Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
Essendo il licenziamento un negozio unilaterale ricettizio, che ex art. 1334 cod. civ. produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto a cui è destinato, la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il potere di recesso, in forza del principio per cui ogni atto è soggetto alla legge vigente al momento del suo compimento , deve essere compiuta con riferimento al momento della comunicazione al destinatario della volontà con esso manifestata , per cui è inapplicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 223 del 1991 ai licenziamenti collettivi intimati in data anteriore all'entrata in vigore di detta legge.(Nella specie i lavoratori erano stati licenziati e contestualmente richiamati dalle ferie aventi scadenza successiva alla entrata in vigore della legge citata e la sentenza di merito, confermata dalla S. C., aveva ravvisato nella cessazione dell'attività aziendale la ricorrenza delle "esigenze eccezionali" che a norma del contratto collettivo legittimavano il richiamo anticipato dalle ferie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/1999, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVORRANO N. 12, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO RICCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SPES SPA in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI AZZARELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2472/95 del Tribunale di CATANIA, depositata il 10/11/95 R.G.N. 3690/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/5/98 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato RICCA;
udito l'Avvocato MARESCA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dello Stato Dott. FRANCO MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Catania, sezione distaccata di Belpasso, depositato il 9 gennaio 1992, il sig. SE AS conveniva in giudizio la società S.P.E.S. (Società Prodotti Semilavorati Estrusi) p.a. ed esponeva che, quale dipendente della stessa, era stato richiamato anticipatamente dalle ferie, stabilite per il periodo dal 5 al 31 agosto 1991, con telegramma del 7 agosto 1991, ed in questa stessa data era stato licenziato, unitamente agli altri dipendenti, per la messa in liquidazione della società datrice di lavoro. Deduceva che la convenuta aveva fraudolentemente eluso le garanzie di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223 costituite dalle preventive procedure di consultazione sindacale, richiamando dalle ferie e licenziando i dipendenti, in data successiva alla approvazione di tale legge, ma anteriore alla sua entrata in vigore;
che il richiamo dalle ferie era comunque illegittimo anche ai sensi della disciplina collettiva del settore, la quale escludeva altresì che il licenziamento potesse essere intimato durante le ferie, potendo esso avere comunque efficacia alla scadenza del periodo di preavviso;
e che il periodo di preavviso nella fattispecie era in ogni caso scaduto (sia a volerlo far decorrere dalla scadenza del periodo feriale sia dal 7 agosto 1991, data del licenziamento) in momento successivo alla entrata in vigore della citata legge n. 223 del 1991, la quale pertanto avrebbe dovuto essere applicata al licenziamento in questione. Il ricorrente osservava ancora che, in caso di inapplicabilità di detta legge, il licenziamento era comunque illegittimo per difetto di giustificato motivo oggettivo, non sussistendo una reale cessazione dell'azienda come complesso produttivo;
e chiedeva, quindi, declaratoria di illegittimità, nullità ed inefficacia del licenziamento stesso con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento dei danni.
Nel contraddittorio con la società convenuta, il Pretore rigettava la domanda.
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 10 novembre 1995, ha rigettato l'appello proposto dal lavoratore, confermando la decisione pretorile.
Osserva il giudice d'appello - per quanto rileva ai fini del presente giudizio di legittimità - che con provvedimento del 24 luglio 1991 il presidente del Tribunale di Brescia aveva posto in liquidazione la società SPES, nominando contestualmente il liquidatore (nella persona del dott. Ferruccio Barbi), il quale, subito dopo l'atto di insediamento, constatata la mancanza dei mezzi necessari alla continuazione sia pure provvisoria della attività produttiva e commerciale, aveva deciso di procedere alla immediata cessazione dell'attività aziendale;
che la concreta ed effettiva realizzazione di tale cessazione era poi agevolmente deducibile dall'avvenuto licenziamento (il 7 agosto 1991) di tutti i lavoratori dipendenti;
e che il carattere definitivo della suddetta cessazione era documentalmente provato dalla vendita ad una società messicana di tutta l'attrezzatura in uso nel complesso produttivo. Rileva inoltre il Tribunale che la cessazione di ogni attività da parte del datore di lavoro costituisce, per costante insegnamento giurisprudenziale, giustificato motivo oggettivo di licenziamento;
che, nel caso di specie, la stessa cessazione d'attività costituiva altresì fatto di tale gravità da integrare anche la esigenza eccezionale" alla quale la disciplina collettiva subordinava il richiamo anticipato dalle ferie dei lavoratori da parte del datore;
e che pertanto doveva ritenersi corretto l'operato del liquidatore della società che, dopo avere verificato la impossibilità di proseguire l'attività normale anche per un solo giorno, aveva richiamato dalle ferie i lavoratori e aveva pagato loro la quota di ferie non goduta.
