Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
Riguardo alle decisioni del Conciliatore, pronunziate ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ. (anteriormente alla riforma operata dalla legge n. 374 del 1991), la sentenza è secondo equità anche quando risolva la controversia con l'applicazione di specifiche norme di legge, implicitamente considerando la disciplina positiva, da esse risultante, come conforme all'equità. Essa è ricorribile per Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto soltanto nei limiti del contrasto con norme costituzionali, in materia sottoposta a riserva assoluta di legge, e con i principi regolatori della materia, posto che è insindacabile il momento del giudizio equitativo (nella specie si è ritenuto che rientri nei margini dell'equità, senza violazione ne' delle regole processuali in tema di prova ne' dei principi in materia di contratti di prestazione d'opera, l'estensione operata dal Conciliatore dell'onere del Comune di retribuire i servizi veterinari prestati da professionisti convenzionati nel territorio comunale a favore di animali da reddito, anche in riferimento ai servizi prestati per gli animali randagi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10182 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI COPPARO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato G. NATOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO ANSELMO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RR UC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5/97 del Giudice conciliatore di FERRARA, depositata il 22/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.2.1996, il Comune di Copparo si opponeva a decreto ingiuntivo emesso dal Conciliatore di Ferrara, con cui era condannato al pagamento della somma di L. 552.175 in favore di CO LU, a titolo di compenso per assistenza zooiatrica prestata a favore di animali randagi ritrovati nel territorio comunale.
Si costituiva in giudizio il CO, contestando il fondamento dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata il 22.5.1997, il Conciliatore rigettava l'opposizione, osservando che la delibera n. 192 del 18.7.1988 del Consiglio comunale di Copparo predisponeva un turno di reperibilità di veterinari liberi professionisti, con assunzione dell'onere finanziario da parte del Comune. Pur se detta delibera aveva ad oggetto gli interventi sugli animali da reddito (e non sui randagi), essa conteneva il riconoscimento dell'onere a carico dell'ente territoriale della retribuzione dei veterinari organizzati in turni di reperibilità, e i principi ricavabili dalla normativa statale (l.14.8.1991 n. 281) e regionale (l. reg.
Emilia-Romagna 25.2.1988 n. 5) impongono l'estensione dell'onere anche riguardo all'assistenza prestata a favore dei randagi, essendo presumibile che il servizio di guardia veterinaria organizzato per gli animali da reddito coincida con quello per gli animali randagi. Ricorre per Cassazione il Comune di Copparo, affidandosi a due motivi. Non è costituito il CO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Copparo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1366, 1374, 1375, 4 e 5 l. 20.3.1865 n. 2248 all. E, censura la sentenza impugnata per aver fatto cattivo uso delle regole interpretative sui contratti, che si rendono applicabili alla convenzione intervenuta tra l'amministrazione ed i veterinari liberi professionisti, e allegata alla delibera del 1978, e per avere arbitrariamente esteso gli effetti di detta convenzione ad ipotesi ad essa estranee, ingerendosi in tal modo nella discrezionalità amministrativa in materia di assistenza veterinaria. Sotto un altro profilo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1372, 1398 e 1399 c.c., si duole che il giudice abbia tenuto conto del provvedimento con cui l'amministratore straordinario dell'Usl ha posto unilateralmente e indebitamente a carico del Comune le spese per le prestazioni dei veterinari relative all'assistenza agli animali randagi, con la conseguenza che tale integrazione della convenzione è da ritenere senza effetto. Sotto un terzo profilo, denunciando violazione e falsa applicazione del titolo I della l.18.11.1923 n. 2440, assume che la modifica della convenzione da parte dell'Usl, con cui si estende l'obbligo di rimborsare le prestazioni effettuate per i randagi, è unilaterale e, in generale, in contrasto con i principi in materia di contratti ad evidenza pubblica.
Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Copparo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, e violazione degli artt. 2729 e 2722 c.c., censura la sentenza impugnata per aver incentrato le proprie argomentazioni non sul testo della convenzione, ma sul merito delle scelte operate dal Comune con la delibera del 1978. Sotto un altro profilo, la deduzione circa l'imputabilità delle spese per i servizi veterinari al Comune, viola i principi in materia di presunzioni, in quanto l'estensione dell'onere comunale per l'assistenza ai randagi, costituendo pattuizione aggiunta ad una convenzione (relativa all'assistenza agli animali da reddito) redatta per iscritto, non poteva essere provata per presunzione.
