CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2022 del GIP TRIBUNALE di ROVERETO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG, M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5451 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 20/10/2022 27279/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. IN AZ ricorre per l'annullamento della sentenza del 13/04/2022 del GIP del Tribunale di Rovereto che ha applicato nei suoi confronti la pena (principale) concordata di tre mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, in aumento, a titolo di continuazione, sulla pena inflitta con precedente sentenza dell'11/05/2019 (irr. il 12/12/2019) del GIP del Tribunale di Milano, nonché le pene accessorie di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e ha disposto la confisca dei suoi beni per un valore equivalente all'imposta evasa, pari ad euro 126.755,00. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 81, cpv., cod. pen., 125, 444, 445, cod. proc. pen., 12, d.lgs. n. 74 del 2000, e il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla applicazione delle pene accessorie. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 5 e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca per equivalente con riferimento tanto all'omessa presa in considerazione delle specifiche argomentazioni difensive in ordine alla insussistenza dei presupposti legittimanti, che con riguardo all'erronea indicazione dell'imposta evasa. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.con precedente sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il GUP aveva applicato al ricorrente la pena concordata di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise;
3.2.non è dunque vero che solo con l'odierna sentenza di applicazione pena è stato superato il limite di due anni di reclusione ostativo, ex art. 445, comma 1, cod. proc. pen., alla applicazione delle pene accessorie;
3.3.in ogni caso, il consolidato insegnamento della Corte di cassazione ritiene legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo in ipotesi di applicazione della pena concordata che - pur essendo inferiore ad anni due- venga tuttavia posta, ex art. 81 cpv. cod. pen., in continuazione con altra oggetto di precedente condanna definitiva, dovendosi in tal caso valutare la pena complessiva irrogata, che è superiore ad anni due (Sez. 6, n. 46131 del 01/12/2021, Issami, Rv. 282356 - 01; Sez. 6, n. 32406 del 20/02/2008, Noschese, Rv. 240689 - 01; si vedano, altresì, Sez. 1, n. 13754 del 21/01/2020, Fontana, Rv. 278958 - 01; Sez. 5, n. 35148 del 07/07/2010, Gangemi, Rv. 248162 - 01); 3.4.inoltre, nel caso di reato continuato, per determinare le pene accessorie da applicare, ai sensi dell'art. 77, cpv., cod. pen., è necessario fare riferimento ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna, scindendo, pertanto, detto reato nelle singole violazioni che lo compongono ed applicando le pene accessorie previste per ciascun illecito "satellite" (Sez. 3, n. 36308 del 21/05/2019, Candeloro, Rv. 277502 - 01, che ha ritenuto immune da censure la decisione di appello che aveva confermato l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 per il reato di cui all'art. 11 del medesimo d.lgs., riunito in continuazione con il più grave reato di usura;
in senso conforme, Sez. 3, n. 18540 del 23/03/2022, n.m.; Sez. 6, n. 14066 del 04/03/2021, n.m.; Sez. 6, n. 10101 del 04/03/2021, n.m.; Sez. 3, n. 24612 del 15/07/2020, n.m.); 3.5.correttamente il GIP ha applicato le pene accessorie imposte dall'art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000 come conseguenza della condanna, peraltro nella loro durata minima, con conseguente mancanza di interesse del ricorrente a far valere il vizio di motivazione sul punto;
3.6.il secondo motivo sollecita, di fatto, una rivisitazione, nel merito, del presupposto della confisca, obbligatoria ex lege (art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000), finendo per porre in discussione la responsabilità stessa delle ricorrente per il reato a Idhascritto, laddove la scelta del rito comporta inevitabilmente l'accettazione del fatto così come rubricato in ogni sua componente (oggettiva e soggettiva), senza alcuna possibilità, nemmeno indiretta, di porlo in discussione;
3.7.correttamente, pertanto, il GIP ha disposto la confisca quale conseguenza obbligata del reato "accettato" dall'imputato e per l'importo corrispondente all'imposta che la rubrica imputa come evasa. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 2 Così deciso in Roma, il 20/10/2022.
