Sentenza 13 gennaio 2004
Massime • 1
La fattispecie criminosa di cui all'art. 100 del Testo unico delle leggi elettorali n. 361 del 1957 (formazione di liste false di elettori o candidati edi altri atti destinati alle operazioni elettorali) si pone, a ragione dell'enunciata caratteristica dell'atto oggetto del falso, in rapporto di specialità con le fattispecie di relative alla falsità previste nel codice penale; non è pertanto ammissibile alcun concorso formale tra detto reato ed il reato di falso ideologico ex art. 479 cod.pen. in relazione alla condotta di un cancelliere che abbia falsamente attestato l'autenticità delle firme degli elettori nella presentazione della lista dei candidati, in quanto tale falsa autenticazione comporta la falsità della lista elettorale, punita dal citato art. 100 del Testo unico in materia elettorale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2004, n. 15001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15001 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/01/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 7
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 46205/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI CO nato il [...] e da TE TI nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 27-5-02 dalla Corte di appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana FERRUA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESCHI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso del TE e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per lo TI;
Uditi i difensori, avv. Aurelio Gironda per lo TI e avv. Filiberto Palumbo per il TE, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 7-4-00 il Tribunale di Bari dichiarava TI CO responsabile dei reati di falso di cui agli artt. 110, 112, 479, 61 n. 2 c.p. (per avere in plurime autenticazioni di firme di elettori, da lui effettuate nella sua qualifica di cancelliere, attestato, contrariamente al vero, che dette firme erano state apposte in sua presenza;
capi A, H ed I) e di cui all'art. 100 c. 2 d.p.r. 361/57 (per avere formato plurime liste elettorali false;
capi
B ed L) nonché di corruzione ex art. 319 c.p.(capi C ed E);
dichiarava altresì TE TI, raccoglitore di firme, responsabile di falso e di uso di false liste elettorali (capo A e B); con le attenuanti generiche prevalenti, la continuazione e la diminuente del rito li condannava a pene ritenute di giustizia e lo TI anche al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili.
Con decisione 27-5-02 la Corte di appello dichiarava non doversi procedere nei confronti dello TI per i reati sub C ed E perché estinti per prescrizione e assolveva il TE dal reato sub A per non avere commesso il fatto: rideterminava per i medesimi l'inflitta sanzione.
Avverso la pronuncia di secondo grado hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati nei termini infradescritti. TI CO.
1 - Violazione dell'art. 319 c.p. per mancata assoluzione nel merito da tale reato, e mancanza di motivazione sul punto.
Il motivo è inammissibile: invero il ricorrente non indica alcun elemento in base al quale si sarebbe dovuto e si dovrebbe addivenire ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 c. 2 c.p.p., chiedendo invece l'annullamento della impugnata sentenza per nuovi accertamenti i quali sono in realtà preclusi a norma dell'art. 129 c. 1 dall'esistenza di una causa estintiva.
2 - Violazione degli artt. 15, 479, c.p., 100 d.p.r. 361/57, per essersi ritenuta la possibilità di concorso formale tra i reati di cui alla norma speciale ed il falso ideologico.
Il motivo è fondato.
Dall'esame testuale e sistematico delle relative disposizioni si ricava che l'ipotesi criminosa di cui all'art. 100 c. 2 prima parte del testo unico delle leggi elettorali, d.p.r. 361/57 (formazione di liste false di elettori o candidati e di altri atti destinati ad operazioni elettorali) congloba in sè le varie ipotesi di falsità - materiale o ideologica;
realizzata da privato o da pubblico ufficiale, afferente atto pubblico o differente atto - previste dal codice penale le quali abbiano ad oggetto un atto destinato ad operazioni elettorali;
rispetto alle figure codicistiche siffatta norma si pone quindi in rapporto di specialità essendo l'elemento tipico rappresentato dalla enunciata caratteristica dell'atto falsificato: conseguentemente ricorre situazione di concorso apparente di norme ed esclusione dell'applicabilità delle prime ogniqualvolta sussista siffatto dato. Tanto premesso s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per lo TI per quanto corcerne i reati sub A, H ed I, potendo questa Corte direttamente procedere alla rideterminazione della pena per quelli residui: infatti, considerato che per il reato di cui all'art. 100 d.p.r. 57/61 è legislativamente prevista una pena edittale identica (nel minimo e nel massimo) a quella sancita per il reato di cui all'art. 479 c.p. la sanzione da infliggersi al predetto imputato per il reato base va determinata in misura del pari identica a quella che già era stata inflitta a tale titolo e cioè in anni 1 di reclusione (valutate le attenuanti generiche); l'aumento per la continuazione per il residuo reato sub 1^, visto che per 4 reati satelliti era stato applicato in mesi 9, viene stabilito in mesi 3, così giungendosi, con la diminuente del rito alla pena di mesi 10 di reclusione.
TE TI.
1 - 2 - Violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 100 d.p.r. 57/361, sia con riguardo all'elemento materiale che a quello soggettivo.
Sotto il primo profilo va rilevato che correttamente è stato ritenuto che la falsità dell'autenticazione delle firme degli elettori comportasse la falsità della lista elettorale dei canditati presentati dai predetti elettori: invero l'incombente dell'autenticazione delle sottoscrizioni costituisce, a norma del cit. d.p.r. e successive modifiche, parte integrante della lista stessa. In ogni caso va puntualizzato che l'art. 100 cit. d.p.r. punisce la falsa formazione e l'uso di liste di elettori o candidati, di schede od altri atti in esso previsti e destinati alle operazioni elettorali: pertanto anche a volere considerare separatamente i due atti per cui si discute, sussisterebbe responsabilità per l'uso della falsa autenticazione destinata a dette operazioni. Nè vale la denuncia di vizio di motivazione sul punto posto che, a fronte di questione di diritto, ciò che incide è esclusivamente la legittimità della soluzione adottata.
Sotto il secondo profilo si osserva che, avendo il giudice di secondo grado evidenziato la consapevolezza in capo al AR della situazione di falsità di cui sopra in relazione alle liste delle quali il medesimo fece uso, non è configurabile violazione di legge con riferimento all'elemento psicologico, risultando la accertata fattispecie concreta ritualmente sussunta in quella astratta di cui all'art. 100 d.p.r. 361/57 che postula appunto uso "scientemente" operato delle liste falsificate. Nè ad escludere la consapevolezza de qua può valere l'assunto del ricorrente di avere avuto la certezza dell'autenticità della firma: all'uopo va osservato che la falsità addebitata fu relativa alla attestata apposizione delle sottoscrizioni in presenza del pubblico ufficiale, ne' in ordine alla ritenuta consapevolezza di quest'ultima è stata svolta denuncia alcuna.
2 - Intervenuta prescrizione, dovendosi tenere conto della riduzione di un terzo per il rito abbreviato.
La deduzione è manifestamente infondata poiché, secondo costante giurisprudenza di questa Corte. La diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. ha natura processuale, meramente premiale, e pertanto non rientra tra le circostanze afferenti al reato o alla personalità dell'imputato, alle quali fa riferimento l'art. 157 c.p. ai fini del calcolo del termine prescrizionale (Cass. S.U. 24-7-91 n. 7707 RV. 187851).
Il ricorso del TE deve dunque essere rigettato con condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso del TE che condanna al pagamento delle spese del procedimento;
annulla senza rinvio per lo TI la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 479 c.p., sub A, H ed I e ridetermina per i residui reati sub B e L la pena in mesi 10 di reclusione.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004