Va premesso che sia la sentenza impugnata, che il ricorso per cassazione, non affrontano in alcun modo la questione della natura delle decisioni del Conciliatore (vecchio testo art. 113, secondo comma, c.p.c.), da un lato, e dei limiti d'impugnabilità di esse
(vecchio testo art. 339, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art.360 c.p.c.), dall'altro.
A tal proposito non può farsi a meno di ricordare, a titolo di premessa, che riguardo alle decisioni del Conciliatore, pronunziate ai sensi dell'art. 113, secondo comma c.p.c. (anteriormente alla riforma operata dalla legge n. 374 del 1991), la sentenza è secondo equità anche quando risolva la controversia con l'applicazione di specifiche norme di legge, implicitamente considerando la disciplina positiva, da esse risultante, come conforme all'equità. Essa è ricorribile per Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto soltanto nei limiti del contrasto con norme costituzionali, in materia sottoposta a riserva assoluta di legge, e con i principi regolatori della materia, posto che è insindacabile il momento del giudizio equitativo (Cass. 30.6.1998, n. 6411; 27.3.1999, n. 2937). In linea generale, con riguardo al ricorso sottoposto all'esame di questa Sezione, gran parte delle doglianze, sotto la specie della violazione di legge, censurano in realtà la formazione del convincimento del giudice, e dunque, in sostanza, il merito della sentenza. Esse vanno esaminate con il doveroso vaglio di ammissibilità delle censure compatibili con il giudizio di legittimità e con la natura stessa della sentenza oggetto d'impugnazione, operando, ove necessario, una razionalizzazione dei motivi del ricorso ai fini di un inquadramento negli schemi in cui, secondo l'insegnamento della giurisprudenza (a partire dalla sentenza delle Sezioni unite 15.6.1991, n. 6794), può configurarsi una violazione censurabile di norme di diritto, particolarmente sotto il profilo del rispetto dei "principi regolatori della materia".
In ordine al primo motivo, che si rivela inammissibile, sotto l'apparente enunciazione di violazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti e di discrezionalità amministrativa, si svolgono in realtà censure alla selezione del materiale probatorio dalla quale il Conciliatore ha tratto il proprio convincimento.
La ratio decidendi che emerge dalla sentenza impugnata è tratta dalla delibera n. 192 del 18/7/1988 del Comune di Copparo. Nessuna rilevanza viene data alla convenzione che, nella prospettazione del ricorrente, sarebbe intervenuta tra i medici veterinari e l'Usl n. 34, e ratificata dalla suddetta delibera: anzi, nella parte finale della pronuncia si accenna ad una copia di convenzione contenente lo schema degli accordi tra Comuni interessati e singoli veterinari, che però, secondo il Conciliatore, non muta la ricostruzione probatoria data ai fatti, trattandosi di atto meramente ripetitivo delle condizioni inserite nelle delibere comunali. La pretesa del Comune di mutare la prospettiva di valutazione delle risultanze probatorie, recuperando la convenzione che accederebbe alla delibera 192/88 come strumento interpretativo privilegiato, non può essere accettata, posto che mira a contrapporre alla ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, una propria ricostruzione. Tali aspetti del giudizio sono interni all'ambito di discrezionalità di valutazione delle prove e dell'apprezzamento dei fatti, e attengono al libero convincimento del giudicante.
Consequenzialmente, non possono prendersi in considerazione il secondo ed il terzo profilo del primo motivo di ricorso, laddove si propugna un ridimensionamento del provvedimento Usl n. 1414, che - a detta del ricorrente - non avrebbe effetti modificativi di detta convenzione. A questo atto la sentenza impugnata fa presumibilmente riferimento laddove afferma che "anche" i responsabili dell'Usl 34 hanno ritenuto corretto attribuire al comune il compito e l'onere di retribuire i veterinari, con questo attribuendole efficacia probatoria solo di supporto al proprio assunto. Assunto che, ripetesi, essendo fondato su una delibera comunale, rende irrilevante ogni riferimento alla convenzione e a dedotte modifiche ad essa.
