Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LA IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 38959/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/12/00 R.G.N. 66793/95;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 10/07/03 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari il ricorso mainifestamente infondato.
LA CORTE Letto il ricorso del Ministero dell'Interno per la cassazione della sentenza resa dal Tribunale di Roma il 5 dicembre 2000 fra Ministero ricorrente e RG EL;
lette le conclusioni del PG;
considerato che l'intimato non si è costituito;
ritenuto che con la sentenza impugnata il giudice di appello, accogliendo il gravame proposto da RG EL, ha riconosciuto a questi il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/80, a decorrere dal 1^ settembre 1997, con gli accessori di legge;
aderendo alle valutazioni del c.t.u. in ordine al requisito sanitario;
ritenuto che il Ministero ricorrente, denunciando violazione della cit. legge 18/80 nonché vizi di motivazione;
censura, in definitiva, la sentenza per essersi adeguata al giudizio del c.t.u.; che il ricorrente assume essere erroneo;
considerato che, come esattamente ricordato dal PG, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del c.t.u., affinché gli errori e le lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione denunziabile in Cassazione è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientificamente errate e non già semplici difformità fra la valutazione del c.t.u. circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte (Cass. 3519/2001; 2486/2001) e che inoltre quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del c.t.u. facendole proprie, come è avvenuto nel caso di specie, l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (Cass. 3519/2001, cit.);
ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato siccome manifestamente infondato e che in assenza di costituzione dell'intimato non si deve pronunziare sulle spese del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso manifestamente infondato;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004