Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10779 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
T REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto OPPOSIZIONE ION RIMA CIVILE A DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Illmi Sigeri Magistrati: R. G. N. 297/00 Dott. Vincenzo PROTO Presidente 1082/00 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO - Consigliere Cron. 28385 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. 2259 Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere Ud. 25/01/2002 Dott. Vittorio RAGONESI -© Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 3.b il 23 G. 2002 elettivamente domiciliati LA AO, CANE' GIACOMO, IL CANCELLIERE presso l'avvocato STEFANO in ROMA VIALE MAZZINI 119, NASELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSALIA JEVOLELLA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
GR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELLERIA BOLSENA 27, presso l'avvocato MAURO QUADRI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GI BELLAZZI, GIAMAO BORGOGNA, RI ADELAIDE CACCIALI,2002 健 201 DIEGO LORENZETTI, EMANUELA DAL MASO e NICOLA MARAGNA, 1 giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente
contro
TO IN, HI NA RI, DALLA CA GI, BANCO DI NAPOLI SpA;
IMMOBILIARE BERMAN Sas;
intimati - e sul 2° ricorso n° 01082/00 proposto da: BANCO DI NAPOLI SpA, BIPOP CARIRE SpA, già BANCA POPOLARE DI BRESCIA S.c. a r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA U. BOCCIONI 4, presso l'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMEDEO DE MAIO e ALDO PIVATO, giuste procure speciali per la prima Notaio Lucia Anna Maria Maffeo di Bologna rep. n. 87868 del 22.12.1999; per la seconda Notaio Mauro Uberti di Brescia rep. n. 82429 del 23.12.1999; - controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
GR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOLSENA 27, presso l'avvocato MAURO QUADRI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GI BELLAZZI, GIAMAO BORGOGNA, RI ADELAIDE CACCIALI, DIEGO LORENZETTI, EMANUELA DAL MASO e NICOLA MARAGNA, giusta mandato in calce al controricorso;
2 - controricorrente
contro
DE CA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso l'avvocato COSTANTINO TESSAROLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO BOSCHI, giusta mandato in calce al controricorso;
controricorrente
contro
HI NA RI, TO IN, CENTER CAR IMPORT Srl;
Immobiliare AN s.a.s. intimati avverso la sentenza n. 675/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 26/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica # udienza del 25/01/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Naselli, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso principale;
udito per le resistenti e ricorrenti incidentali, Banco di NA e IR, l'Avvocato Smiroldo, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione dei ricorsi, per l'accoglimento del primo 3 motivo del ricorso LA - CANE' con l'assorbimento dei motivi successivi;
per quanto riguarda il ricorso del Banco di NA e della BIPOP CARIRE ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo, per l'assorbimento del motivi secondo, terzo, quarto, sesto settimo e nono;
rigetto del primomotivo e l'inammissibilità dell'ottavo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il presidente del Tribunale di Verona, su ricorso del Banco di NA s.p.a., filiale di Verona Villa- franca, in persona di LO ON e CO CA, ri- spettivamente direttore e vicedirettore della filiale, con decreto del 27 maggio 1991, ingiungeva alla Center Car Import s.r.l., alla Immobiliare AN di LI DO e C. s.a.s., a LI DO ed a CI AR il pagamento della somma di lire 137.152.594, oltre interessi e spese, che l'istituto ricorrente as- sumeva dovutagli quale saldo debitore e accessori del conto corrente intrattenuto dalla Center Car Import s.r.l., presso l'agenzia di Villafranca, con la garan- zia fideiussoria delle altre ingiunte. Tutte le ingiun- te proponevano opposizione. In particolare, per quanto qui interessa, la LI, che agiva in proprio e nella qualità di legale rappresentante sia della debitrice principale sia della Immobiliare AN, assumeva di 4 avere prestato garanzia personalmente, ma non in nome di quest'ultima società e, pertanto, disconosceva la firma del relativo atto di fideiussione prodotto dal Banco di NA, precisando di avere sottoscritto modu- li di fideiussione prestampati, lasciati in bianco ne- gli appositi spazi. Gli opponenti sollevavano altre ec- cezioni, del cui contenuto è inutile riferire in questa sede, e chiedevano il risarcimento dei danni che ad sa- de- rebbero conseguiti dall'illegittima emissione del creto ingiuntivo. Il Banco di NA si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la verificazio- ne delle scritture disconosciute;
inoltre, chiesta ed ottenuta l'autorizzazione del giudice istruttore, chia- mava in causa AR NE e LU LL ON, rispet- tivamente direttore e vicedirettore della agenzia di Villafranca, all'epoca del rilascio della fideiussione, per essere tenuto indenne da ogni responsabilità in or- dine alle domande degli opponenti. AR NE si co- stituiva chiedendo di provare l'autenticità della sot- toscrizione della LI, apposta in sua presenza, mentre LU LL ON contestava il fondamento del- la domanda proposta nei suoi confronti dal Banco di Na- poli, deduceva la nullità della citazione per la man- canza dei requisiti essenziali di cui all'art. 163, n. 5 4, c.p.c. e chiedeva di essere estromesso dal giudizio. Nel corso del giudizio di primo grado la LI dichiarava che la firma apposta in calce alla fideius- sione prestata dalla s.a.s. AN era autografa, ma che il timbro della società mancava al momento della sottoscrizione. Con la comparsa conclusionale di primo grado la LI sollevava eccezione in ordine alla qualifica di direttore e vicedirettore rispettivamente attribuite, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nella com- parsa di costituzione nel giudizio di opposizione, ai sigg. LO ON e CO CA;
