Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
L'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Nella specie, in cui gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella propria residenza abituale, la Corte ha affermato che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa).
Commentari • 3
- 1. Cass. pen., sez. II, 18 settembre 2020, n. 26225https://www.iusinitinere.it/
breve commento a cura di Rossella Giuliano In tema d'illecita occupazione di un immobile altrui, prevista e punita dall'art. 633 c.p., la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. (ai sensi del quale non è punibile colui che abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale, non volontariamente causato, né altrimenti evitabile di un danno grave alla persona, purché il fatto sia proporzionato al pericolo) può essere invocata solo in presenza di un pericolo imminente: l'ordinamento giuridico, nelle ipotesi d'indigenza permanente non connotata da prossimità, non può legittimare una surrettizia soluzione delle …
Leggi di più… - 2. Lo stato di necessità: approfondimento e casiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2022
Art. 54 CP – Stato di necessità Non è punibile chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall' altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l' ha costretta a commetterlo Indice La ratio fondamentale dell' Art. 54 CP L' Art. …
Leggi di più… - 3. Occupazione abusiva di alloggi e scriminante dello stato di necessità (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 - 24 ottobre 2014, n. 44363)Esposito Anna Pia · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2014
La Corte di Cassazione (sez. II Penale, sentenza 17 – 24 ottobre 2014, n. 44363) è di recente tornata a pronunciarsi su un caso di occupazione abusiva di alloggio, ed in particolare sulla applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. affermando principi ormai reiterati e consolidati in giurisprudenza: “l'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2013, n. 19147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19147 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 16/04/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1069
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 38434/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP MI, nato il [...];
OR Rosalia, nata il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, del 13.10.2011. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dr. Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Spinosa Luigi, che si associa;
Udito il difensore, Avv. Lo Cascio Loredana, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice di pace della medesima città del 31.5.2010, di condanna degli imputati per il delitto di cui all'art. 633 c.p.. 2. Ricorrono, assistiti da difensore, gli imputati lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale confermato la condanna in primo grado nonostante mancasse la condizione di procedibilità integrata da una valida querela (non ritenendo tale quella presentata dalla parte offesa, affetta da vizio di mente e come tale incapace) e comunque ricorressero i presupposti per l'applicazione della scriminante dello stato di necessità (atteso lo stato di indigenza degli imputati).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Sul primo profilo, in quanto - secondo il costante insegnamento di questa Corte - è valida la querela presentata personalmente dal maggiorenne infermo di mente e non dichiarato interdetto, in quanto la situazione d'infermità, impeditiva dell'esercizio del diritto di querela implica l'incapacità di autodeterminazione consapevole e volontaria. (In motivazione la Corte ha precisato che sarebbe incongruo affermare che la volontà di un soggetto, che pure ha compreso il disvalore sociale di atti da cui risulta danneggiato, una volta espressa, debba soccombere di fronte all'astratta considerazione che la sua volizione sia legalmente viziata) (Cass. sez. 3^, n. 12.5.2010, n. 27044). Sul secondo profilo, per quanto segue.
Il primo dato di fatto dal quale partire è che gli imputati hanno occupato stabilmente l'immobile avendolo trasformato nella loro residenza fissa.
Il secondo elemento che viene in rilievo è il dettato dell'art. 54 c.p., nella parte in cui stabilisce che, per la configurabilità
dello stato di necessità (la cui prova spetta all'imputato che la invoca), occorre che il pericolo sia "attuale". Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv 148374). L'attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.
Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius: imminente) bensì permanente proprio perché l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità "di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" - necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 c.p., alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale: cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv 237305;
Cass. 7183/2008 riv 239447. Quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa.
In conclusione, la doglianza deve ritenersi infondata in quanto una condizione di indigenza non può legittimare, ai sensi dell'art. 54 c.p., un'occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un'esigenza abitativa.
2. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile RA CA in questo grado di giudizio che liquida in Euro 2000,00 oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013