Il Tribunale riconosce quindi la legittimità del licenziamento intimato senza preavviso, stante l'avvenuta accettazione e ricezione della relativa indennità sostitutiva da parte dei lavoratori;
e ritiene priva di fondamento la tesi del ricorrente secondo cui il decorso del periodo di preavviso avrebbe consentito il prolungamento del rapporto di lavoro fino alla entrata in vigore della legge n.223/1991, di maggior favore per i lavoratori. Sostiene essere comunque al riguardo irrilevante la pendenza del termine di preavviso, essendo il licenziamento, quale atto recettizio, produttivo di effetti nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario;
ed anche per tale ragione esclude la operatività nel caso di specie della detta legge (n.223 del 1991), la quale aveva peraltro trovato applicazione nei riguardi del ricorrente sul punto del favorevole trattamento di mobilità, in forza della norma transitoria di cui all'art. 22 settimo comma.
Il lavoratore, soccombente, chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte sorretto da due motivi, illustrati da memoria.
La società intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 2697 cod. civ., 3, 5 ed 11 legge n.604/1966, e 24 legge n. 223/1991 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (osservando in premessa, che punto nodale della controversia era dato dal fatto che la società SPES, dopo essersi messa in liquidazione per dar luogo alla cessazione dell'attività, aveva a tal fine richiamato i dipendenti dalle ferie per procedere al loro licenziamento pochi giorni prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, e ciò per sottrarsi alle disposizioni da questa stabilite). Censura la impugnata sentenza per avere affermato, in base ad argomentazioni apodittiche, la sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento quando era mancata la prova che al momento del licenziamento l'attività d'impresa fosse cessata, e facendo erroneamente coincidere il momento della messa in liquidazione della società con quello della cessazione della sua attività. Rileva che la messa in liquidazione della società non implica necessariamente la cessazione della sua attività; e che, nel caso di specie, la società non aveva offerto la prova che la cessazione dell'attività d'impresa e della organizzazione aziendale si fosse verificata al momento del licenziamento, prova che poteva invece farsi risalire all'udienza pretorile del 3 marzo 1993, quando il liquidatore aveva comunicato di avere ceduto a terzi le attrezzature aziendali.
Il motivo è infondato.
La motivazione enunciata dal Tribunale sul punto del giustificato motivo del licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 - questione distinta ed autonoma rispetto a quella dell'applicabilità della legge n. 223 del 1991 - appare adeguata e sufficiente avendo il detto giudice accertato, nella valutazione dei fatti a lui riservata, che il liquidatore della società aveva constatato, subito dopo il suo insediamento nella carica, "la mancanza dei mezzi necessari alla continuazione sia pure provvisoria dell'attività produttiva e commerciale", e che tale situazione aveva determinato la decisione di "procedere all'immediata cessazione dell'attività aziendale", la quale si era poi in effetti concretamente realizzata.
La detta circostanza della mancanza dei mezzi necessari per l'esercizio, pur provvisorio, dell'attività aziendale integra elemento di fatto - neppure del resto specificamente e direttamente fatto oggetto di censure in ricorso - la cui deduzione costituisce argomento idoneo e sufficiente a sorreggere l'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza, della avvenuta conseguente cessazione dell'attività dell'impresa.
Nè sono ravvisabili illogicità od incongruenze nella motivazione svolta dal Tribunale sul punto della relazione temporale tra la cessazione dell'attività d'impresa e la vendita, o cessione, delle strutture ed attrezzature aziendali. Giacché la anzidetta cessazione legittimamente può essere disposta, dal soggetto rappresentante l'impresa, allorquando questo, in base alla valutazione tecnica a lui rimessa siccome responsabile della stessa, riscontri il venire meno dei mezzi occorrenti, ed insieme della convenienza e della utilità, per la prosecuzione dell'attività aziendale: il che ben può avvenire in momento precedente quello della vendita o cessione a terzi dei beni aziendali, potendo tal momento richiedere, com'è logico, tempi tecnici diversi e successivi, anche al fine del reperimento del soggetto che, in maniera adeguata e conveniente, addivenga all'acquisizione.
