Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, la particolare figura dell'infortunio "in itinere", non prevista dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata in occasione di lavoro, e pertanto meritevole di tutela, soltanto quando sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, per cui non è sufficiente, ai fini della indennizzabilità dell'infortunio, il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico, funzionalmente collegato all'attività lavorativa. Ne consegue che, in particolare, non può ritenersi sussistente il requisito essenziale dell'occasione di lavoro in caso di uso normale del mezzo pubblico adeguato a coprire il percorso di andata e ritorno tra casa e luogo di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5517 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMMASO - Presidente -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE IOPPOLI, ANTONIO VINCENZO NOTO, PASQUALE VARONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BE PP, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e difende con mandato in calce al ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 3390/96 del Tribunale di CATANIA, depositata il 06/12/96 r.g.n.32S7/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/99 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato Antonino CATANIA per delega Avv. Antonio Vincenzo NOTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso in subordine, relativamente al primo motivo, rimissione alle S.U.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 luglio 1991 PP SO, premesso di essere dipendente dell'Ospedale V.E. di Catania, di risiedere ad Acireale e, pertanto, di essere costretta a viaggiare giornalmente, esponeva che il 14 novembre 1989, all'uscita della stazione ferroviaria di Catania, mentre stava per salire sull'autobus, accidentalmente cadeva e sbatteva contro il predellino del suddetto mezzo, riportandola frattura dell'omero destro.
Lamentava che, nonostante fosse affetta da postumi permanenti invalidanti, tali da dar diritto alla relativa rendita, l'INAIL, al quale si era rivolta, aveva escluso che l'infortunio suddetto si fosse verificato in occasione del lavoro.
Chiedeva pertanto il riconoscimento del proprio diritto alla costituzione di una rendita commisurata ai postumi invalidanti residuati a seguito del detto infortuno, con condanna dell'Istituto a pagarle le indennità previste dalla legge, oltre rivalutazione, interessi legali e spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, l'INAIL deduceva l'infondatezza della domanda, assumendo che nella specie non trattavasi di infortunio in itinere indennizzabile.
Con sentenza del 13 gennaio 1995 l'adito Pretore di Catania rigettava la domanda e dichiarava irripetibili le spese di giudizio. Avverso tale decisione proponeva appello la SO con ricorso del 20 luglio 1995 insistendo nelle proprie pretese.
Ricostituitosi il contraddittorio, l'Istituto contestava il gravame chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 3-6 dicembre 1996, l'adito Tribunale di Catania, in riforma della impugnata decisione, dichiarava che la SO aveva subito in data 14 novembre 1989 un infortunio sul lavoro con postumi di inabilità permanente del 15% e condannava l'INAIL al riconoscimento della relativa rendita dal 121^ giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione ed interessi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno delle sue conclusioni il Tribunale osservava che il dedotto infortunio doveva considerarsi verificato in occasione di lavoro giacché esso non sarebbe avvenuto se la SO non si fosse trovata nella necessità di raggiungere il posto di lavoro e che il diritto alla rendita nella misura sancita discendeva dall'accertamento, operato dal nominato consulente tecnico. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INAIL formulando due motivi. La SO si è costituita con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2, 66 e 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dei principi generali che reggono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; ed infine, omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione.
Più precisamente l'INAIL lamenta che il Tribunale, nella impugnata sentenza, ha omesso di considerare -discostandosi in ciò dai principi che in materia di infortunio in itinere indennizzabile ha elaborato la giurisprudenza di questa Corte- che nel caso di infortunio in itinere non è possibile dilatare il concetto di "occasione di lavoro" fino a ricomprendervi il tempo anteriore e successivo alla prestazione lavorativa nei limiti necessari al lavoratore per recarsi sul luogo di lavoro e per fare ritorno a casa. Il caso di specie -sempre secondo il ricorrente-, attesa la dinamica e le caratteristiche dei fatti dedotte nel ricorso introduttivo e pacifiche in causa, non si presterebbe ad essere sussunto nell'ipotesi di infortunio in itinere così come qualificato e delineato dai canoni interpretativi sopra specificati. Il motivo è fondato.
Giova premettere che il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non ha disciplinato se non nell'ipotesi dei marittimi (art.6) l'infortunio che si verifichi mentre il lavoratore si reca al lavoro o fa ritorno all'abitazione. Il carattere eccezionale dell'art. 6 cit. conferma che il legislatore non ha esteso in via normale la tutela assicurativa alle ipotesi di mero collegamento dell'evento infortunistico con la prestazione lavorativa, ossia alle attività accessorie e preparatorie compiute dal lavoratore per recarsi al posto di lavoro o per tornare. D'altra parte, il legislatore delegato non ha dato attuazione alla delega, contenuta nella legge 19 gennaio 1963 n. 15, per l'emanazione di norme volte a ricomprendere nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro.
Partendo da tale premessa normativa, la dominante giurisprudenza di questa Corte -cui il Collegio aderisce- è orientata nel senso che, in tema di infortuni sul lavoro, la particolare figura dell'infortunio in itinere, non prevista dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. n. 1124/65, può ritenersi verificata in occasione di lavoro e pertanto meritevole di tutela, soltanto quando sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, per cui non è sufficiente ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico funzionalmente collegato all'attività lavorativa (cfr. Cass, 9143/97; Cass. 11 aprile 1998 n. 3742). Il che viene a determinarsi allorché, ad esempio, il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro o per tornare alla propria abitazione, debba necessariamente usare un mezzo di trasporto particolare che non sia quello solitamente usato dalla generalità degli utenti della strada, come nel caso di necessità dell'uso del veicolo privato per l'assenza o l'inadeguatezza di mezzi pubblici (cfr.Cass. 2291/92). L'uso normale del mezzo di trasporto pubblico adeguato a coprire il percorso di andata e ritorno tra casa e luogo di lavoro non concretizza, dunque, il requisito essenziale dell'occasione di lavoro e a tale indirizzo il Tribunale di Catania non si è adeguato nella impugnata decisione.
Invero, il Giudice a quo ha accertato -ma i fatti non erano in contestazione- che la SO, dipendente dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania, residente ad Acireale, costretta , quindi, a viaggiare giornalmente per raggiungere il posto di lavoro, il 14 novembre 1989, uscendo dalla stazione ferroviaria di Catania si apprestava a salire sull'autobus della linea urbana che doveva condurlo a prendere servizio (ore 7,30), quando cadeva andando a sbattere contro il predellino dell'automezzo.
Da tale situazione di fatto ha tuttavia tratto l'erroneo convincimento che l'infortunio si sarebbe verificato in occasione di lavoro in quanto "l'infortunio non sarebbe avvenuto se la SO non si fosse trovata nella necessità di raggiungere il posto di lavoro"; contravvenendo con questo suo opinare al principio innanzi espresso.
L'accoglimento dell'illustrato motivo comporta l'assorbimento del secondo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1224 c.c. nonché dell'art.16, 6^ comma, della legge 30 dicembre 1991 n.412; omessa, insufficiente motivazione. L'impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Siracusa e che provvederà al riesame della questione alla luce dell'enunciato principio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999