Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2013, n. 14432
CASS
Sentenza 19 settembre 2013

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L'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche quando altri soggetti abbiano agito come amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione o il semplice mantenimento della carica attribuiscono allo stesso specifici doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta una responsabilità penale diretta a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o, comunque, a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. (In applicazione del principio la Corte ha affermato la responsabilità dell'amministratore di diritto di una società, che aveva delegato a terzi la gestione della stessa, con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).

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  • 1Omesso versamento di tributi e responsabilità dell’amministratore in carica
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 5 marzo 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2013, n. 14432
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14432
Data del deposito : 19 settembre 2013

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