Sentenza 14 novembre 2000
Massime • 1
L'esercizio del servizio di cd. "taxi acqueo" nella laguna di Venezia in assenza della licenza comunale prescritta dalla legge regionale del Veneto 3 dicembre 1993 n. 63 e dal regolamento del Comune di Venezia 23 dicembre 1994 n. 239, non integra più il reato di cui all'art. 1231 cod. nav.(inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) a seguito della entrata in vigore della legge 7 dicembre 1999 n. 472 (interventi nel settore dei trasporti) il cui art. 27 dispone che le violazioni alla disciplina della navigazione interna stabilità dalle regioni non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2000, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Presidente del 14/11/2000
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO est. Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI Consigliere N. 3835
3. Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 2425/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica di Venezia, nel procedimento penale
contro
LO AB, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 16.4.1999 dal pretore di Venezia. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - AB LO veniva rinviato a giudizio davanti al pretore di Venezia per rispondere dei seguenti reati: a) art. 1231 cod. nav. per aver condotto un'imbarcazione tipo taxi, effettuando a scopo di lucro il trasporto di persone, senza esser munito dei titoli professionali prescritti per la condotta del mezzo, e con natante non abilitato all'esercizio della navigazione di un servizio pubblico non di linea per trasporto di persone;
b) art. 1216 cod. nav. per aver impiegato in un servizio di trasporto pubblico non di linea, a scopo di lucro, il natante predetto, risultato non idoneo ne' abilitato a svolgere il suddetto servizio. Fatti accertati a Venezia il 14.5.1996. In esito all'istruttoria dibattimentale, il pretore, con sentenza del 16.4.1999, assolveva il LO da entrambe le imputazioni con la formula "perché i fatti non sussistono".
In ordine al reato sub a) osservava che il LO era risultato in possesso dei titoli professionali prescritti per la condotta dell'imbarcazione, mentre non poteva qualificarsi titolo professionale l'autorizzazione per l'esercizio di taxi acqueo rilasciata dal comune in base alla legge della Regione Veneto n.63/1993, la cui mancanza - peraltro - non era stata contestata dal pubblico ministero.
In ordine al reato sub b), il giudice rilevava che l'imbarcazione de qua risultava iscritta nel relativo registro navale (ex art. 146 cod. nav.) e munita di licenza di navigazione (ex art. 153 cod. nav.),
sicché - come ha precisato sul punto Cass. Sez. Un. 24.6.1998, RI - il fatto che fosse utilizzata per il trasporto lucrativo di terzi, anziché per finalità diportistiche, non poteva integrare il contestato reato di cui all'art. 1216 cod. nav.. 2 - Avverso la sentenza assolutoria ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso la pretura, deducendo violazione o erronea applicazione della norma incriminatrice. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa suprema corte, ormai consolidata dopo la citata sentenza RI delle sezioni unite, secondo la quale la mancanza dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di taxi acqueo integra il reato di cui all'art. 1231 cod. nav.. Inoltre, replicando al rilievo critico accennato nella sentenza pretorile, precisa che il difetto di titoli professionali, genericamente contestato nel capo di imputazione, si riferisce evidentemente alla mancanza della predetta autorizzazione comunale.
Motivi della decisione
3 - In ordine al reato di cui all'art. 1231 cod. nav. (capo a) della rubrica), va preliminarmente rilevato che, dopo l'emanazione della sentenza impugnata (16.4.1999), e dopo le note sentenze RI e TO rese nella soggetta materia dalle sezioni unite di questa corte (rispettivamente in data 24.6.1998 e 30.6.1999), è entrata in vigore la norma di cui all'art. 27 della legge 7.12.1999 n. 472 (relativa a interventi nel settore dei trasporti), la quale testualmente dispone:
"le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'art 105, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'art. 1231 del codice della navigazione".
Sembra evidente che, a seguito dell'autorevole interpretazione giurisprudenziale che includeva nella sanzione penale prevista dall'art. 1231 cod. nav. anche la violazione delle norme stabilite in tema di navigazione interna dalle regioni - e in particolare dalla Regione Veneto che, con la legge regionale 30.12.1993 n. 63, prescrive la necessità di un'autorizzazione comunale per esercitare servizi di trasporto pubblico non di linea - il legislatore nazionale ha voluto espressamente escludere dall'area della predetta sanzione penale la violazione della normativa regionale. Per effetto della nuova norma, quindi, la condotta di chi conduce un taxi acqueo nella laguna veneziana senza esser munito della licenza comunale, prescritta dall'art. 4 della legge regionale n. 63/1993, sarà soggetta alle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge regionale, ma esula dal reato contravvenzionale previsto dall'art.1231 cod. nav.. Al fine di mantenere il rilievo penale della condotta, si potrebbe obiettare che l'art. 27 della legge 472/1999 esclude dall'ambito delle violazioni alle norme sulla sicurezza della navigazione punite dall'art. 1231 solo le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'art. 105, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 112/1998; e che detta disciplina è distinta dalla materia della sicurezza della navigazione interna, che l'art. 104, lett. t) dello stesso decreto mantiene nella sfera di competenza dello Stato. Con la ovvia conseguenza che la violazione delle norme sulla sicurezza (tra le quali rientra secondo la giurisprudenza delle sezioni unite anche quella regionale che disciplina