Sentenza 19 aprile 1999
Massime • 1
Con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato addetti alla liquidazione o revisione di pratiche aggiuntive negli uffici amministrativi e retribuiti con il sistema del cottimo, un diritto all'adeguamento di tale corrispettivo alle variazioni legislativamente disposte per il lavoro straordinario è configurabile, in relazione alla disciplina di cui al d.P.R. n. 1188 del 1977 e alla relativa distinzione fra lavoro straordinario e lavoro a cottimo, solo nel caso in cui le prestazioni lavorative predette si siano svolte oltre l'orario normale, oppure nel caso in cui la parametrazione della retribuzione a cottimo al compenso per lavoro straordinario sia stata disposta dal datore di lavoro nell'ambito di un suo potere discrezionale (come nella specie riconosciuto dal giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C. e avente ad oggetto prestazioni svoltesi fino al 1986, sulla base della valutazione delle circolari emanate in materia e della costante determinazione del compenso di cottimo in relazione al valore orario dello straordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/1999, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PR IA SS, RI FE, SI IA DI, RE IL ES, DU AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AGRI 1, presso, lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3466/90 del Tribunale di GENOVA, depositata il 06/11/90 R.G.N. 10516/89;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/98 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato MASSIMO OZZOLA per delega Avv. VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con ricorsi separatamente proposti al Pretore di Genova la sig. IA AS TO e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, tutti dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, esponevano: che avevano reso, nel periodo dal I gennaio 1979 al 31 dicembre 1986 prestazioni di cottimo analiticamente indicate;
che per tale tipo di lavoro l'Ente aveva sempre liquidato antecedentemente al 1979 un compenso direttamente connesso ai valori dello straordinario;
che dal 1979 aveva conteggiato tali compensi con riferimento alle retribuzioni antecedenti alla legge 6 febbraio 1979 n.42 sul presupposto erroneo che detta legge, pur avendo previsto l'adeguamento dei compensi anche sul lavoro straordinario, avrebbe abrogato il meccanismo di calcolo previsto dal D.P.R. n.1188/77 senza prevederne uno sostitutivo;
che quanto esposto valeva a fortiori per il ricorrente UT che rivendicava gli adeguamenti anche sul lavoro straordinario prestato. Ciò premesso i ricorrenti chiedevano il pagamento delle differenze retributive indicate in ciascun ricorso.
Riuniti i ricorsi, il Pretore con sentenza del 25 maggio 1989 li rigettava.
Avverso la decisione di primo grado i lavoratori proponevano appello al Tribunale di Genova che, con sentenza non definitiva limitata all'an debeatur depositata il 6 novembre 1990, seguita dalla sentenza definitiva depositata il 21 novembre 1994, lo accoglieva. Rilevato che nessuna contestazione era stata mossa in primo grado in ordine alle affermazioni svolte in fatto dai ricorrenti e che l'ente si era limitato a confutare in diritto la tesi ex adverso sviluppata della necessità dell'adeguamento dei valori dello straordinario anche dopo l'abrogazione del D.P.R. 1188/77, negando la rivalutazione dell'istituto riflesso il cottimo) attraverso la negazione della rivalutazione di quello base (lo straordinario) e, in subordine, contestando l'esattezza dei conteggi ed eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti fatti valere dai dipendenti, il Tribunale riteneva accertato che il metodo adottato sin dal 1960 per la retribuzione a cottimo per il lavoro di liquidazione e revisione di pratiche aggiuntive negli uffici amministrativi dell'Ente, era quello del cosidetto "tempo standard" in base al quale veniva stabilito un tempo forfettizzato e standarizzato per l'esecuzione di una determinata quantità di prodotto;
il lavoratore percepiva così la paga oraria pattuita non in riferimento al tempo effettivamente lavorato bensì in relazione al tempo standard corrispondente al prodotto realizzato e le pratiche liquidate oltre un certo numero venivano retribuite utilizzando come base di calcolo il valore orario dello straordinario previsto per i diversi profili professionali dei dipendenti, sicché ad ogni variazione dello straordinario corrispondeva una variazione della tariffa di cottimo;
tale sistema era rimasto invariato sino al 1979 allorché l'Ente Ferrovie aveva congelato lo straordinario, con conseguente congelamento del compenso per il cottimo. Ripeteva, pertanto, il Tribunale che i problemi da risolvere erano quelli della legittimità del congelamento dei valori dello straordinario attuato nel 1979 e il fondamento della pretesa alla rivalutazione del cottimo in conseguenza della rivalutazione dello straordinario. Sotto il primo profilo osservava che il meccanismo di calcolo dello straordinario previsto dal D.P.R.1188/77 era applicabile anche dopo l'introduzione dei nuovi criteri d'inquadramento del personale attuati con la legge n. 42 del 1979 in assenza di qualsiasi norma che, sino all'entrata in vigore del contratto collettivo del 1987, avesse sostituito tale meccanismo di calcolo o ne avesse previsto l'abrogazione ; sotto il secondo profilo il Tribunale osservava che sebbene per legge fosse attribuita alla Direzione Generale di disciplinare l'istituto del cottimo, non poteva ritenersi che l'Ente, una volta esercitato il suo potere di autoregolamentazione, comunicato ai destinatari e da questi accettato, fosse svincolato dal mantenimento delle determinazioni adottate che avrebbero potuto essere modificate solo per una nuova situazione sopravvenuta o per altre ragioni (peraltro non allegate dall'Ente appellato).
