Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
È inammissibile, per carenza d'interesse a coltivare l'impugnazione, il ricorso per cassazione presentato dall'imputato avverso la sentenza di appello quando lo stesso abbia ottenuto la restituzione nel termine per proporre l'appello medesimo, posto che l'accoglimento di tale richiesta determina la caducazione della decisione impugnata davanti alla Corte di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2013, n. 46274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46274 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/10/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - ORDINANZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1583
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 21867/2013
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NE RO Argenis, nato il [...];
avverso la sentenza n. 951 emessa il 29 marzo 2012 dalla Corte d'appello dell'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Tito Garribba;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. DI EZ RO ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal difensore, riduceva la pena inflitta per concorso nel reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ad anni quattro e mesi uno di reclusione ed Euro 19.000 di multa, e denuncia anzitutto la nullità del giudizio d'appello e della relativa sentenza per invalidità della notificazione eseguita con le modalità previste dall'art. 165 c.p.p., sull'erroneo presupposto ch'egli fosse latitante.
2. Dall'esame del fascicolo processuale risulta che la Corte d'appello dell'Aquila, con ordinanza del 15 febbraio 2013, rilevato che la sentenza contumaciale di primo grado era stata appellata dal difensore d'ufficio privo di mandato ad hoc e che l'imputato non aveva avuto conoscenza del processo, ha disposto - a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 2, - la restituzione dello stesso nel termine per proporre appello.
Tale provvedimento ha determinato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché l'imputato, esercitando la facoltà, riconosciutagli dalla legge, di chiedere e ottenere la celebrazione di un nuovo giudizio d'appello, ha perso l'interesse a coltivare l'impugnazione avverso la sentenza che la sua stessa richiesta ha caducato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2013