Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
Il reato di falsità ideologica in atti pubblici è configurabile anche con riguardo ad atti dispositivi o negoziali della pubblica amministrazione. Tuttavia, quando la loro adozione risulta rimessa dalla legge ad apprezzamento discrezionale della P.A., per cui non sono determinate preventivamente le situazioni che possono causarlo, occorre che testualmente l'atto enunci il presupposto della sua emanazione onde fare pubblicamente fede dell'esistenza di tale presupposto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurasse il reato di cui all'art. 479 cod. pen. l'ordine di servizio con il quale era stata trasferita una pubblica dipendente per "esigenze di servizio", in realtà insussistenti, in quanto il provvedimento non conteneva alcuna indicazione delle circostanze contrarie al vero).
Commentari • 2
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2005, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 10/11/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 2185
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 8772/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LI TT, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 20/09/2004 dalla Corte di appello di Catania. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 25/01/1999 il Tribunale di Siracusa dichiarava Di RO TT responsabile del reato di cui all'art. 479 c.p. per avere disposto, nella sua qualità di presidente del comitato di gestione della USL di Noto, con un suo ordine di servizio il trasferimento di un'infermiera professionale dall'ospedale di Noto ad Avola per "esigenze di servizio", in realtà insussistenti;
condannava il predetto a pena ritenuta di giustizia. Con decisione 20/09/2004 la Corte di appello di Catania, concedeva le attenuanti generiche e riduceva l'inflitta sanzione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo:
1 - violazione dell'art. 479 c.p. in quanto non può parlarsi di falsità con riferimento a documenti a carattere dispositivo, salvo che vi sia attestazione, anche implicita su un fatto costituente presupposto necessario.
2 - vizio di motivazione in ordine all'istanza di rinnovazione del dibattimento al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza delle esigenze di servizio.
3 - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di falso.
Il primo motivo - decisivo ed assorbente - è fondato, osservandosi quanto segue. Qualora l'adozione di un provvedimento dispositivo della P.A. risulti dalla legge rimessa ad un apprezzamento così discrezionale, per cui non siano state predeterminate le situazioni che possono causarlo, ai fini della configurabilità in relazione al medesimo del reato di falsità ideologica occorre che testualmente l'atto enunci lo specifico presupposto della sua emanazione in modo da far fede dell'esistenza di quest'ultimo (Cass. 22/11/1996 n. 10031 RV. 206367; Cass. 29/11/2000 n. 11230 RV. 217898). Orbene, il trasferimento in questione fu un atto avente carattere discrezionale ed in esso non è stata effettuata alcuna attestazione su dati storico/fattuali rilevanti ai fini della sua funzione: in particolare anche il riferimento alle esigenze di servizio, senza indicazione di circostanze contrarie alla realtà, rappresentò una valutazione rimessa al potere organizzativo del pubblico ufficiale rispetto alla quale potrebbe semmai parlarsi di gestione incongrua o immotivata ovvero eventualmente, in presenza di ulteriori dati, peraltro non contestati (violazione di leggi o regolamenti diversi dalla previsione dell'art. 479 c.p., sussistenza di ingiusto vantaggio patrimoniale o di danno), di abuso di ufficio. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006