l'esercizio del servizio di taxi acqueo) continuerebbe a essere punita dall'art. 1231 cod. nav.. Ma a ben guardare l'obiezione non può essere accolta. Anzitutto perché nel genus della "disciplina della navigazione interna" rientra logicamente anche la species della "sicurezza della navigazione interna". In secondo luogo perché questa tesi finisce per essere incompatibile con la stessa giurisprudenza delle sezioni unite, che pure per altro verso utilizza laddove conclude per la integrazione del reato di cui all'art. 1231 cod. nav... In sintesi, questa giurisprudenza ha affermato che a) la legge della Regione Veneto n. 63 del 30.12.1993, che all'art. 4 prescrive la licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi acqueo, attiene alla materia della sicurezza della navigazione, penalmente sanzionata dall'art. 1231 c.n. (Sez. Un. n. 8485 del 20.7.1998, ud. 24.6.1998, P.M. in proc. RI, rv. 210925); b) detta legge regionale poteva disciplinare la materia della sicurezza, perché, se è vero che l'art. 104 lett. t) del D.lgs. n. 112/1998 mantiene allo Stato la competenza sulla sicurezza della navigazione, è anche vero che ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso decreto le norme di questo non possono essere interpretate nel senso di attribuire allo Stato funzioni già conferite alle regioni dalla normativa previgente: e per l'appunto il previgente D.P.R. 24.7.1977 n. 616 delegava alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna (art. 86) (Sez. Un.n. 13 del 3.9.1999, ud. 30.6.1999, TO). In altri termini - secondo una corretta lettura di quest'ultima sentenza - lo Stato sin dal 1977 ha delegato alle regioni ai sensi del secondo comma dell'art. 117 Cost. una competenza legislativa complementare o integrativa o attuativa in materia di sicurezza della navigazione interna (che si affianca alla competenza legislativa concorrente o ripartita che spetta direttamente alle regioni a statuto ordinario nelle materie tassativamente elencate nel primo comma dell'art. 117 Cost.). Come si vede, presupposto della giurisprudenza delle sezioni unite, e in particolare della sentenza TO, è che, per quanto riguarda la ripartizione delle funzioni tra Stato e regioni, non esiste distinzione entro l'ambito della navigazione interna, giacché la distinzione tra la generica "disciplina" e una specifica materia della "sicurezza", che sembrerebbe desumersi dal combinato disposto dell'art. 104 lett. t) e 105, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 112/1998, resta travolta per effetto dell'art. 1, comma 4, il quale, vanificando l'apparente differenziazione dell'art. 104, mantiene alle regioni anche la materia della sicurezza così come delegata dall'art. 86 del D.P.R. 616/1977. Per quest'ultima ragione, proprio per effetto dell'interpretazione sistematica adottata dalla sentenza TO, il rinvio che l'art. 27 legge 472/1999 fa alla competenza regionale ex art. 105, comma 2, lett. d) D.Lgs. 112/1998, deve intendersi comprensivo anche alla competenza regionale ex art. 86 D.P.R. 616/1977 (recuperato appunto attraverso la mediazione dell'art. 1, comma 4).
Orbene, l'anzidetta obiezione verrebbe a ripristinare una distinzione funzionale tra disciplina della navigazione interna e sicurezza della navigazione interna, che la giurisprudenza di questa corte ha ritenuto superata sotto il profilo ermeneutico. Invero, l'interprete non può unificare le due materie per assoggettare alla sanzione penale dell'art. 1231 c.n. la disciplina regionale relativa alla sicurezza della navigazione interna, e poi differenziarle nuovamente quando il legislatore vuole espressamente sottrarre quella disciplina regionale alla norma incriminatrice del codice. Seguendo l'interpretazione qui criticata si finirebbe in sostanza per configurare la norma dell'art. 27 come inutiliter data. Tenendo ferma l'interpretazione di queste sezioni unite, in conclusione, si deve affermare che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 27 legge 7.12.1999 n. 472, l'esercizio di un servizio di taxi acqueo senza la licenza comunale prescritta dall'art. 4 della legge regionale del Veneto n. 63 del 30.12.1993 non integra più il reato di cui all'art. 1231 cod. nav.. Per quanto riguarda la fattispecie concreta, il capo a) dell'imputazione contestava genericamente al LO la mancanza dei titoli professionali per condurre l'imbarcazione tipo taxi. Il pretore, con motivazione incensurabile in questa sede, e specificamente non censurata dal ricorrente (che si limita a dedurre violazione di legge penale), ha accertato che l'imputato era in possesso dei titoli professionali prescritti dal codice della navigazione (art. 134). Mentre per quanto riguarda la mancanza della licenza comunale (che il p.m. intendeva includere nella più generale mancanza di titoli professionali) il fatto - per effetto dello ius superviens - non è preveduto dalla legge come reato.
Per questo capo, la sentenza va quindi annullata senza rinvio, modificando la formula assolutoria.
4 - Quanto al reato di cui all'art. 1216 cod. nav., contestato al capo b) della rubrica per navigazione senza abilitazione, basta osservare che il pretore ha accertato, con motivazione incensurabile e non censurata in questa sede, che l'imbarcazione condotta dal LO era iscritta nel registro navale (ex art. 146 c.n.) ed era munita di licenza di navigazione (ex art. 153 c.n.); mentre per quanto riguarda la mancanza della licenza comunale prescritta dalla legge regionale n. 63/1993, essa - come ha chiarito perspicuamente la citata sentenza RI - non può configurare il reato di cui all'art. 1216 c.n., che punisce solo la navigazione senza i requisiti di navigabilità prescritti dal codice.
Sul punto, quindi, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all'imputazione di cui all'art. 1231 cod. nav. (capo a) della rubrica) perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001