Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
Nel procedimento a carattere civilistico di riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), la liquidazione delle spese giudiziali deve specificare le singole voci, distinguendo il "quantum" per spese, competenze ed onorari, al fine di consentire alla parte interessata ed eventualmente al giudice dell'impugnazione il controllo del rispetto del minimo e del massimo tabellare previsto per lo scaglione in riferimento alla somma attribuita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2012, n. 14869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14869 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 14/03/2012
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 642
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 33729/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella procedura per ingiusta detenzione ex artt. 314 e 315 cod. proc. pen., promossa da:
D'RO CE, rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avv. Pasca Antonio;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
sul ricorso presentato da D'RO CE;
avverso l'ordinanza emessa il 9 marzo 2011 dalla corte d'appello di Lecce;
udita nella camera di consiglio del 14 marzo 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui determina l'ammontare delle spese processuali con l'adozione delle conseguenti statuizioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D'RO CE, con ricorso depositato il 15.12.2006, propose istanza di riparazione per il periodo di ingiusta detenzione subita nel 1991 in carcere ed agli arresti domiciliari.
Con provvedimento del 12.3.2009 la corte d'appello di Lecce rigettò il ricorso ritenendo che il D'RO avesse dato causa al provvedimento restrittivo con condotta gravemente colposa. L'interessato propose ricorso per cassazione.
Il ricorso venne quindi rimesso alle Sezioni Unite con ordinanza del 12.2.2010. Le Sezioni Unite, con sentenza del 27.5.2010, annullarono l'ordinanza impugnata e rinviarono per nuovo esame alla corte d'appello di Lecce, cui rimisero anche il regolamento delle spese tra le parti. La corte d'appello di Lecce, con ordinanza 9.3.2011, condannò il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore del D'RO della somma di Euro 50.000,00, a titolo di riparazione, nonché al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 1.280,00, di cui Euro 750,00 per onorario ed Euro 450,00 per diritti, oltre accessori di legge.
D'RO CE propone ricorso per cassazione avverso questa ordinanza, limitatamente alla parte relativa alla quantificazione delle spese processuali riconosciute in suo favore, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, commi 1, 2 e 3, ed art. 8 nonché inosservanza delle tariffe minime stabilite dal detto decreto ministeriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Il procedimento di equa riparazione da ingiusta detenzione, ancorché inserito nel nuovo codice di procedura penale, ha natura civilistica, con la conseguenza che, relativamente alla liquidazione delle spese, il giudice che vi provvede deve attenersi alle regole dettate dal codice di procedura civile, applicando le tariffe forensi riguardanti la materia civile (Sez. 4, 25.2.2004, n. 286, Min. Tesoro in proc. Felet, m. 197650). In particolare, nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., che ha natura civilistica, la liquidazione delle spese giudiziali deve indicare specificamente le singole componenti della liquidazione stessa, e cioè distintamente il quantum per le spese, per le competenze e per gli onorari. Ciò per consentire alla parte interessata ed eventualmente al giudice dell'impugnazione, il controllo del rispetto dei limiti delle relative tabelle e di quelle tariffari previsti per lo scaglione di riferimento alla somma attribuita (Sez. 4, 22.6.1994, n. 928, Min, Tesoro in proc. Oberhofer, m. 199234). Il giudice deve specificare le singole poste prese in considerazione quanto agli esborsi e ai diritti di procuratore, che vanno individuati in relazione all'attività svolta e parametrati alla somma riconosciuta, nonché quanto agli onorari, che vanno fissati equamente tra il minimo e il massimo tabellare, adottando congrua motivazione quando si avvicini a quest'ultimo parametro e tenendo in ogni caso distinte e separatamente indicate le tre grandi voci (Sez. 4, 17.5.1994, n. 698, Min, Tesoro in proc. Bertetti). Nella specie, la determinazione delle spese processuali, per onorari e diritti, fatta dalla corte d'appello che, in conformità del dicium della sentenza di rinvio della Sezioni Unite del 27.5.2010, quale giudice del rinvio, aveva il compito di regolamentarle, è inferiore ai minimi tariffari di legge. D'altra parte, con lo specifico e dettagliato ricorso, il ricorrente ha ampiamente adempiuto all'onere che gli incombeva di contestare le voci della liquidazione che si assumono illegittimamente determinate e contrastanti con le tariffe. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla parte in cui determina l'ammontare delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza, nella liquidazione delle spese, la determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese, nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale (Sez. 6, 9.6.1999, n. 9412, Castellarin, m. 214123). Di conseguenza l'annullamento deve essere pronunciato con rinvio alla corte d'appello di Lecce perché proceda ad una liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, rispettando le tariffe forensi riguardanti la materia civile.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali con rinvio alla corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012