Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di dichiarazioni del contumace, ex art. 489 cod. proc. pen., la mancata trasmissione del relativo verbale al giudice della impugnazione non comporta conseguenze sul piano processuale, non prevedendo la legge alcuna sanzione al riguardo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 5598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5598 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 11-2-1999
1.Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 303
3. " Antonio Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel) " N. 45708/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR ZO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 25.9.1998 della Corte d'Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato al pretore e per il rigetto del ricorso;
il difensore avv. G. Freni non è comparso.
Fatto e diritto
ZO AR, tratto a giudizio dinanzi al pretore di Messina, per rispondere del reato di cui all'art.367 C.P., perché, con denuncia sporta il 3.9.1991, aveva falsamente affermato di avere subito il furto di quattro assegni in bianco di conto corrente, uno dei quali abusivamente compilato e posto all'incasso, veniva, con sentenza 16.5.1994, dichiarato colpevole e condannato alla pena, condizionalmente sospesa e senza menzione, di un anno e tre mesi di reclusione.
Tale decisione, impugnata dall'imputato, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 25.9.1998. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha sollecitato l'annullamento di quest'ultima pronuncia, sulla base delle seguenti censure, che - per la pare corrispondente - hanno investito anche l'ordinanza dibattimentale dichiarativa della contumacia: 1) violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 501-598-485-487-178 lett.c) C.P.P, per irrituale citazione nel giudizio di appello, posto che il relativo decreto, anziché essere notificato presso il domicilio dichiarato di via Calamech n. 357 in Messina, era stato notificato in via S. Giovanni Bosco n. 23 Messina a mani di tale Anastasi Giovanna, non meglio identificata;
a supporto della doglianza, ha sollecitato l'acquisizione, in via preliminare, delle dichiarazioni da lui rese, ex art. 489 C.P.P., al GIP della Pretura di Messina, onde verificare la congruità della prova offerta circa la mancata conoscenza da parte sua della fissazione del procedimento d'appello; 2) violazione di legge (artt. 598 e 477 C.P.P.) e difetto di motivazione, sotto il profilo che, disposta - all'udienza del 64.1998 - la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, questa era stata espletata e la sentenza era stata deliberata da un Collegio in composizione diversa, che aveva omesso di confermare l'ordinanza ammissiva delle nuove prove;
3) violazione di legge e vizio di motivazione circa la configurabilità del reato ascrittogli, data l'equivocità e la scarsa affidabilità del materiale probatorio acquisito;
4) violazione di legge, con riferimento agli art. 62 bis e 133 C.P., e contradditorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena.
La difesa ha depositato istanza con la quale ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso, al fine di consentire l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal AR ai sensi dell'art. 489 C.P.P.. All'odierna udienza pubblica, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso va accolto nei ristretti limiti di eseguito precisati.
Preliminarmente, va rilevato che la decisione del ricorso può prescindere dall'acquisizione delle dichiarazione che l'imputato - contumace in appello - avrebbe reso, ai sensi dell'art. 489 C.P.P., al GIP della Pretura di Messina, sicché non può trovare legittimo spazio la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa. Ed invero, a prescindere da ogni considerazione circa la strumentalità della richiesta ex art. 489 C.P.P., avanzata dall'imputato con "sospetto" ritardato (l'istanza risulta depositata, dopo l dichiarata inammissibilità di altra precedente richiesta, solo in data 14.1.1999) va osservato che la mancata acquisizione del verbale delle dichiarazioni che il contumace avrebbe reso (manca, per altro, la prova che ciò sia realmente avvenuto) non comporta alcuna conseguenza sul piano processuale, non prevedendo la legge alcuna sanzione al riguardo. Va, inoltre, sottolineato che le dichiarazioni del contumace al di fuori della sede naturale del processo di merito, nel corso del quale l'imputato - di norma - può rendere le spontanee dichiarazioni ex art. 494 C.P.P., in tanto sono possibili in quanto si provi che l'imputato non ha avuto conoscenza del procedimento;
in difetto di tale prova, le dichiarazioni ex art. 489 C.P.P. non possono avere alcuno spazio.
Non v'è dubbio che il controllo sull'adeguatezza di tale prova spetta, nel corso del giudizio di cassazione, a questa Corte, che ha il potere di verificare, anche attraverso l'esame degli atti, se il procedimento di merito (nella specie, quello d'appello) sia stato ritualmente instaurato e se di esso abbia avuto conoscenza l'imputato.
Tale verifica porta ad evidenziare l'assoluta infondatezza del primo motivo di ricorso, col quale di è dedotta l'irrituale notifica del decreto di citazione in appello.
