Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
È legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo in ipotesi di applicazione della pena concordata che - pur essendo inferiore ad anni due- venga tuttavia posta, ex art. 81 cpv. cod. pen., in continuazione con altra oggetto di precedente condanna definitiva, dovendosi in tal caso valutare la pena complessiva irrogata, che è superiore ad anni due.
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento e condanna alle spese processualiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 marzo 2022
In materia di c.d. patteggiamento, la condanna alle spese processuali è legittima anche quando la pena concordata non sia inferiore ad anni 2 di reclusione a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già oggetto di precedente condanna definitiva Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava agli imputati le pene complessive concordate fra le parti, per i reati loro rispettivamente ascritti e meglio indicati in rubrica (plurime condotte di truffa aggravata, esercizio abusivo di attività di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2008, n. 32406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32406 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/02/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 516
Dott. PAOLONI Giacomo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 13530/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 28.02.2007 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal G.U.P. del Tribunale di Salerno;
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie scritte del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. Dott. Martusciello Vittorio), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
TO HE tramite il difensore ricorre per Cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale - su sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero - gli è stata applicata la pena di sei mesi di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa per più reati continuati di detenzione e vendita illecite di eroina, pena da computarsi a norma dell'art. 81 cpv. c.p., quale aumento incrementale per ritenuta continuazione con i reati di stessa specie (commessi in un arco temporale coevo a quello d'inerenza dei "nuovi" reati) per i quali era già stato in via definitiva condannato con sentenza irrevocabile 24.4.1989 del Tribunale di Salerno e con sentenza irrevocabile 19.7.2000 della Corte di Appello di Salerno.
Con il ricorso si censura la condanna inflitta dal giudicante G.U.P. al pagamento delle spese del processo come sopra definito ex art. 444 c.p.p., condanna disposta in asserita violazione dell'art. 445 c.p.p., comma 1, per essere stata la pena irrogata con la sentenza impugnata inferiore a due anni di reclusione.
Il proposto rilievo censorio è infondato, avendo il decidente G.U.P. correttamente deliberato - ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1 (come novellato dalla L. n. 134 del 2003, art. 2) - la condanna del HE al pagamento delle spese del procedimento definito ex art.444 c.p.p.. Vanno condivise, infatti, le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale in sede, secondo il quale per i fini di cui all'art. 445 c.p.p., comma 1, deve tenersi conto non del solo aumento di pena applicato sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., sulla condanna già inflitta per reati in precedenza giudicati, ma dell'"intero risultato del calcolo conseguente alla sommatoria con la pena base".
In proposito, in vero, non può non affermarsi il principio che - in caso di sentenza applicativa di pena da cumularsi per continuazione criminosa con reati già giudicati - il paradigma concettuale della "pena irrogata" previsto dall'art. 445 c.p.p., comma 1, si estende all'intero esito del ratificato accordo sanzionatorio intervenuto tra le parti, cioè alla "pena unica" finale complessivamente irrogata (ed eseguibile) per effetto dell'applicato cumulo giuridico delle sanzioni relative ai singoli reati unificati dal vincolo della continuazione (art. 73 c.p. e ss., art. 81 c.p., comma 2). Ed è a tale pena unitaria che deve aversi riguardo per rilevare l'entità della pena detentiva (superiore o meno a due anni), dalla cui misura discende o non la condanna dell'imputato patteggiante alla rifusione delle spese del procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. ss. (vedansi:
per l'applicazione di omologhi criteri valutativi in tema di rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile: Cass. Sez. 6, 23.9.1998 n. 2664, Della Valentina, rv. 212430; per l'unitaria apprezzabilità della condanna per reati in continuazione:
Cass. S.U., 31.5.2007 n. 23381, Keci, rv. 236393). Nel caso del ricorrente HE la pena come sopra individuabile è - con riferimento alle due sentenze definitive su cui sono apportati aumenti di sanzione ex art. 81 cpv. c.p., - ben superiore al limite dei due anni di reclusione.
Per l'effetto l'impugnazione va respinta, onerandosi ex lege il ricorrente del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2008