Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
Sussiste la legittimazione dell'indagato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in ordine a reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione.
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- 1. PAT Processo Amministrativo Telematico: Atti di parte o del giudice sprovvisti di firma digitale.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Nella vigenza del Pat gli atti di parte in formato cartaceo e privi di firma digitale sono irregolari e, quindi, regolarizzabili su ordine del Collegio Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Atti di parte o del giudice – Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale – Regolarizzabilità su ordine del Collegio. Anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a …
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Nella vigenza del Pat gli atti di parte in formato cartaceo e privi di firma digitale sono irregolari e, quindi, regolarizzabili su ordine del Collegio Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Atti di parte o del giudice – Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale – Regolarizzabilità su ordine del Collegio. Anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a …
Leggi di più… - 3. Imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto dellaDario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 4. Richiesta di archiviazione: abnorme l'imputazione coatta per reato diversoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 18 ottobre 2018
- 5. Processo amministrativo telematico, atti di parte, notificazione o deposito in forma cartacea, inesistenza, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2016, n. 34881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34881 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
3 4 8 8 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 1126 Composta da: Anna Petruzzellis CC 20/07/2016 - Presidente Relatore Angelo Costanzo R.G.N. 29691/2015 Pierluigi Di Stefano Emanuele Di Salvo Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI OS, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/11/2014 del Gip del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo all'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione per il delitto di cui all'art. 368 cod. pen., con restituzione degli atti al P.m. presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Roma con ordinanza del 12/11/2014 pronunciata a seguito della richiesta di archiviazione formulata dal P.m. riguardo alle notizie di reato iscritte a carico di CI OS in relazione alle imputazioni di cui agli artt. 337, 341 bis, 582 cod. pen., ha ravvisato nei fatti anche gli estremi del reato di cui all'art. 368 cod. pen. ed ha conseguentemente disposto la restituzione degli atti al P.m. al fine di formulare l'imputazione per tutti i reati indicati, con richiesta di restituzione degli atti entro il termine di dieci giorni.
2. La difesa di CI ha proposto ricorso con il quale deduce f abnormità del provvedimento, essendo stati dal Gip esercitati poteri di cui all'art. 409 comma 5 cod. proc. pen., con riferimento ad un'ipotesi di reato per la quale non era stata previamente eseguita l'iscrizione della ricorrente nel registro degli indagati, con iniziativa che impone al P.m. di procedere al riguardo, attività che di fatto espropria quest'ultimo dell'esercizio dell'azione penale, riconosciutogli in via esclusiva dall'art. 112 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Deve in argomento ricordarsi quanto già statuito da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ove ha chiarito che "in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 - dep. 30/01/2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786). Come chiarito nello stesso contesto in tali situazioni infatti il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e non tracciare con la sua decisione un percorso che finisce con l'espropriare il P.m. del suo diritto dovere di esercitare l'azione penale, privandolo di capacità di determinazione al riguardo. L'anomalia strutturale realizzatasi nel procedimento attraverso l'esercizio da parte del Gip di poteri di surroga delle attribuzioni del P.m. integra la figura dell'atto abnorme, che deve essere annullato per ripristinare il corretto svolgimento del procedimento, attraverso le determinazioni che il P.m. vorrà formulare rispetto alle segnalazioni provenienti dal Gip. Conseguentemente gli atti devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica di Roma, per l'ulteriore corso. L'annullamento deve essere circoscritto all'ordine di provvedere a formulare l'imputazione di cui all'art. 368 cod. pen., dovendosi intendere quanto segnalato dal Gip come una sollecitazione alla valutazione dell'ulteriore ipotesi di reato, sulla cui sussistenza non può che permanere immutata l'autonomia di determinazione, circostanza che esclude che possa da parte del giudicante essere fissato il termine di cui all'art.409 comma 5 cod. proc.pen., mentre tale procedimento prelude esclusivamente ad un sollecito esercizio dell'azione penale, attraverso l'imposizione della formulazione dell'accusa.
3. Risulta opportuno in argomento chiarire che non appare possibile 4 proporre impugnazione dell'indagato,dubitare della legittimazione a Cassazione sezione VI, rg. 29691/2015 2 legittimazione contestata in altre decisioni di questa Corte in riferimento al provvedimento assunto in applicazione dell'art. 409 comma 5 cod. proc. pen. in maniera illegittima (per tutte da ultimo Sez. 5, n. 6807 del 21/01/2015, DR e altro, Rv. 262688), sia per l'accertata ricorrenza di un atto abnorme, ipotesi chiaramente esclusa dalla valutazione sull'inammissibilità del ricorso contenuta nella decisione richiamata, sia soprattutto per la presenza dell'interesse diretto dell'indagato il quale, nel caso in cui il P.m. non ritenga di reagire con l'impugnazione, si troverebbe dinanzi all'intervenuto esercizio dell'azione penale, in mancanza della necessaria interlocuzione in contraddittorio prevista a garanzia dei diritti delle parti dall'art. 409 comma 2 cod. proc. pen., così come efficacemente ribadito dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 286 del 2012 a conferma di precedenti decisioni della medesima autorità sul punto (ordinanze nn. 460 e 491 del 2002 e n.441 del 2004).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Così deciso il 20/07/2016 Il Presidente estensore u iter Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 12 AGQ 2016 E IL CANCELLIERE R P Lorena Fragomeni T R O C 3 Cassazione sezione VI, rg. 29691/2015