lette le conclusioni del PG, M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5451 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 20/10/2022 27279/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. IN AZ ricorre per l'annullamento della sentenza del 13/04/2022 del GIP del Tribunale di Rovereto che ha applicato nei suoi confronti la pena (principale) concordata di tre mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, in aumento, a titolo di continuazione, sulla pena inflitta con precedente sentenza dell'11/05/2019 (irr. il 12/12/2019) del GIP del Tribunale di Milano, nonché le pene accessorie di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e ha disposto la confisca dei suoi beni per un valore equivalente all'imposta evasa, pari ad euro 126.755,00. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 81, cpv., cod. pen., 125, 444, 445, cod. proc. pen., 12, d.lgs. n. 74 del 2000, e il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla applicazione delle pene accessorie. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 5 e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca per equivalente con riferimento tanto all'omessa presa in considerazione delle specifiche argomentazioni difensive in ordine alla insussistenza dei presupposti legittimanti, che con riguardo all'erronea indicazione dell'imposta evasa. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.con precedente sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il GUP aveva applicato al ricorrente la pena concordata di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise;
3.2.non è dunque vero che solo con l'odierna sentenza di applicazione pena è stato superato il limite di due anni di reclusione ostativo, ex art. 445, comma 1, cod. proc. pen., alla applicazione delle pene accessorie;
3.3.in ogni caso, il consolidato insegnamento della Corte di cassazione ritiene legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo in ipotesi di applicazione della pena concordata che - pur essendo inferiore ad anni due- venga tuttavia posta, ex art. 81 cpv. cod. pen., in continuazione con altra oggetto di precedente condanna definitiva, dovendosi in tal caso valutare la pena complessiva irrogata, che è superiore ad anni due (Sez. 6, n. 46131 del 01/12/2021, Issami, Rv. 282356 - 01; Sez. 6, n. 32406 del 20/02/2008, Noschese, Rv. 240689 - 01; si vedano, altresì, Sez. 1, n. 13754 del 21/01/2020, Fontana, Rv. 278958 - 01; Sez. 5, n. 35148 del 07/07/2010, Gangemi, Rv. 248162 - 01); 3.4.inoltre, nel caso di reato continuato, per determinare le pene accessorie da applicare, ai sensi dell'art. 77, cpv., cod. pen., è necessario fare riferimento ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna, scindendo, pertanto, detto reato nelle singole violazioni che lo compongono ed applicando le pene accessorie previste per ciascun illecito "satellite" (Sez. 3, n. 36308 del 21/05/2019, Candeloro, Rv. 277502 - 01, che ha ritenuto immune da censure la decisione di appello che aveva confermato l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 per il reato di cui all'art. 11 del medesimo d.lgs., riunito in continuazione con il più grave reato di usura;
in senso conforme, Sez. 3, n. 18540 del 23/03/2022, n.m.; Sez. 6, n. 14066 del 04/03/2021, n.m.; Sez. 6, n. 10101 del 04/03/2021, n.m.; Sez. 3, n. 24612 del 15/07/2020, n.m.); 3.5.correttamente il GIP ha applicato le pene accessorie imposte dall'art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000 come conseguenza della condanna, peraltro nella loro durata minima, con conseguente mancanza di interesse del ricorrente a far valere il vizio di motivazione sul punto;
3.6.il secondo motivo sollecita, di fatto, una rivisitazione, nel merito, del presupposto della confisca, obbligatoria ex lege (art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000), finendo per porre in discussione la responsabilità stessa delle ricorrente per il reato a Idhascritto, laddove la scelta del rito comporta inevitabilmente l'accettazione del fatto così come rubricato in ogni sua componente (oggettiva e soggettiva), senza alcuna possibilità, nemmeno indiretta, di porlo in discussione;
3.7.correttamente, pertanto, il GIP ha disposto la confisca quale conseguenza obbligata del reato "accettato" dall'imputato e per l'importo corrispondente all'imposta che la rubrica imputa come evasa. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 2 Così deciso in Roma, il 20/10/2022.