Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
In tema di imposta di registro, il regime di tassazione dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale è quello previsto dall'art. 3 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 (liquidazione dell'imposta in misura proporzionale) e non anche quello di cui all'art. 11 della tariffa citata (che prevede, invece, l'applicazione dell'imposta "de qua" in misura fissa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
M сс 69142 E 6 N 8 9 O 1 3343/02 I 5 / REPUE LICA ITALIAN Z . 4 / A A N 6 R I - 2 T R . OME DEL OP B S I R . A . P G L T . L E ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D U A R L B Oggetto E I B A D R A D ! T T Tributaria SEZIONE TRIBUTARIA S A E N 1 I E T 3 S R 3 N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: J E E . A S T N - Presidente R.G.N. 7578/00 Dott. Bruno SACCUCCI - Cron. 1723 Consigliere Dott. Mario CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere - Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFF. REGISTRO FOLIGNO, in elettivamente persona del Ministro tempore, pro domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RO CI, PO CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BONCOMPAGNI 61, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA NAPOLITANO, difesi dall'avvocato FRANCO FRANCHI, giusta delega in calce;
2001 - controricorrente 2451 -1- n. della Commissione avverso la sentenza 61/99 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 09/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI : MARTINO, che si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Peru- gia, con sentenza n. 211/04/97, accolse il ricorso dei coniugi AN EG e CA EP con- tro l'avviso di accertamento dell'Ufficio del regi- stro di Foligno, avente ad oggetto la liquidazione dell'imposta proporzionale, a norma dell'art. 3 della Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'atto di costituzione del fondo patrimoniale con conferimento di beni im- mobili di proprietà dei coniugi medesimi in data 4 maggio 1993, affermando che l'imposta doveva essere a norma dell'art. applicata in misura fissa, 11 parte prima della Tariffa allegata al citato decre- to. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio, Commissione tributaria regionale dell'Umbria, la con sentenza depositata il 9 marzo 1999, ha confer- mato la sentenza impugnata. Per la cassazione della sentenza di appello ri- corre il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex le- ge dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato a mezzo posta il 7 aprile 2000, propo- 1 5 4 2 nendo un unico motivo. I contribuenti resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso si denunzia la violazione e fal- sa applicazione degli artt. 1 e 20 d. P.R.- 26 apri- le 1986 n. 131, 3 e 11 della Tariffa Parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché l'insuf- ficiente ed illogica motivazione della sentenza im- pugnata su punti decisivi della controversia;
si deduce che la costituzione del fondo patrimoniale scaturisce da una manifestazione di volontà dei co- stituenti, che attribuisce all'atto natura dichia- rativa, e che il contenuto patrimoniale, che non si identifica necessariamente con un atto traslativo, è costituito dalla costituzione del vincolo di de- stinazione. Il ricorso è fondato. La questione sottoposta della corte, sulla quale non constano all'esame precedenti in termini, verte sul regime di tassa- zione dell'atto di costituzione del fondo patrimo- niale, sostenendosi da parte dei contribuenti che e dall'Amministra- dovrebbe applicarsi l'art. 11, zione l'art. 3 della Tariffa, parte prima allegata al d. P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini + La norma della quale il giudice di merito, ac- cogliendo la tesi dei contribuenti, ha fatto appli- cazione prevede nella parte che qui interessa - la tassazione in misura fissa di "atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi contenuto patrimoniale" per oggetto prestazioni a (art. 11 della Tariffa citata). Ora, la costituzio- ne del fondo patrimoniale ha per effetto la costi- tuzione di un vincolo giuridico di destinazione di determinati beni ai bisogni della famiglia. L'isti- tuto è strumentale all'assolvimento dei doveri che derivano per i coniugi dagli artt. 143, 147 e 148 finalità che trascende la C.C., e ha quindi una sfera patrimoniale di ciascuno di essi, e l'atto di Ciò non costituzione non è atto a titolo oneroso. esclude che il consenso prestato abbia per oggetto il vincolo su beni che hanno valore economico, né quindi che il consenso medesimo anche quando non implichi il trasferimento dei beni - abbia un con- tenuto patrimoniale, elemento sufficiente ad esclu- derlo dall'area di applicazione dell'art. 11 della Tariffa citata. La costituzione del fondo patrimo- niale rientra pertanto fra gli “Atti di natura di- chiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi 3 della Tariffa assoggetta natura", che l'art. a tassazione proporzionale. E la circostanza che la dichiarazione abbia anche effetti costitutivi (di non contraddice la sua un vincolo di destinazione) qualificazione agli effetti tributari. Il ricorso, in base alle considerazioni che precedono, è fondato. Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, affetta dalla denunciata noned anche, richiedendosi violazione di legge, ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della causa nel merito a norma dell'art. 384 comma primo c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dei diversi gradi del giudizio.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito a norma dell'art. 384 comma primo c.p.c. rigetta il ricorso intro- A I R duttivo del giudizio. Spese dell'intero giudizio A T 5 U 6 . B 8 I N 9 1 - R / T compensate. 4 B / . 6 L 2 Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il L . A R . . P . B A D I A T R L giorno 4 dicembre 2001. E E 1 D 3 T I 1 S A . N E N M S Il Presidente. I A Il Cons. est. билно исчист A (Bruno Saccucci) (Aldo Ceccherini) DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 7 MAR. 2002 IL CANCELLIERE Cill cons rel. est. Osvaldo Ascanio dr. Aldo Ceccherini IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1