministero, il Tribunale ha ritenuto, conformemente al parere espresso dal consulente tecnico di ufficio in esito alla indagine rinnovata in quel grado del giudizio, la insussistenza del requisito sanitario, in quanto le patologie da cui era affetta la De LI, complessivamente valutate, non comportavano una riduzione della capacità lavorativa nella misura 2 richiesta dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente, con un solo motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. All'udienza del 19 aprile 2000 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di secondo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento, la ricorrente, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 e dell'art. 149 cod. proc. civ. Deduce l'errore in cui è incorso il consulente di ufficio nominato in appello, e che poi ha condizionato la sentenza impugnata: ha asseritol'ausiliare, mentre l'impossibilità di accertare la gravità e/o l'aggravamento dell'epatite cronica da cui è affetta essa ricorrente, in mancanza di una recente biopsia epatica, ha ritenuto, soltanto in base agli transaminasi un esami delle miglioramento 1 dell'epatite, senza considerare il referto, 3 allegato alla documentazione prodotta, di una precedente biopsia, eseguita nel 1993, da cui risulta il carattere aggressivo della malattia con conseguenze peggiorative per evoluzione in cirrosi. Lamenta inoltre che il Tribunale non abbia tenuto conto delle critiche da lei mosse alla rinnovata consulenza medica nel verbale di udienza del 23 aprile 1997, per non avere l'ausiliare valutato la crioglobulinemia, pure sussistente, l'aggravamento, denunciato nel corso del giudizio, della spondiloartrosi da cui essa è affetta. Il ricorso è fondato. Dal fascicolo di ufficio del giudizio di secondo grado risulta che la De § LI, all'udienza del 23 aprile 1997, quella immediatamente successiva al deposito della relazione di consulenza tecnica di ufficio rinnovata in appello, mosse specifici rilievi all'operato dell'ausiliare, lamentando oltre alla omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali 1) la erroneità dell'affermato miglioramento della epatite C, da cui la De LI, era affetta, ritenuto soltanto in base all'esame delle transaminasi e malgrado il carattere aggressivo della patologia e la probabile evoluzione in cirrosi, pure condivise dal medesimo consulente;
2) la omessa valutazione della crioglobulinemia, patologia associata alla epatite ed anch'essa riscontrata dal consulente di ufficio;
3) l'erronea esclusione dell'aggravamento della spondiloartrosi, sebbene fosse in atto, anche per l'invecchiamento, un processo degenerativo della colonna vertebrale. Dal verbale della medesima udienza risulta pure che il Tribunale dispose che il consulente tecnico di ufficio fosse sentito a chiarimenti in ordine alle questioni di nullità della consulenza tecnica di ufficio e di merito sollevate dall'appellata, i quali però furono forniti dall'ausiliare solo in ordine alla comunicazione di cui all'art. 90 disp. att. cod. proc. civ., come evidenziato nella sentenza impugnata. Il Tribunale invece ha completamente ignorato gli specifici rilievi critici mossi dalla De LI alla relazione del consulente di ufficio, limitandosi ad affermare di condividere le conclusioni dell'ausiliare nominato in secondo grado, attesa la loro maggiore coerenza e affidabilità. Ma, come più volte ha già avuto occasione di evidenziare la giurisprudenza di questa Corte (v. fra le più recenti Cass. 22 febbraio 2000 n. 1975), il giudice del merito che condivida le conclusioni del consulente tecnico di ufficio e dissenta così, in modo implicito, dalle critiche mosse dalle parti rinviando genericamente alle argomentazioni svolte dallo stesso consulente e ricorrendo a mere clausole di stile, non adempie all'obbligo di motivazione cui è tenuto in presenza di puntuali e specifiche censure all'operato del consulente di ufficio, obbligo nella specie tanto più doveroso, avendo il medesimo giudice in precedenza ritenuto di sentire a chiarimenti il consulente di ufficio in ordine a quelle critiche mosse dalla parte all'indagine espletata. La sentenza impugnata perciò deve essere cassata e la causa va rimessa per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, Il Presidente Лалейшаецьй il 6 novembre 2000. Il Consigliere est. Autouro Lannoyen TÈRIA IL COLLA Concelleria D 1.8. GEN. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I 0 3 A 1 D 3 S , . S 5 T O A . L T R , L N A ' A O L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E S P A G I M D I A G E E , A O L O T D T R E I T A T R S L I I N L D G E E E S D O R E 7