Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
I postumi di carattere estetico, conseguenti ad un fatto lesivo della persona (nella specie, alterazione della armonica fisionomia del viso), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale , allorché, pur determinando una così detta "micropermanente" sul piano strettamente biologico, eventualmente provochi negative ripercussioni non soltanto su un'attività lavorativa già svolta, ma anche su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare, sì da non identificarsi con il danno biologico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6895 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
6 895/ 0 1 ک ے REPUBBLICA ITALI NON LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni da SEZIONE TERZA CIVILE responsabilità aquiliana Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15419/98 Dott. Roberto PREDEN - Presidente Dott. Giuliano LUCENTINI Rel. Consigliere - Cron. 15699 Dott. Michele LO PIANO Consigliere 2522 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Ud. 20/03/01 Dott. Giovanni Battista PETTI . Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copiastudi sul ricorso proposto da: dal Sig. 300 per diritti L.. LA NUOVA TIRRENA SPA ASSIC RAPPR FGVS , SIDA ASSIC SPA 21 MAG. 2001 IL CANCELLIERE IN LCA, FINIZIO CONCETTA;
- ricorrente che non ha presentato il ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE nei termini prescritti dalla legge . Richiesta copia studio contro dal Sig. per diritti !.. D'ALONZO REMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2.1 MAG 2001 IL CANCELLIERE ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato FARRO VINCENZO, difeso dall'avvocato MUSOLINO VITTORIO con studio in 80143 NAPOLI VIA NAZIONALE 6/E, giusta delega CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in atti;
UFFICIO COPIE 2001 controricorrente e ricorrente incidentale parte Richiesta copia studic NC - dal Sig. 557 diligente - per diritti L. !! 21 MAG 2001 IL CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 1842/97 della Corte d'Appello di Richiesta copia studio dal Sig. KRONOS NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 25/06/97 e per diritti L. 3000 depositata il 07/07/97 (R.G. 1747/96); 22.05.21 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Giuliano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LUCENTINI;
Richiesta copia studie dal Sig. ORD. GIOR udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il per diritti L. 3000 il 22.05.21 rigetto del ricorso. IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio FARRO dal Sig. 5000 per diritti L. il 6 SET 2001 - IL CANCELLIERE CANCELLE 1345403 €0,71 L1500 CANCELLER 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata nel dicembre 1987-gennaio 1988 EM D'NZ conveniva davanti al Tribunale di Napoli 1 Concetta Finizio e la sua compagnia d'assicurazioni r.c.a. SIDA s.p.a., chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale, allorché l'autovettura della Finizio, nella quale egli viaggiava quale trasportato, s'era scontrata con un'autovettura di proprietà della s.p.a. Impresa Unione. Radicatosi il contraddittorio, la SIDA, nell'opporsi alla domanda, chiamava in giudizio la società Impresa Unione, che si costituiva in giudizio. Qlucent Posta la compagnia in liquidazione coatta amministrativa, interrotto e riassunto il giudizio, si costituiva la s.p.a. Fondiaria, che assicurava la società Impresa Unione per la r.c.a. Istruita la causa, il Tribunale, nel disattendere ogni diversa istanza, dichiarava l'esclusiva responsabilità della Finizio, e per l'effetto condannava la SIDA in l.c.a. a pagare al D'NZ la somma di lire 10.800.000, oltre interessi. Impugnata la sentenza dal D'NZ, interveniva in causa la s.p.a. OV TI, quale cessionaria del portafoglio della SIDA. Dopodiché la Corte d'appello di Roma condannava quest'ultima a pagare al danneggiato la maggiore somma di lire 18.000.000, oltre interessi, in relazione al danno biologico, 3 al danno morale e alle spese vive, rispettivamente liquidate in lire 15.000.000, 2.000.000 e 1.000.000, confermando nel resto. Per la cassazione della sentenza la OV TI ha proposto ricorso. Resiste con controricorso il D'NZ, che a sua volta propone, contro la medesima sentenza, ricorso incidentale affidato ad un motivo illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Il ricorso principale è improcedibile, poiché, dopo la sua notifica, la OV TI omise di depositarlo nella qlucent Cancelleria della Corte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 c.p.c. (v. certificato negativo della Cancelleria 26 369 co. giugno 1998). Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 2043 e segg. c.c. in relazione all'art. 32 Costituzione, nonché omessa e/o insufficiente motivazione, il D'NZ si duole che il giudice del merito abbia negato ogni incidenza patrimoniale del danno estetico. Se, infatti, l'impugnata sentenza aveva accertato che le cicatrici residuate sul volto erano multiple ed estremamente deturpanti la fisionomia, tale pregiudizio non avrebbe dovuto essere considerato esclusivamente sub specie di danno biologico, poiché il danno al viso costituisce una limitazione alle 4 possibilità di lavoro e di guadagno anche per chi non eserciti particolari attività, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte. Osserva il Collegio. La Corte romana rigettò la domanda di risarcimento dello specifico danno patrimoniale, motivando che alle lesioni riportate dal D'NZ al volto, guarite in quindici giorni, erano residuate "cicatrici multiple estremamente deturpanti la fisionomia (vedi c.t.u.)" che erano inidonee ad incidere sulla "non capacità reddituale del danneggiato, poiché questi svolgeva un'attività lavorativa postulante un aspetto fisico privo di difetti", ed erano quindi da ricomprendere nell'ampia categoria del danno biologico, ove confluiscono il danno estetico e quello alla vita di relazione. "Nulla è invece dovuto all'appellante -soggiungeva poi quel giudice- per il dedotto, futuro intervento di chirurgia plastica, dal momento che siffatto intervento non risulta indispensabile per la modestia obbiettiva del pregiudizio estetico relativo alle lievi cicatrici residuate". Ora, questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato che il danno estetico, specie quello localizzato al viso, può ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto patrimoniale, allorché, pur determinando una strettamente così detta micropermanente sul piano strettamente biologico, eventualmente provochi negative ripercussioni non soltanto su una attività lavorativa già svolta, ma anche su un'attività 5 futura, precludendola rendendola di рій difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato e ad ogni altra utile circostanza particolare, si da non identificarsi nel danno biologico (in questo senso, Cass. 28 aprile 1997 n. 3635, Cass. 19 maggio 1989 n. 2409). Ebbene, se si pone l'accento sull'iniziale qualificazione delle cicatrici residuate sul volto del danneggiato -tali, cioè, da deturparne il volto-, il denunciato error iuris non parrebbe seriamente contestabile. Tuttavia, dalla trama argomentativa della decisione impugnata, complessivamente considerata, si trae che, in qlucent realtà, diverso fu il pensiero del giudice d'appello: il quale, altrimenti, non avrebbe finito col denegare il risarcimento del danno per il futuro intervento di chirurgia estetica sul rilievo dell'obbiettiva modestia del pregiudizio estetico conseguente alle cicatrice residuate, definite di lieve entità. I convincimento di quel giudice, in sostanza, ad li là di improprie espressioni utilizzate, va ricostruito nei seguenti termini: il consulente tecnico d'ufficio aveva ritenuto che le cicatrici sul volto del D'NZ fossero "estremamente deturpanti"; tali cicatrici, al contrario, davano luogo ad un pregiudizio estetico obbiettivamente modesto;
il danno era irrisarcibile, poiché quel lieve difetto fisionomico era sulla capacità lavorativa del insuscettibile d'incidere danneggiato. 1 0 Così intesa la sentenza, è chiaro che il giudice d'appello non violò gli indicati principi in tema di danno patrimoniale, ma anzi vi si conformò puntualmente. Il ricorso va, di conseguenza, rigettato. Nella ricorrenza di giusti motivi, si compensano fra le parti le spese del giudizio di cassazione. ал
P.Q.M.
principale riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso incidentate e rigetta quello incidentale, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 20 marzo 2001. IL NSIGLIEREaut hoooo IL PRESIDENTE F.F. 290000 Depositata in Cancellerie IL CANCELLIERE C1 21 MAG. 2001 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 LUG. 2001 Registrato in data: 32601 versate £. Serie 4 al n. 290.000 DU (lire p. Il Dirigento Area Pervizi O M E R (Q.ssa Maria Grazia HIPPO) esponsabile Servizo Atti Giudiziari (Dr. M. ACICHINI) 7