Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2001, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
03406 /0 1 ее 61393 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL A I 6 8 R E 9 1 N A / CORTE SUL EN D CASSAZIONE O T 4 I Oggetto / U Z 5 6 2 B A . CONTENZO so . R I N R R T . - SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria S P T . I B D G . EFFICACIA GUDICATO E L L E R L D A Amposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I PENALE A . S B A D N I A E T E S R T I 1 É ALTIERIDott. Enrico N 3 A T R.G.N. 18653/98- Presidente 1 E S A . E N M Consigliere Cron. 7020 Dott. Mario CICALA · Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE ✓ - Rel. Consigliere Ud. 14/12/00 Dott. Simonetta SOTGIU ConsigliereDott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
EC LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, difeso dall'avvocato SCORSONE VINCENZO, giusta mandato a margine;
- controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 nonchè
contro
CAMPIONE CIVILE 2080 MOLINI GIOVANNA, elettivamente domiciliato in N. 61393 -1- G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato SCORSONE VINCENZO, che lo difende, giusta mandato a margine;
- controricorrente avversO la sentenza n. 143/97 della Commissione regionale di PALERMO, depositata iltributaria 18/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato LA PORTA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione tributaria regionale della La Sicilia con sentenza 18 ottobre 1997 ha ritenuto l'insussistenza di attività imprenditoriale da parte dei coniugi AN EC e GI NI, raggiunti da avviso di accertamento dell'Ufficio IVA di Ragusa, che aveva determinato induttivamente a loro carico un imponibile pari a L. 204.000.000=, derivante da omessa fatturazione di cessione di terreni e di fabbricati, i quali sarebbero stati da alienati in qualità di soci di società diloro fatto. La Commissione Regionale ha motivato la propria decisione esclusivamente osservando che "esiste agli atti una decisione autorevole emessa dal tribunale di Ragusa, il quale con sentenza dell'11.1.1994 assolve gli imputati EC AN e NI GI dai reati loro ascritti perché il costituenti oggetto fatto non sussiste", reati della contestazione in via amministrativa dell'Ufficio IVA. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Amministrazione delle Finanze sulla base di due motivi. I coniugi EC NI resistono con 3 controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 12 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito nella Legge 516 del 1982) e 654 c.p.c., nonché per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, a causa del richiamo alla sentenza penale, priva di efficacia vincolante, comunque ricomprendente comportamenti in parte differenti per l'epoca (1986) a quelli contestati in sede "iter" argomentativotributaria, e contenente un riferito alla sola cessione di "lotti" di terreno. Quanto alla sussistenza della società di fatto, la Commissione Regionale avrebbe dovuto utilizzare, diversamente dal giudice penale, la prova presuntiva, vagliando autonomamente gli elementi istruttori acquisiti sul punto. Col secondo motivo, adducendo la violazione degli artt. 4, 51 e 54 del DPR 26.10.72 n. 633, l'Amministrazione nonché vizio di motivazione, ricorrente deduce la mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, degli elementi di fatto (acquisto di un vasto appezzamento, lottizzazione dello stesso, cessione degli appartamenti di un fabbricato di nuova costruzione) gravi, precisi e concordanti, al fine di ritenere la sussistenza di un'attività imprenditoriale, e non di meri atti di godimento della proprietà indivisa da parte dei coniugi contribuenti. Il primo motivo di ricorso è fondato a va accolto, con assorbimento del secondo motivo. kaK aldale CARDS P onte A gazet. La sentenza impugnata è da considerarsi infatti priva di valida motivazione, postochè si riporta integralmente alla sentenza penale di assoluzione dei contribuenti da un'imputazione che non viene neppure precisata, priva dell'effetto di cosa giudicata fra le parti del processo tributario. Infatti l'art. 654 che, modificando l'art. 12 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (come convertito), ha regolato l'efficacia del giudicato penale in ambito civile e amministrativo, sottopone tale efficacia, in campo tributario, alla condizione che la legge civile non ponga limitazioni alla prova "posizione soggettiva controversa" (Cass. della 5730/98; 9414/2000). E poiché nel processo tributario vigono limitazioni della prova, non essendo consentita quella testimoniale, la sentenza di proscioglimento da reato tributario, ancorchè 5 1'Amministrazione si sia costituita parte civile nel processo penale, non può far stato nel processo tributario (Cass. 10411/98). Anche, dunque se i dati acquisiti nel processo penale possono essere utilizzati in sede tributaria (Cass. 10467/92), è tuttavia necessario che il giudice tributario proceda ad una propria autonoma valutazione degli elementi probatori (Cass. 12577/2000), escludendo quelli derivanti dalla prova testimoniale, espressamente vietata in ambito fiscale;
ciò che nella specie non è avvenuto, avendo la Commissione regionale fatto proprio “sic et simpliciter" il deliberato del Tribunale Penale di definendolo "autorevole", senzaRagusa, السلام minimamente soffermarsi, a supporto del proprio convincimento, sui vari elementi presuntivi addotti dall'Amministrazione (acquisto e lottizzazione di un appezzamento di terreno da parte dei contribuenti, con conseguente cessione ad opera degli stessi di appartamenti di nuova costruzione) a sostegno dell'assunto di un'attività imprenditoriale di tipo societario intrapresa dai coniugi EC NI. Per le esposte ragioni, si impone l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo e conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio degli atti, per una nuova valutazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che deciderà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Tributaria Regionale Sezione della Commissione della Sicilia. Roma, 14 dicembre 2000. Presidentethasлах Il relatore IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio -8 MAR. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 ( Osvaldo Ascanio E N IO 6 8 Z 19 A / 5 R IA /4 . T IS 6 N R 2 - G A . E B .R T R .P . U L D L IB A A L D E . R D B T E I A T S T N N 1 E E IA 3 S S 1 E I R . A E N T A M 7