Osserva la Corte, al riguardo, che detto decreto per la udienza del 6.4.1998, dopo due infruttuose notifiche in via Calamech e in via XXVIII Luglio in data rispettivamente 20 e 22 febbraio 1998, risulta regolarmente notificato a "mani proprie" del AR i l 6.3.98 (cfr. fl. 7 retro), con l'effetto che correttamente venne dichiarata la contumacia di costui all'udienza del 6.4.98, che, però, fu rinviata, in via preliminare e comunque senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, al 25.5.1998, quindi al 26.6.1998 e ancora al 25.9.1998, giorno quest'ultimo in cui il processo venne realmente celebrato con la rinnovazione del dibattimento e la pronuncia della sentenza in contumacia dall'imputato, pur non essendo la necessità, dal momento che il rinvio alla detta udienza fu comunicato, sempre in via preliminare, nel corso dell'udienza del 26.6.1998, al difensore di fiducia presente, che aveva il potere di rappresentare l'imputato, già regolarmente dichiarato contumace. In ogni caso, anche la nuova notifica del decreto di citazione per il 25.9.1998 deve ritenersi rituale, perché eseguita il 16.7.1998, presso lo studio professionale del AR (che è avvocato) in via San Giovanni Bosco n.23, a mani dell'addetta allo studio Anastasi Giovanna, alla quale pure risulta essere stato consegnato, in seguito, anche l'estratto contumaciale della sentenza impugnata. La notifica in tale luogo, che è certamente diverso del domicilio dichiarato di via Calamech is. 357, va considerata sicuramente regolare e più garantista di quella prevista dall'art. 161/4^ C.P.P., che pur avrebbe potuto essere attivata nella specie, dal momento che la pregressa notifica presso il domicilio dichiarato non aveva avuto buon esito, come univocamente si evince dalla relazione dell'ufficiale giudiziario in data 20.2.1998 ("sconosciuto in via Calamech"), che fa piena fede. Infondata è anche la seconda doglianza, con la quale si è dedotta la nullità della sentenza, perché, disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dalla corte di merito in una certa composizione, all'assunzione delle nuove prove e alla conseguente decisione aveva provveduto un collegio giudicante diversamente composto.
Ed invero, la violazione del principio della immutabilità del giudice si verifica ogni qualvolta la decisione venga adottata da giudici diversi rispetto a quelli che hanno partecipato al dibattimento, il che, nel caso in esame, non si è verificato, dato che, quantunque, a seguito di numerosi rinvii, la composizione del Collegio subì variazioni, l'istruttoria dibattimentale - in realtà - si svolse nell'ultima udienza (25.9.1998), la stessa in cui fu emessa la decisione. Nè è ipotizzabile la violazione del richiamato principio solo perché l'ammissione dei testi escussi fu disposta, in precedenza, da altro Collegio, con ordinanza di rinnovazione del dibattimento;
non v'è dubbio, infatti, che tale provvedimento ammissivo della prova, al di là di qualunque sterile formalismo, deve ritenersi implicitamente ribadito anche dal Collegio che - di fatto - dette corso alla prova, ritenendola chiaramente rilevante e ammissibile, ed emise quindi la relativa sentenza.
Inconsistente è pure la censura relativa alla ritenuta configurabilità del reato ex art. 367 C.P. ascritto all'imputato (3^ motivo). La corte territoriale, a conforto della colpevolezza di costui, ha seguito un percorso argomentativo assolutamente adeguato e logico, che non evidenzia vizi di leggittimità. Si è, in particolare, sottolineato che il AR, pur avendo in denuncia fatto riferimento all'ipotesi di smarrimento dei titoli, non avere mancato di prospettare come verosimile anche il furto degli stessi, insinuando pesanti sospetti sul Mercadante e sul Crispi, risultanti poi prenditori di due degli assegni di cui si discute: L'accertata falsità di tale denuncia e la prospettazione insinuante del suo contenuto hanno certamente leso l'interesse giuridico protetto, che è quello del regolare funzionamento degli organi deputati all'accertamento e alla repressione dei reati, considerato che hanno comunque avuto la capacità propulsiva di provvedere atti diretti all'accertamento del reato denunciato, che non appariva del tutto inverosimile. La censura mossa a questa parte della sentenza è del tutto generica e non va minimamente a incidere sulle dettagliate ragioni poste da Giudice di merito a base del proprio convincimento. Carente, invece, è la motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui nega al prevenuto le sollecitate attenuanti generiche e determina la misura della pena in limiti piuttosto elevati. A fronte, infatti, di un giudizio sostanzialmente positivo sulla personalità dell'imputato, indicato quale persona incensurata (cfr. sentenza I grado), si è ritenuto di non accordargli le attenuanti generiche per i "suoi precedenti giudiziari", senza chiarire meglio la portata di tale espressione, onde verificare la logica ispiratrice del ragionamento seguito, che appare contraddittorio. Si è ritenuto, inoltre, la pena irrogata proporzionata al fatto, ma si è omesso qualsiasi riferimento specifico ai criteri di valutazione dettati dall'art. 133 C.P., sulla cui base soltanto avrebbe dovuto trovare giustificazione l'uso del potere discrezionale sul punto, soprattutto se si consideri che la pena è stata quantificata in misura superiore al minimo;
tale scelta avrebbe dovuto essere sorretta da un più rigorosa e puntuale motivazione con riferimento alle modalità del fatto, alla gravità del pericolo determinato e ad ogni altra circostanza relativa alla capacità a delinquere dell'imputato. Limitatamente al punto testè esaminato, l'impugnata sentenza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che dovrà colmare, in piena libertà di giudizio, le riscontrate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza, limitatamente alla misura della pena inflitta e al diniego delle attenuanti generiche, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999