inoltre, eccepiva an- che la mancata produzione del verbale di delibera as- sembleare di conferimento dei poteri di rappresentanza. Il Banco di NA deduceva l'infondatezza e la tardi- vità delle eccezioni sulle quali dichiarava di non ac- cettare il contraddittorio. Con sentenza del 25 gennaio 1995 il Tribunale di Verona rigettava le opposizioni al decreto ingiuntivo. 女 In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale affermava che l'eccezione relativa ai poteri di rappre- sentanza di LO ON e CO CA era tardiva, in quanto formulata oltre il termine ultimo della precisa- zione delle conclusioni. Nel merito affermava l'infondatezza di tutte le eccezioni proposte dalle op- 6 ponenti. Il Tribunale, inoltre, rigettava le domande di manleva proposte dal Banco di NA nei confronti del NE e del LL ON, osservando che gli opponenti non avevano chiesto la condanna del Banco al pagamento di somme di denaro a titolo contrattuale о extracon- trattuale, con la conseguenza che non era chiaro a che titolo e da che cosa il Banco pretendeva di essere ga- rantito;
affermava, infine, che la chiamata in causa era avvenuta incautamente, in assenza di qualsiasi pre- supposto oggettivo. Avverso detta sentenza DO LI proponeva appello in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. Immobiliare AN, lamentando anzitutto il di- fetto di rappresentanza dei signori LO ON e Gia- como CA "sottoscrittori delle procure del ricorso e della comparsa di primo grado, per mancata produzione della procura avente data certa anteriore al giudizio". Nel merito, deduceva la mancata considerazione di alcu- 女 ni pagamenti, la mancata pronunzia sulla dedotta inva- lidità degli interessi richiesti a tasso ultralegale e la mancata pronunzia sulla eccepita nullità delle fide- iussioni. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 26 maggio 1999, accoglieva il gravame affermando la nullità, rilevabile d'ufficio, delle procure ad litem a 7 margine del ricorso per decreto ingiuntivo ed a margine della comparsa di costituzione, in quanto rilasciate da LO ON e CO CA, rispettivamente direttore e vice direttore della filiale di Verona Villafranca del Banco di NA, non abilitati come tali а conferire l'incarico difensivo al procuratore. Pertanto, il de- creto ingiuntivo opposto doveva essere dichiarato nullo per difetto di legittimazione processuale del soggetto rappresentato. Dalla ritenuta nullità della procura conseguiva che parte processuale dei giudizi di primo e secondo grado non era il Banco di NA, ma erano i due funzionari, falsi procuratores, i quali, quindi, dovevano sopportare le spese dei due gradi di giudizio sostenute dalla LI e dai chiamati in causa. Avverso detta sentenza e con l'intervento della BIPOP CARIRE s.p.a., nella qualità di acquirente di un d'azienda comprensivo della filiale diramo Verona Villafranca, il Banco di NA s.p.a. ha proposto ri- corso per cassazione, deducendo nove motivi, illustrati anche con memoria. LU LL ON resiste con con- troricorso. Avverso la stessa sentenza LO ON e CO CA hanno proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi, illustrati anche con memoria. AR NE resiste con controricorso. 8 MOTIVI DE DECISIONE 1.1. I ricorsi, proposti avverso la stessa sen- tenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. ricorrenti principali, 1.2. LO ON e CO CA, con il primo mo- tivo, i ricorso lamentano la violazione degli artt. 2203 e 2204 cod. civ., in quanto la Corte di appello aveva disatteso il principio secondo cui i dirigenti preposti alle filiali hanno i poteri rappresentativi propri degli institori. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono viola- zione degli artt. 2697 c.C. e 115 c.p.c., in quanto il conferimento ai dirigenti del potere di rappresentare in giudizio la società risultava dallo statuto del- l'Istituto, che era all'epoca di diritto pubblico, con la conseguenza che lo stesso statuto era recepito nor- mativamente e doveva essere conosciuto dal giudice. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in quan- to il potere di rappresentanza era stato escluso mal- grado l'espressa attribuzione al ON ed al canè delle qualifiche di direttore e vice direttore della filiale. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono viola- zione degli artt. 112 e 101 c.p.c., lamentando che nes- delle parti aveva chiesto la loro condanna al pa-suna 9 gamento delle spese di giudizio e che essi comunque non erano stati parte del giudizio. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la vio- lazione degli artt. 83 c.p.c. e 1399 c.p.c., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto la nullità della procura, che, invece, era, in ipotesi, soltanto inefficace ed era stata ratificata dalla suc- cessiva condotta processuale del Banco di NA. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la vio- lazione dell'art. 2697 C.C. e dell'art. 115 c.p.c. in quanto erroneamente l'eccezione di difetto di legitima– tio ad litem era stata ritenuta rilevabile d'ufficio, trattandosi, invece, di eccezione in senso proprio con conseguente onere probatorio a carico di chi la solle- va.
