Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2013, n. 19147
CASS
Sentenza 16 aprile 2013

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L'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Nella specie, in cui gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella propria residenza abituale, la Corte ha affermato che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa).

Commentari3

  • 1Cass. pen., sez. II, 18 settembre 2020, n. 26225
    https://www.iusinitinere.it/

    breve commento a cura di Rossella Giuliano In tema d'illecita occupazione di un immobile altrui, prevista e punita dall'art. 633 c.p., la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. (ai sensi del quale non è punibile colui che abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale, non volontariamente causato, né altrimenti evitabile di un danno grave alla persona, purché il fatto sia proporzionato al pericolo) può essere invocata solo in presenza di un pericolo imminente: l'ordinamento giuridico, nelle ipotesi d'indigenza permanente non connotata da prossimità, non può legittimare una surrettizia soluzione delle …

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  • 2Lo stato di necessità: approfondimento e casi
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2022

    Art. 54 CP – Stato di necessità Non è punibile chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall' altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l' ha costretta a commetterlo Indice La ratio fondamentale dell' Art. 54 CP L' Art. …

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  • 3Occupazione abusiva di alloggi e scriminante dello stato di necessità (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 - 24 ottobre 2014, n. 44363)
    Esposito Anna Pia · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2014

    La Corte di Cassazione (sez. II Penale, sentenza 17 – 24 ottobre 2014, n. 44363) è di recente tornata a pronunciarsi su un caso di occupazione abusiva di alloggio, ed in particolare sulla applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. affermando principi ormai reiterati e consolidati in giurisprudenza: “l'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2013, n. 19147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19147
Data del deposito : 16 aprile 2013

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