Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 B . E N ) , E 1 E N 9 C O 9 I 1 A Z - P A 1 1 R O - T D 1 S I 2 E G . E EPUBBLICA ITALIANA L C 0284 5 /0 1 I R 9 D 3 A U D E I E 6 G T 4 N E . E T S N T E CORTE JI CASSAZIONE T. R A S Oggetto I ( SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente - R.G.N. 720/99 - Rel. Consigliere Cron.5903 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Ud. 10/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Walter CELENTANO Consigliere - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 581 SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE Зас per diritti L. 11 27 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE ACLI COMUNALI Srl, in " persona del Commissario Governativo pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 63, presso l'avvocato TIRONE MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente ->
contro
ER OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. FAA' DI BRUNO 43, presso l'avvocato DEL SETTE AUGUSTO, che la rappresenta e difende, giusta procura 2000 a margine del controricorso;
controricorrente - 1772 -1- avverso la sentenza n. 8243/97 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 10/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tirone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, del terzo e quanto motivo l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza pubblicata il 10 novembre 1997, accogliendo l'opposizione proposta da OS ER, revocava il decreto di ingiunzione pronunciato il 24 settembre 1996 dallo stesso giudice di pace nei confronti della ER su ricorso della società a r.l. Consorzio Cooperative Edilizie ACLI Comunali (per il pagamento di lire 918.000 pretese dal Consorzio a titolo di "quote consortili"). Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società a r.l. Consorzio Cooperative Edilizie ACLI Comunali, nel primo motivo di impugnazione eccependo la nullità della sentenza per difetto nella "indicazione del giudice che l'ha pronunciata" (e quindi in violazione del disposto dell'art. 132, comma 2, lett. a) c.p.c.), poiché la intestazione della sentenza stessa reca la espressione "Il giudice di pace avv. Antonio De Falco, sez. V" che non consente la "individuazione territoriale" dell'Ufficio. Con gli altri motivi la società ricorrente 100 c.p.c. in prospetta violazione dell'art. relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. (per Losand avere il giudice di pace negato alla ER, come 3 socia della cooperativa consorziata, la legittimazione dal lato passivo del rapporto obbligatorio); violazione dell'art. 1303 C.C., nonché vizio di motivazione (criticando la interpretazione data dalla sentenza agli articoli 23 e 45 dello statuto del Consorzio); omessa о insufficiente motivazione sulle ragioni opposte dal Consorzio ai motivi subordinati della opposizione. На resistito con controricorso l'intimata ER. Il Consorzio ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nel controricorso eccepisce la inammissibilità del ricorso OS ER per invalidità della procura che, stesa a margine dell'atto, sarebbe priva del necessario carattere di specialità. La eccezione è infondata. Il riferimento reciproco nella intestazione del ricorso alla procura stesa a margine e, nella procura così apposta, all'atto con il quale essa fa corpo, conferisce incontestabile carattere di specialità alla procura sul fondamento della quale il SA difensore è legittimato a proporre il ricorso per cassazione. pure l'altra eccezione di Infondata ricorso perché la decisione, inammissibilità del benchè attinente a controversia di valore inferiore a lire 2 milioni, è stata fondata su ragioni secondo diritto e non su apprezzamenti secondo equità, sicchè essa sarebbe impugnabile con l'appello Basti rilevare, infatti, che entro quei limiti di valore la decisione della controversia deve _ intendersi pronunciata secondo equità “pur se il giudice si sia limitato ad applicare una norma di legge" (Cass. sez. un. 15 ottobre 1999, n. 716) e perciò essa è ricorribile in cassazione per violazione di norme processuali, e per violazione di legge limitatamente alle norme costituzionali e superiore allaalle norme comunitarie di rango norma ordinaria (mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., nei casi di inesistenza della motivazione o di mera apparenza ovvero di radicale e insanabile contraddittorietà di essa).
2. Il primo motivo del ricorso, ammissibile perché prospetta a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. un vizio attinente al processo (la lotand 5 asserita nullità della sentenza impugnata), infondato. Deduce la ricorrente che il testo della sentenza non consentirebbe di identificare il l'ha pronunciata, poiché la giudice che intestazione reca la espressione "Il giudice di pace avv. Antonio di Falco, V Sezione" priva del necessario riferimento territoriale. Ma è vero al contrario - rileva il collegio che la sentenza impugnata con il duplice riferimento al "decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Roma" oggetto del giudizio di opposizione, contenuto così nella sezione dedicata allo "svolgimento del dispositivo, nonché con laprocesso" come nel indicazione conclusiva del luogo della decisione ("Così deciso in Roma......") consente la identificazione incontrovertibile del giudice che l'ha pronunciata nel giudice di pace di Roma.
3. Inammissibili invece sono tutti gli altri motivi di impugnazione che attengono al merito della decisione e prospettano violazione di norme di legge e vizio di motivazione con l'espresso richiamo al motivo tipizzato nel n. 5) dell'art. 360 c.p.c.. Il secondo motivo, in particolare, benchè hsend enunciato come violazione di una norma processuale (l'art. 100 c.p.c.) critica in realtà la pronuncia di merito che ha negato la legittimazione passiva della ER come socia della Cooperativa consorziata, personalmente perciò non obbligata verso il Consorzio e dunque censura la (asserita) interpretazione deglierronea statuti di cooperativa e Consorzio, sulla quale il giudice di pace ha fondato il suo convincimento sul punto. Il terzo motivo espressamente deduce la violazione di un criterio normativo di ermeneutica contrattuale con riguardo a talune clausole dello statuto del Consorzio. Il quarto motivo infine, prospetta specifici difetti di motivazione esplicitamente censurati a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. 4. Il ricorso, affidato a un motivo infondato e ad altri tutti inammissibili, deve Consorzio ricorrente essere rigettato e il soccombente deve essere condannato al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questa fase loten 7 del giudizio, a favore della parte resistente, liquidate in complessive lire 1.218,000 delle quali lire 1 milione per onorari di avvocato. вожать вилили, ри Roma, 10 ottobre 2000. frommuleceud, est. CANCELLERIA 2001 EER IN DEPOSITATA 7 IL CANCELLIERE parame бного 2 Maria Di Nuzzo Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Núzzo дь дкого O L L 4 O 7 B 3 . E N E , ) N 1 E 9 O I C 9 Z 1 A - A 1 P R 1 I T - S 1 I D 2 G E . E L R C I 9 A 3 D D U E E I T 6 G 4 N E . E S T N E T . R T A S I ( 8