1.3. Con il primo motivo il ricorrente Banco di ricorrente incidentale, NA deduce violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. per difetto di integrità del contraddittorio, nel giu- dizio di secondo grado, rispetto alla Center Car Import # s.r.l., opponente nel giudizio di primo grado, ma né appellante né appellata in quello di secondo grado;
in particolare, il ricorrente deduce che nella specie ri- correva una ipotesi di litisconsorzio sostanziale quantomeno processuale in ordine alla pretesa nullità delle procure. 10 Con il secondo motivo il ricorrente deduce la vio- lazione dell'art. 345 c.p.c. poiché la questione della nullità della procura, tardivamente introdotta con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, era stata riproposta inammissibilmente nell'atto di appel- lo, nel quale, e ciò rappresentava ulteriore ragione di inammissibilità, era stata anche genericamente formula- ta. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la viola- zione delle norme in tema di legale rappresentanza del- la persona fisica le persone giuridiche, assumendo che che dichiara la propria qualità di rappresentante non ha l'onere di dimostrare tale veste, mentre incombe su colui che nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria;
nella specie, invece, l'appellante si era limitata ad una generica contestazione, senza dare al- cuna dimostrazione della estraneità dei funzionari La- mon e CA rispetto alla organizzazione del Banco di NA. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la vio- lazione delle norme in tema di rappresentanza delle persone giuridiche, in relazione al fatto che agli atti esisteva la prova della legale rappresentanza da parte dei funzionari ON e CA. Infatti, poiché non era contestata la loro qualifica, rispettivamente di diret- 11 tore e vice direttore della filiale, i poteri di rap- presentanza discendevano dall'art. 30 dello statuto al- l'epoca vigente, che attribuiva alle direzioni delle filiali la rappresentanza delle stesse di fronte ai terzi, con il potere di rilasciare mandati ad avvocati e procuratori per la difesa in giudizio dell'Istituto. Erroneamente, quindi, la Corte di appello aveva ritenu- to la necessità di specifici atti attributivi del pote- re rappresentativo. Con il quinto motivo il Banco di NA deduce violazione degli artt. 2203 e 2204 C.C., considerato che le succursali bancarie sono equiparabili alle sedi delle imprese costituite in forma societa- secondarie la conseguente applicabilità della disciplina ria, con in tema di institori e della parificazione a tale figu- ra del dirigente di una succursale di banca, al quale, quindi, deve riconoscersi la rappresentanza sostanziale e processuale per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nella sede cui è preposto. Con il sesto motivo il ricorrente deduce, in via subordinata, che qualsiasi eventuale irregolarità sa- rebbe rimasta sanata dalla successiva produzione del- l'autorizzazione a stare in giudizio. Con il settimo motivo il ricorrente deduce viola- zione dell'art. 1399 c.c. e dell'art. 83 c.p.c., consi- 12 derato che nel giudizio di appello il Banco di NA si era costituito, sia pure con altri legali rappresen- tanti, manifestando così tacitamente la volontà di ra- tificare l'attività dei pretesi falsi procuratores con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli at- ti processuali già compiuti. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la vio- lazione degli artt. 112 e 101 c.p.c. in relazione alla condanna di LO ON e CO CA al pagamento delle spese processuali, malgrado gli stessi non aves- sero partecipato al giudizio e malgrado nessuno ne avesse richiesto la condanna;
inoltre, i predetti fun- zionari non avevano partecipato al giudizio di secondo grado nemmeno nella veste di rappresentanti del Banco di NA, che era stato rappresentato da altri sogget- ti. Con il nono motivo il ricorrente deduce la viola- zione degli artt. 92 e 345 c.p.c., in quanto, nel di- sciplinare le spese, la Corte non aveva tenuto conto del fatto che l'eccezione di carenza del potere rappre- sentativo era stata formulata per la prima volta con l'atto di appello.
