Sentenza 13 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2001, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 8 N 9 1 Oggetto: IRPEF O A / I 4 Z / M A 6 CO020-7-3 70 1 - A 2 R REPUBBLICA ITALIANA . T B T R S . . U I L P NOME DEL POPOLO ITALIANO . B G L I D E A R R L . E T B D A A I T D S 1 A N E I 3 E EZ NE RIBUTARIA T 1 S R N I . E E A N T S Composta dai sigg.ri Magistrati: E A from 430p M Dott. Alfio Finocchiaro Presidente Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giuseppe Falcone UFFICIO COPIEConsigliere Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Consigliere dal Sig. Dott. Antonino Di Blasi per diritti L. 1500 ha pronunciato la seguente FEB 2001 CANCELTERE SENTENZA sul ricorso proposto da LL TO, elett.te dom.to in Roma, via Crescenzio 62, presso lo studio dell'avv. Paolo Antonelli Camposarcuno, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Enrico Allegro del foro di Milano, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente- E VARIE DCV) contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato 10 -intimata- R avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 18, n. 88/18/1997 del 30.4/5.6.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.11.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per il contribuente l'avv. Antonelli Camposarcuno;
6 3 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio 9 1 Velardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 Svolgimento del processo 1. Con ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado di Milano, TO LL esponeva che in data 14.1.1994 aveva subito da parte della datrice di lavoro la ritenuta di L.
3.990.000 a titolo di imposta dell'IRPEF '93. Poiché lo stesso importo era stato da lui direttamente versato al concessionario per la riscossione dei tributi, il LL presentava in data 19.1.1994 alla Direzione Generale delle Entrate per la Lombardia richiesta di rimborso. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente adiva la Commissione tributaria di 1° grado di Milano che, con sentenza 342/43/1995, rigettava il ricorso per assenza di documentazione comprovante la duplicazione del versamento di imposta. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello proposto dal LL in assenza della prova di duplicazione di pagamento del tributo;
adduceva il giudice di seconda istanza che in atti si rinveniva, oltre ad un'attestazione di pagamento in data 14.1.1994, un bollettino postale riempito con lo stesso importo ma privo della certificazione di versamento. Propone ricorso per cassazione il LL. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 2. Con il primo motivo del ricorso il LL denuncia la violazione dell'art. 17 d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.. Deduce il ricorrente che la segreteria della Commissione Tributaria Regionale aveva chiesto di notificare l'avviso di trattazione della controversia ai difensori domiciliatari avv. Enrico Allegro e Luisa Cervi, indicando erroneamente l'indirizzo del loro studio in Milano, corso di Porta Romana 18, anziché corso di Porta Vittoria 18. Il messo comunale di Milano d'altro canto, risultati sconosciuti all'indirizzo di corso di Porta Romana i predetti domiciliatari, effettuava la notificazione medesima presso la residenza del contribuente in Castelnovetto e non presso la segreteria della Commissione, come semmai disposto dal citato art. 17 in caso di impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio eletto. comma,Con il 2° motivo il contribuente lamenta la violazione dell'art. 7, 3° del d. lgs. 546/1992 per avere omesso la Commissione Tributaria Regionale, nell'esercizio della sua facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia, di disporre la produzione in giudizio della ricevuta di versamento della ritenuta di acconto tramite bollettino postale. Il contribuente chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento.
3. Il primo motivo del ricorso é fondato. L'avviso di trattazione della controversia nel giudizio di appello non é stato notificato al LL nel domicilio da lui eletto presso i suoi difensori avv.ti Paolo Allegro e Luisa Cervi per l'erronea indicazione dell'indirizzo dello studio di detti legali ( corso di Porta Romana anziché di Porta Vittoria, Milano) da parte della segreteria della Commissione Regionale. La notificazione medesima poi effettuata presso la residenza del contribuente in Castelnovetto mediante consegna dell'atto alla moglie non é d'altra parte valida in presenza di un'elezione di domicilio (art. 17 d. lgs. 31.12.1992 n. 546). Il 1° motivo del ricorso va pertanto accolto. Resta assorbito il 2° motivo. Consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
P.Q.M.
Accoglie il 1° motivo del ricorso, dichiarato assorbito il secondo;
case sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commission GORT Tributaria Regionale della Lombardia., A I R A T 5 Roma, 22.12.2000 U . E N B 6 I 8 - N 9 R 1 B T / E . O 4 Presidente Li L / N I L 6 S U P A O 2 A I Z Il Consigliere est. C Z . B R A . A P R . T T Ecater 1 S L 3 I E 1 G D E . I R N S N A E S D I A E T N E DEPOSITATO IN CANCELLERIA S E ILGANCELLIERE C1 Oggi _ 13 FEB 2001 Нашово яшь LD AS IL CANCELLIERE C1 NA Casano.... D