Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4597 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' ESENTE DA REGINŔAŽIÓNE E BOLÍO ARTY A N (IST.NE STUDIE REPUBBLICA ITALIANA NALE.. 11.1991, N.374 CDI PACEY IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CA ZIONE indian di Pee SEZIONE TERZA CIVILE 045 9 7 /03 cartrath of lea Composta P.A. Dott. Vinci CAR ONE R.G. N. 19076/01 - I Cron.10413- LUPO Consigliere Dott. Ernesto ד Consigliere Dott. Mario PINOCCHIARO Rep" - Rel. Consigliere Ud.31/01/03 Dott. Antonio SEGRETO -- Consigliere 1 Dott. Alfonso AMATUCCI C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PAGANI, in persona del Sindaco pro tempore Sig. Antonio Donato, domiciliato in ROMA presso LA I CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FILIPPO CASTALDI con studio in 84014 NOCERA INFERIORE (SA) PIAZZA D'AMORA 3, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
UFF ITALIA DI TO OM & C SNC;
intimata -| avverso la sentenza n. 964/01 del Giudice di pace di די NOCERA INFERIORE, Sezione II Civile, emessa il 2003 | 23/03/01 e depositata il 26/03/01 (R.G. 929/00); 238 udita la relazione della causa svolta nella camera di ☐ consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio + | SEGRETO;
udito 1'Avvocato Filippo CASTALDI;
T lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore + Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, confermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. Maurizio VELARDI, che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. + -7- 24 Svolgimento del processo Il Comune di Pagani proponeva opposizione davanti al giudice di pace di Nocera Inferiore, avverso il decreto ingiuntivo Π. 929/00 emesso nei suoi confronti, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di f.
1.018.150 a titolo di pagamento per fornitura di merce da parte della ditta Ufficio Italia di TO CO &
0 - S.D.C., come indicata in fatture. L'opposta resisteva. Il giudice di pace, con sentenza depositata 26.3.2001. rigettava l'opposizione, riterendo che la fornitura della merce a Comune opponente risultava provata dalla documentazione esibita. Avverso questa sentenza il Comune di Pagani proponeva ricorso per cassazione e presentava anche memoria. Non si costituiva l'intimata. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.e € la nullità della sentenza e del procedimento, poiché il giudice di pace non si è pronunziato sull'eccezione di nullità del rapporto negoziale, per carenza di contratto munito della forma scritta ad substantiam. r 3 2.Con secondo motivo di ricorso il ricorrerte lamenta la violazione degli artt. 1350 e 1421 c.c.r nonché violazione dell'art. 97 Cost., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume il ricorrente che nella fattispecie il contratto era Eullo, poiché, essendo parte dello Stesso la p.a., il contratto doveva essere necessariamente stipulato in forma scritta ad substantiam. Il ricorrente lamentà anche la violazione dell'art. 37 Cost., poiché la forma scritta dei contratti è garanzia di regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
3. Ritiene questa Corte che il motivo sia manifestamente infondato. va, anzitutto premesso che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità, il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) ė per carenza assoluta 0 nėra apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, поп falsaessendo ammissibile il ricorso per violazione o applicazione di legge, а norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. [S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). L'equità cui fa riferimento l'art. 113, c. 2°, c.p.c. "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la q .Q valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore. Non si tratta, quindi, di equità "integrativa" della regola legale, la quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle controversie minori, વેર individuare anzitutto la disciplina di diritto positivo applicabile in astratto ed a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosta, con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in ur. unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunziate secondo equità prevista dall'art. 339, c. 2° e 3°, c.p.c.. Da ciò consegue che il giudice di pace allorchè decide secondo equità, non essendo tenuto all'applicazione delle norme di diritto sostanziale, поп ė tenuto a motivare in merito al mancato accoglimento di eccezioni, con cui si richieda l'applicazione di dette norme di diritto sostanziale. Quanto alla censura relativa alla violazione degli artt. 1350 e 1421 c.C., la stessa è inammissibile, trattandosi di violazione di norme sostanziali. Inoltre Va Osservato che è infondato anche l'assunto che l'obbligo della forma scritta dei contratti trovi suo referente nell'art. 97 cost.. ௧ . Il primo comma di detta norma, infatti, si limita a disporre che W i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". I principi di legalità, imparzialità 它 buon andamento dell'azione amministrativa, fissati dalla predetta norma, comportano che nessuna posizione di preminenza o di favore non in virtù di unla spetti all'amministrazione, se disposizione di legge e che, quindi, nessun potere pubblico sia configurabile in difetto di una norma attributiva (Cass. 4.12.1975, n. 4010). Da ciò consegue che la violazione da parte dell'amministrazione delle regole di legalità, imparzialità e buon amministrazione costituisce fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. in relazione al pregiudizio arrecato a posizioni soggettive del privato (Cass. 3.6.1987, П. 4875; Cass. 4.3.1985, n. 1808). Nulla prevede, invece, detta norma in tema di forma dei contratti in cui è parte la P.A. Sennonché, premesso questo punto, va osservato che nel resto l'art. 97 Cost. fissa solo una riserva di Legge nell'organizzazione della p.a. (ritenuta peraltro dalla dottrina riserva relativa e поп assoluta); ma una volta emesse dette leggi, esse rimangono pur sempre leggi ordinarie e ΠΟΠ sono leggi di rango costituzionale né si 6 tratta di "costituzionalizzazione" di leggi ordinarie ( ammesso che sia ipotizzabile questa figura, cui faceva riferimento parte della dottrina risalente in relazione alla fattispecie dell'art. 7 Cost.) - Da ciò consegue che il gindice di pace, nell'ambito del procedimento secondo equità, non tenuto all'applicazione di dette leggi ordinarie, ma la decisione andrà emessa secondo l'equità del caso concreto, anche, se per ipotesi essa può coincidere con il principio dolla norma sostanziale. In altri termini, € con riferimento al caso di specie attinente alla forma dei contratti della P.A., il giudice nell'ambito del giudizio secondo equità, non di pace, tenuto all'applicazione delle norme relative alla forma di questi contratti, non diversamente da quanto avviene in relazione ai disposto di cui agli artt. 1350, 1351 e 1352 C.C.. Sulla base di quanto sopra detto rimane superato di questa corte espresso con sentenza 17.l'orientamento 15720 del 13.12.2000, fatto proprio dal ricorrente. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 6. 7 Così deciso in Roma, lì 31 gennaio 2003. Il Presidente I] cons. est. Antonio Segrets Tarocure Partista DEPOSITATO IN CANCELLERIA CANCELLIERE 01 2.7 MAR 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocence IS அ ESENTE DA CASTAZIONE E BOLLS ARTI. 46 E 29 L. 21-11-1991, N.374 g