Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2004, n. 15001
CASS
Sentenza 13 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La fattispecie criminosa di cui all'art. 100 del Testo unico delle leggi elettorali n. 361 del 1957 (formazione di liste false di elettori o candidati edi altri atti destinati alle operazioni elettorali) si pone, a ragione dell'enunciata caratteristica dell'atto oggetto del falso, in rapporto di specialità con le fattispecie di relative alla falsità previste nel codice penale; non è pertanto ammissibile alcun concorso formale tra detto reato ed il reato di falso ideologico ex art. 479 cod.pen. in relazione alla condotta di un cancelliere che abbia falsamente attestato l'autenticità delle firme degli elettori nella presentazione della lista dei candidati, in quanto tale falsa autenticazione comporta la falsità della lista elettorale, punita dal citato art. 100 del Testo unico in materia elettorale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2004, n. 15001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15001
    Data del deposito : 13 gennaio 2004

    Testo completo