Sentenza 19 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine minimo di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., per la notifica dell'avviso al difensore non integra una nullità assoluta ed insanabile (ex art. 178 lett. c e 179 cod. proc. pen.), ma una nullità relativa che deve essere dedotta nel termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2001, n. 6339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6339 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 19/12/2001
Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. VINCENZO ACCATTOTIS - Consigliere - N. 3551
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 36455/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI NI nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 giugno Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Albano Vincenzo che ha concluso per richiesta di ACR della sentenza impugnata Svolgimento del processo
RI IC ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, emessa il 15 giugno 2000, con la quale veniva condannato per i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri superiore a 15 kg e conseguente evasione I.V.A., deducendo quali motivi la violazione dell'art. 178 lett. e) c.p.p., perché il decreto di citazione a giudizio in appello era stato notificato il 26 maggio 2000 per l'udienza del 15 giugno 2000 senza rispettare il termine minimo di giorni 20, e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i 5 Kg di t. l. e. non rinvenuti nei locali, ma ritenuti detenuti per la presenza di un cartone vuoto.
Motivi della decisione
I motivi addotti non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero la nullità derivante dall'omesso rispetto del termine di comparizione dinanzi alla Corte di appello non ha carattere assoluto, poiché, quando attiene all'avviso da notificare al difensore come nella fattispecie. non concerne l'assenza del predetto, mentre, ove riguardi l'imputato, non riguarda la sua omessa citazione. Esclusa la configurabilità di una nullità assoluta, affermata da un'isolata pronuncia, per nulla condivisibile per le ragioni su esplicitate (Cass. sez. 1^ 4 dicembre 1995 n. 11864, Purde ed altro rv. 203231), nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono due orientamenti differenti: tino che la ritiene a regime intermedio cioè di ordine generale. deducibile nei limiti di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p. (Cass. sez. 2^ 23 gennaio 1994 n. 689,Manca rv. 200336) ed altro che la considera relativa (Cass. sez. 1^ 29 dicembre 1995 n. 12730. Caterino rv. 203335), sicché è applicabile l'art. 181 e. p.p..
In realtà, a parere del collegio, si è in presenza di un apparente contrasto. giacché, trattandosi di una nullità attinente al decreto di citazione, la stessa deve essere dedotta nel termine previsto dall'art. 491 comma primo e. p.p., sicché il riferimento agli artt. 182 e 181 c. p.p. è esatto ed il primo delimita il campo di deducibilità di questa nullità.
Pertanto, poiché la stessa è stata proposta per la prima volta mediante il ricorso in Cassazione, non è più deducibile. A tal riguardo, non vertendosi in un'ipotesi di sanatoria, bensì di termini e modi in cui dedurre una nullità, non assume alcun rilievo il fatto che l'imputato fosse difeso da un difensore di ufficio. Infatti, il difensore di fiducia, ove avesse avuto interesse, sarebbe potuto comparire al fine di far rilevare detta nullità, chiedendo un termine a difesa, mentre il difensore di ufficio avrebbe, almeno, dovuto controllare la regolarità del decreto di citazione e sollevare tempestivamente, prima della dichiarazione di contumacia dell'appellante, la relativa eccezione di nullità. Ed invero la sempre più esatta equiparazione tra le due difese e l'identità del ruolo di entrambe impongono detta soluzione, giacché l'opinione secondo cui si tratterebbe di una nullità verificata nel giudizio contrasta con la specifica rilevanza della fase degli atti introduttivi del giudizio e con le caratteristiche proprie della disciplina del decreto di citazione, sicché, ove non si volesse accedere alla prima tesi (vedi Cass. sez. 3^ 2 aprile 1995 n. 3986, Raciti rv. 201971 e 201979 per ulteriori approfondimenti), la nullità doveva, in ogni caso essere dedotta prima della deliberazione della sentenza.
La seconda censura, indipendentemente dall'assenza di una manifesta illogicità risultante dai testo del provvedimento nella motivazione sull'entità della pena della Corte Milanese, appare inammissibile, perché la pena è stata determinata dai giudici di merito senza tener conto del quantitativo di t. l. e. oggetto di contrabbando, mentre la quantità in contestazione (5 Kg.) non modifica la qualificazione giuridica dei reati, poiché la rimanente (91,5 Kg) supera il limite di 15 Kg contemplato dall'art. 2 l. n. 50 del 1994. Non può neppure affermarsi che per il quantitativo in contestazione poteva applicarsi soltanto la multa, in quanto occorre considerare il complessivo quantitativo di t. l. e, oggetto di contrabbando.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2002