Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 02648 02 IN NOME DEL POP O ITALIAN DI CASSAZ LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N.20420/99 Dott. RA A. MAIORANO Consigliere CAPITANIO Consigliere 6373 Cron. Dott. Natale FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo STILE Ud. 17/12/01 Dott. Paolo Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN LO, ST RA, ST OS e ST IO, (eredi di LU VI) tutti elettivamente domiciliati in Torino, Via Cavalli n. 42, presso gli avv. Giuseppe Cotroneo e Michele Saracvino, che li rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrenti 5143
contro
- società di trasporti e servizi FERROVIE DELLO STATO per azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, legale rappresentante per procura 5 marzo 1999. Notaio Castellini di Roma, rep. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9, presso gli avv. prof. Raffaele De Luca Tamajo, Paolo Tosi e Arturo Maresca, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 26 gennaio-22 febbraio 1999, n.417, cron. 602, RGAC 500 del 1997; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 26 gennaio-22 febbraio 1999, il Tribunale di Torino accoglieva l'appello proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato avverso la decisione del locale Pretore del 28 gennaio 1997, respingendo la domanda proposta dagli ex dipendenti indicato in epigrafe, tendente ad ottenere il calcolo dell'indennità base di calcolointegrativa speciale nella dell'indennità di buonuscita. Avverso tale decisione, gli ex dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi. Resiste la società Ferrovie dello Stato con controricorso illustrato da memoria. Il difensore dei ricorrenti ha discusso la causa all'udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione (insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 15 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con riferimento all'art. 1, lettera b) della legge n. 87 del 1994, in relazione all rt. 360 n.3 codice di procedura civile. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata secondo la quale la percentuale del 60% della indennità 3 (misura questa indicata dal integrativa speciale deve essere ridotta ed applicata nella legislatore) misura del 48% ai fini del calcolo della indennità di buonuscita. Il ricorso è infondato. Con numerose decisioni, questa Corte ha affermato il principio, secondo il quale: "l'art.1 della legge 29 gennaio 1994 n.87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integraliva speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione ad una determinata percentuale, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo di detti èemolumenti da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche di impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio" (Cass. 12 ottobre 2000 n. 13624, cfr. anche Cass. 24 maggio 2001 n. 7090). Il Collegio condivide tale orientamento, sulla base 4 delle argomentazioni poste a base dello stesso. La legge n. 87 del 29 gennaio 1994 stabilisce all'art.1 che a decorrere dal dicembre 1994 l'indennità integrativa speciale di cui alla legge n.324 del 27 maggio 1959, e successive modificazioni, deve essere computata nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita nella misura del 60% per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS). La indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art.38 della legge n.1032 del 29 dicembre 1973, quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III (art.3 comma I) Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio о l'ultima paga о retribuzione integralmente percepite. La base contributiva è costituita dall'80% dello stipendio, paga retribuzione annui (art. 3). La legge del 1994 innova rispetto alla disciplina interamente l'indennità previgente che escludeva novero degli emolumenti integrativa speciale dal contributiva, mentre lascia immutate le norme in tema ん computabili ai fini della determinazione della base 5 di quantificazione della consistenza. della base contributiva di cui al D.P.R. del 1973. Come ha osservato la prima delle due decisioni decisione di questa Corte ora richiamate (Cass. n. 13624 del 2000 cit.) "che sia questa la portata della norma più recente reso palese dal rilievo che essa, nel sancire la parziale utilizzabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini del diversi trattamenti di fine rapporto, precisa che la susseguente utilizzazione avviene con applicazione dei medesimi criteri che vigono relativamente alle altre componenti (vale a dire, lo stipendio e gli emolumenti già anteriormente inclusi nella base di computo), disponendo, appunto, che i detti trattamenti, nonostante 1'ampliamento di tale base, restino "determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili". Appare, pertanto, immune da errori giuridici la decisione del Tribunale, il quale ha ritenuto che la base di calcolo debba essere integrata semplicemente aggiungendosi la quola della indennità integrativa speciale (al 60%), e quindi con l'incidenza, al pari degli altri elementi, dell'80% dell'emolumento considerato, che perciò risulta definitivamente determinato nella misura del 48% (pari appunto all'80% 6 del 60%). Nessun argomento a favore della tesi sostenuta dal ricorrente è possibile trarre dalla circostanza che l'art. 2 della legge n. 87 del 1994 impone il contributo previdenziale sull'intera quota del 60% dell'indennità integrativa speciale, fissata dal precedente art.
1. In un ordinamento previdenziale improntato, come quello vigente, al principio della solidarietà, la quantificazione delle prestazioni, nel cui ambito può collocarsi, quanto alla funzione, anche l'indennità di buonuscita, pur caratterizzata da natura retributiva), non è rigidamente ancorato alla redditività della massa contributiva e può, quindi, legittimamente, verificarsi secondo la ragionevole discrezionalità del un difetto di piena ed assolutalegislatore corrispondenza tra l'entità della retribuzione utilità garantita imponibile e la concreta versamenti (Corte Cost. all'assicurato dai correlativi 30 giugno 1994 n. 264, 26 maggio 1989 n. 307, 11 luglio 1989 n. 388, 4 maggio 1984 n.133). In questa ottica devono ritenersi valutazioni spettanti e riservate legislatore quelle che incidono sulle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni dello Stato nella materia dei cosiddetti "diritti sociali", essendo soltanto il 7 legislatore costituzionalmente abilitato a compiere gli a comporre nell'equilibrio del apprezzamenti necessari bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato, salva, naturalmente, la garanzia della misura minima essenziale di protezione (Corte Costituzionale 26 febbraio 1998 n.27) delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti;
ma questi, nella specie, manifestamente non subiscono alcun vulnus, per effetto della qui recepita interpretazione delle disposizioni ordinarie di riferimento, le quali, sebbene nei limiti anzidetti, si iscrivono pur sempre nel quadro di un intervento del legislatore inteso ad assicurare l'ampliamento enon la restrizione di siffatti diritti (Corte Cost.16 maggio 1997 n.138, 31 marzo 1995 n.103). Le considerazioni che precedono consentono anche di considerare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 87 del 1994 nella parte in cui la stessa secondo il ricorrente - introdurrebbe una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori del settore privato e del pubblico impiego, prevedendo un maggior carico contributivo a parità di く liquidazione ovvero un importo minore di liquidazione di fine rapporto. 8 Tra l'altro, come opportunamente hanno posto in luce i giudici di appello, la previsione di una percentuale (calcolata, a sua volta, su una percentuale) della indennità integrativa speciale, prima esclusa dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita, non può ritenersi incongrua "risolvendosi ciò in una questione di tecnica legislativa a cui è sotteso un rilevante interesse economico di contenimento delle uscite del bilancio, di cui è traccia anche nei lavori preparatori della legge n. 87 del 1994, risultando che l'abbandono della originaria intenzione dei parlamentari (cfr. disegni di legge nn. 181, 751, 818, 839 e 1216, richiamati nella Gazzetta Ufficiale n.29, serie generale, del 5 febbraio 1994) di considerare per intero l'indennità integrativa speciale nel calcolo della indennità di buonuscita, dipeso dalle determinanti ragioni di considerazione dei limiti della spesa pubblica, condivise, tra l'altro, anche dalla Costituzionale con la sentenza 31 marzo 1995, Corte n.103. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio. ん
P.Q.M.
Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di la 9 questo giudizio. Così deciso in Roma, IL PRESIDENTE Guglichen wall мбил Са il 17 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. Phillie 2002 Platte 10