Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10182
CASS
Sentenza 21 settembre 1999

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Riguardo alle decisioni del Conciliatore, pronunziate ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ. (anteriormente alla riforma operata dalla legge n. 374 del 1991), la sentenza è secondo equità anche quando risolva la controversia con l'applicazione di specifiche norme di legge, implicitamente considerando la disciplina positiva, da esse risultante, come conforme all'equità. Essa è ricorribile per Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto soltanto nei limiti del contrasto con norme costituzionali, in materia sottoposta a riserva assoluta di legge, e con i principi regolatori della materia, posto che è insindacabile il momento del giudizio equitativo (nella specie si è ritenuto che rientri nei margini dell'equità, senza violazione ne' delle regole processuali in tema di prova ne' dei principi in materia di contratti di prestazione d'opera, l'estensione operata dal Conciliatore dell'onere del Comune di retribuire i servizi veterinari prestati da professionisti convenzionati nel territorio comunale a favore di animali da reddito, anche in riferimento ai servizi prestati per gli animali randagi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10182
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10182
    Data del deposito : 21 settembre 1999

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