2. Il primo motivo del ricorso del Banco di Na- poli è infondato. La Center Car Import s.r.l., titolare del conto corrente presso il Banco di NA, era il 13 debitore principale, la cui esposizione era garantita dalle altre opponenti al decreto ingiuntivo. Le obbli- gazioni del debitore principale e quelle del fideiusso- re sono, come è noto, obbligazioni solidali ed è prin- cipio consolidato quello secondo cui l'obbligazione so- lidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litiscon- sorzio necessario nemmeno in sede d'impugnazione e nep- pure sotto il profilo della dipendenza di cause (cfr. da ultimo ed ex pluribus Cass. 26 marzo 2001, n. 4364; Cass. 5 novembre 1999, n. 12325; Cass. 22 maggio 1998, n. 5106). Infatti, l'obbligazione solidale dà luogo a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connes- si, ed il creditore può ripetere da ciascuno dei conde- bitori l'intero suo credito;
pertanto, è sempre possi- bile la scissione del rapporto processuale che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori. Il secondo motivo del ricorso del Banco di NA è inammissibile in quanto non censura la ratio deciden- di. Infatti, la Corte di merito ha ritenuto irrilevante l'eventuale tardività dell'eccezione (ed implicitamente anche la sua asserita genericità), ed ha rilevato d'ufficio l'irritualità della procura ad litem. Il quinto motivo del ricorso del Banco di NA, 14 che pone questioni logicamente preliminari rispetto a quelle poste dagli altri motivi, deve essere esaminato, per l'identità di contenuto, congiuntamente con il pri- mo motivo del ricorso proposto da LO ON e CO CA. I motivi sono fondati. Questa stessa sezione della Corte di cassazione ha più volte affermato che ai diri- genti delle filiali o succursali di una banca va, alme- no di regola, riconosciuta la qualità di institori, ai sensi dell'art. 2203, 2° co., con la conseguenza che gli stessi possono agire o resistere in giudizio in no- me (non della filiale o della succursale, prive di per- sonalità giuridica, ma) della banca preponente, per qualsiasi rapporto derivante da atti compiuti nella fi- liale о succursale cui sono preposti, così come previ- sto dall'art. 2204 cod. civ. (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1819; Cass. 10 aprile 1996, n. 3319; Cass. 19 gen- naio 1984, n. 452). Invero, non vi sono disposizioni * che consentano, per i singoli stabilimenti bancari (succursali e filiali) in cui l'attività degli istituti di credito normalmente si articola, di derogare al re- gime generale da cui è retta l'attività delle sedi se- condarie delle imprese. Pertanto, trova applicazione il sistema speciale di rappresentanza dettato dagli artt. 2203-2213 cod. civ., con la conseguenza che la rappre- 15 sentanza processuale (unitamente alla rappresentanza sostanziale) è un effetto naturale della collocazione dell'institore al vertice della filiale o della succur- sale, senza che sia necessaria la presenza di una pro- cura, alla quale, viceversa, può riservarsi la funzio- ne, se accompagnata da adeguata pubblicità, di limitare i poteri rappresentativi dell'institore. All'accoglimento dei motivi ora esaminati consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di LO ON e CO CA, che la Corte di appello, sulla base dell'erroneo presupposto del difetto di legittimazione processuale del Banco di NA ha ritenuto presenti in giudizio di persona, con statuizione che resta definitivamente travolta, indi- pendentemente da altri eventuali errori. Sono, pertan- to, assorbiti gli altri cinque motivi del loro ricorso. La sentenza deve essere, invece, annullata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, nei rap- porti tra l'istituto di credito e le opponenti che ave- vano appellato la decisione del primo giudice. Gli al- tri sei motivi del riscorso del Banco di NA restano assorbiti. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rap- porti tra i ricorrenti ON e CA, da un lato, e O- AN, dall'altro, e solina LI e 1' Immobiliare 16 vengono liquidate come in dispositivo. P • Q. M . riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ri- corso incidentale;
dichiara inammissibile il secondo motivo dello stesso ricorso;
accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il quinto motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbiti gli altri motivi dei due ricorsi;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di LO ON e CO CA e con rin- vio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, nei confronti delle altre parti, anche per le spese del giudizio di cassazione;
condanna in solido DO LI e 1½ mmobiliare AN di LI DO e C. s.a. s. al rimborso delle spese processuali in favore di 109T/29,11 LO ON e CO CA, liquidandole, quanto agli 456T $1,65 onorari, in Euro 3.000,00= e quanto agli esborsi in Eu- TOT/80.76 180,00 ro ..... .... Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore АшатьSergio Hi Amato Sergio Di Amato Vincenzo Pr IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzzo Marie 21 forобного 23 LUG 2002 IL CANCELLIN G Oggi, Maria Di Nuzzo D