Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2000, n. 154
CASS
Sentenza 14 novembre 2000

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L'esercizio del servizio di cd. "taxi acqueo" nella laguna di Venezia in assenza della licenza comunale prescritta dalla legge regionale del Veneto 3 dicembre 1993 n. 63 e dal regolamento del Comune di Venezia 23 dicembre 1994 n. 239, non integra più il reato di cui all'art. 1231 cod. nav.(inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) a seguito della entrata in vigore della legge 7 dicembre 1999 n. 472 (interventi nel settore dei trasporti) il cui art. 27 dispone che le violazioni alla disciplina della navigazione interna stabilità dalle regioni non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2000, n. 154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 154
    Data del deposito : 14 novembre 2000

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