Al giudizio di inammissibilità non sfugge neppure la prospettata violazione dei principi in materia di discrezionalità amministrativa, che volesse cogliersi nella complessiva ratio decidendi della sentenza, al di là dell'oggetto specifico della doglianza del ricorrente, costituito dalla convenzione. Il Conciliatore, infatti, riconosce l'attinenza della delibera 192/88 agli animali da reddito, e non ai randagi. L'attribuzione dell'onere dell'assistenza ai randagi, oltre che agli animali da reddito, è argomentata dal giudice sulla base di un sillogismo: il Comune organizza un servizio continuativo di vigilanza sugli animali da reddito attraverso veterinari convenzionati;
la legge attribuisce ai Comuni il servizio di vigilanza ed assistenza al randagismo;
ne consegue che gli interventi effettuati da un veterinario sugli animali randagi vanno posti a carico del Comune.
Il ragionamento può in teoria non essere condiviso, ma non sembra violare in alcun modo i principi in materia di svolgimento delle funzioni e di organizzazione dei servizi amministrativi, posto che è la legge che attribuisce ai Comuni il servizio veterinario, e ragionevolmente, quanto alla fattispecie, può desumersi dall'organizzazione dell'assistenza agli animali da reddito la stessa modalità di svolgimento del servizio anche per i randagi. Venendo alla censura di vizio di motivazione, oggetto della prima parte del secondo motivo, va ricordato che la sentenza del Conciliatore è censurabile per cassazione solo quando, per inesistenza di questa, ovvero per esistenza apparente, o per perplessità, o per contrasto irriducibile tra le affermazioni che la sostengono, è preclusa la ratio decidendi o la qualificazioni giuridica del rapporto (Cass. 9.4.1999, n. 3465). La dimostrazione logica del pensiero del giudice è invece, esauriente e perfettamente intellegibile.
Per quanto attiene alla pretesa violazione delle norme in tema di presunzione, la censura di cui alla seconda parte del secondo motivo si basa, ancora una volta, sulla convenzione, che redatta per iscritto relativamente ad un determinato oggetto, richiederebbe, per eventuali integrazioni dell'oggetto, la stessa forma. Essa è inammissibile.
Nell'intento di razionalizzazione degli elementi di doglianza, e al cospetto di una possibile prospettazione della censura da ultimo citata come violazione della legge processuale, alla quale, com'è noto, sottostà anche il giudice conciliatore, va osservato che nella specie l'attribuzione al Comune dell'onere per l'assistenza veterinaria ai randagi va senz'altro ascritto al convincimento del giudice e alla formazione di una regola valida per la fattispecie sottoposta al suo giudizio. Il deliberato ultimo del giudice appare in sostanza non l'applicazione della regola processuale in tema di presunzioni, bensì come una regola concreta dettata dall'opportunità di estendere l'applicazione della disciplina sulle prestazioni a favore degli animali da reddito, questa sì, di sicura e provata esistenza, anche alle prestazioni riguardanti i randagi. L'equità trova posto nella decisione del merito della causa, e soltanto per quanto attiene alla regola sostanziale da applicare alla domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte (Cass. 15.6.1991, n. 6794, cit.). Ne può parlarsi, anche a voler adattare il tenore della doglianza sul piano sostanziale, di una violazione dei principi regolatori della materia contrattuale pubblica, sotto il profilo della necessaria forma scritta delle convenzioni in cui sia parte una pubblica amministrazione. Ciò che rileva, nella peculiarità del rapporto sottoposto all'esame del giudice, è la materia contrattuale per la prestazione d'opera, in cui, assodata l'esistenza di un obbligo istituzionale di assicurare il servizio da parte del Comune, che deve darsene carico anche quanto alle conseguenze economiche, si approda ad un risultato che se può in qualche misura ritenersi deviante dalle conseguenze che una rigida applicazione delle norme in materia di contratti con gli enti pubblici comporterebbe, ma che rientra ampiamente nel margine di equità che a quel particolare giudice è conferito.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.