Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/1999, n. 1711
CASS
Sentenza 1 marzo 1999

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Essendo il licenziamento un negozio unilaterale ricettizio, che ex art. 1334 cod. civ. produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto a cui è destinato, la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il potere di recesso, in forza del principio per cui ogni atto è soggetto alla legge vigente al momento del suo compimento , deve essere compiuta con riferimento al momento della comunicazione al destinatario della volontà con esso manifestata , per cui è inapplicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 223 del 1991 ai licenziamenti collettivi intimati in data anteriore all'entrata in vigore di detta legge.(Nella specie i lavoratori erano stati licenziati e contestualmente richiamati dalle ferie aventi scadenza successiva alla entrata in vigore della legge citata e la sentenza di merito, confermata dalla S. C., aveva ravvisato nella cessazione dell'attività aziendale la ricorrenza delle "esigenze eccezionali" che a norma del contratto collettivo legittimavano il richiamo anticipato dalle ferie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/1999, n. 1711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1711
    Data del deposito : 1 marzo 1999

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