Nel contempo va pure notato, per quanto è chiaramente evincibile dall'impugnata sentenza, che il giudice d'appello non ha fatto coincidere il momento della cessazione dell'attività d'impresa con quello della messa in liquidazione della società e che dunque non è incorso nell'"equivoco" che pure erroneamente lamenta il ricorrente:
avendo tal giudice, invece, correttamente identificato il giustificato motivo obiettivo di licenziamento, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, nell'avvenuta cessazione dell'attività
aziendale (e non già in quello della messa in liquidazione). 2.- Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e degli artt. 2109 cod. civ. e 3 legge n. 604/1966 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, lamenta la mancata applicazione da parte del Tribunale della legge n. 223 del 1991 in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, e quindi delle norme di questa legge che stabiliscono la obbligatorietà delle procedure di conciliazione sindacale, non osservato, nel caso di specie, dalla società datrice di lavoro, con conseguente nullità del licenziamento in esame. Deduce altresì, in relazione alle circostanze del richiamo del lavoratore dalle ferie e del suo contestuale licenziamento, l'erroneità della decisione impugnata nel ritenere che tale licenziamento fosse stato accettato "per facta concludentia" dal lavoratore con l'accettazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Sostiene la illegittimità del suddetto richiamo dalle ferie, per essere queste irrinunciabili, e prevedendo il contratto collettivo di categoria il richiamo anticipato dalle ferie nell'unica ipotesi, di "esigenze eccezionali", che non ricorreva nella specie. Deduce quindi la illegittimità del licenziamento intimato durante il periodo feriale, argomentando che, poiché nella specie questo periodo terminava il 1 settembre 1991, da ciò conseguiva la applicabilità al caso in esame della legge n. 223/1991, entrata in vigore prima di questa data, con la conseguente inefficacia e illegittimità del licenziamento per inosservanza delle procedure in essa previste.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Del tutto corretta è la motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso la applicabilità al caso di specie della legge n. 223 del 1991 per essere stato il licenziamento intimato prima della sua entrata in vigore (avvenuta il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, in data 27 luglio 1991: v. art. 10 dispos. sulla legge in gener.). Va al riguardo ricordato, quale argomentazione decisiva e assorbente d'ogni altra sul punto, quanto già da questa Corte affermato in questione analoga - se pure riferita all'entrata in vigore di altra legge, cioè della legge 11 maggio 1990 n. 108 - (v. Cass. 12 febbraio 1994 n. 1400), e va cioè ribadito, confermando le argomentazioni ivi diffusamente enunciate cui il Collegio ritiene dover aderire, che il licenziamento, essendo qualificabile come negozio unilaterale ricettizio, è assoggettato alla norma dell'art.1334 cod. civ., secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del soggetto cui sono destinati. Il licenziamento, pertanto, quale atto produttivo dell'estinzione del rapporto di lavoro, deve ritenersi posto in essere e perfezionato nel momento in cui il lavoratore riceve la relativa intimazione da parte del datore di lavoro. Sicché la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato, cioè a dire con riferimento al momento della comunicazione al destinatario della volontà con esso manifestata, e non già con riguardo, ove il licenziamento sia stato intimato con preavviso, al successivo momento della scadenza del preavviso stesso. Infatti la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del preavviso non implica un simmetrico differimento del momento in cui il negozio si perfeziona, nel qual momento si consuma il potere di recesso del datore di lavoro, restando di conseguenza esclusa - in forza del principio per cui ogni atto è soggetto alla legge vigente al momento del suo compimento ("tempus regit actum") - la possibilità di valutare la validità dell'atto stesso alla stregua di norme non ancora entrate in vigore al suddetto momento di perfezionamento.
Va poi rilevato, sul punto dell'anticipato richiamo dalle ferie dei lavoratori, che, al riguardo, il Tribunale ha operato una valutazione di fatto, e quindi attinente al merito della causa, nell'accertare la ricorrenza nel caso di specie della condizione stabilita dal contratto collettivo per la legittimità del suddetto richiamo anticipato, quella cioè della sussistenza di "esigenze eccezionali". Detta valutazione, adeguatamente motivata e sorretta da considerazioni rispondenti a logica, risoltasi nell'affermare che la cessazione dell'attività imprenditoriale costituiva fatto di tale gravità da integrare, oltre che giustificato motivo oggettivo di licenziamento, anche la suddetta eccezionale esigenza per il richiamo dalle ferie - la cui fruizione presuppone, com'è ovvio, la permanenza e la prosecuzione nel corso delle stesse del rapporto di lavoro -, appare oggetto di censure non ammissibili in questa sede di legittimità: consistendo tali censure sostanzialmente nella critica e nel dissenso rispetto all'apprezzamento di fatto operato dal giudice del merito, accompagnati dalla prospettazione dell'interpretazione delle norme collettive in materia quale dalla stessa parte ritenuta corretta e convincente, ma non idonea ad integrare - com'è noto - valido motivo di ricorso riconducibile alla previsione dell'art. 360 c.p.c. Le considerazioni sin qui svolte superano ed assorbono le ulteriori censure pure sviluppate nel motivo in esame.
3.- Il ricorso, in conclusione, dev'essere rigettato. La particolarità della fattispecie giustifica, peraltro, la compensazione tra le parti (ex art. 92 capov. c.p.c.) delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, il 28 maggio 1998.