Per la cassazione della sentenza del Tribunale propone ricorso la società Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi p.a., fondandolo su tre motivi.
I lavoratori resistono con controricorso.
Motivi della decisione
Va anzitutto esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso sollevata dai resistenti sul falso presupposto che la società Ferrovie dello Stato non avesse provveduto ad impugnare tempestivamente la sentenza non definitiva decisa dal Tribunale di Genova il giorno 11 ottobre 1990, passata così in giudicato. In effetti dall'esame del verbale dell'udienza 23 maggio 1991 - prima udienza successiva a quella in cui era stato letto il dispositivo della sentenza non definitiva - l'appellante soccombente aveva provveduto a proporre riserva di ricorso per cassazione, evitando il passaggio in giudicato della sentenza stessa, poi ritualmente impugnata insieme a quella definitiva. Col primo motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art.1 comma 5, D.P.R.16 settembre 1977 n.1188, nonché degli artt. 2099,2100, 2101 e 2108 c.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32,33,34,35 legge I febbraio 1970 n.34, omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione in un punto decisivo della controversia, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che il lavoro a cottimo si svolgeva nel normale orario di lavoro;
richiamava la giurisprudenza di questa Corte che aveva ritenuto, con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato retribuiti col sistema del cottimo misto, che il diritto all'adeguamento di tale corrispettivo alle variazioni legislativamente disposte per il lavoro straordinario era configurabile solo nel caso in cui le prestazioni lavorative si fossero svolte oltre l'orario normale, attesa la netta distinzione, posta dalla disciplina civilistica (art.2100 e 2108 c.c.) e da quella del settore ( in particolare art.2 D.P.R. 16 settembre 1977 n.1188) fra lavoro straordinario, retribuito a tempo, e lavoro a cottimo, la cui retribuzione viene ragguagliata ai risultati conseguiti;
censurava, inoltre, la sentenza impugnata per aver affermato che la sostanziale identità fra prestazione a cottimo e lavoro straordinario era provata dal nesso di collegamento, risultante da reiterate circolari delle Ferrovie, fra i due trattamenti economici, assimilabilità che era stata esclusa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.n. 8100/92, 4638/92); affermava che non aveva alcun pregio il richiamo ad un uso normativo aziendale, non solo non provato e non rinvenibile nelle circolari del Direttore Generale indicate nella sentenza impugnata, ma che, in ogni caso, tale uso avrebbe potuto regolare solo in via sussidiaria materia disciplinata da legge.
Il motivo è infondato.
È vero che con numerose decisioni questa Corte ha escluso, attesa la diversità - riconosciuta, del resto anche nella sentenza impugnata - tra gli istituti del cottimo e del lavoro straordinario, la possibilità di determinare il compenso per il primo in base ai criteri previsti per la determinazione del compenso per il secondo (v. Cass.24 febbraio 1997 n. 1681, 5 agosto 1994 n. 7287, 3 marzo 1994 n. 2101). Ma nella medesima materia è stato precisato che il diritto all'adeguamento del corrispettivo è configurabile o nei casi in cui le prestazioni lavorative a cottimo si siano svolte oltre l'orario normale (Cass. 24 febbraio 1997 n. 1681, 7 febbraio 1997 n. 1162, 25 febbraio 1995 n. 2218) o anche nell'ipotesi in cui la parametrazione della retribuzione a cottimo del compenso per il lavoro straordinario sia stata disposta dal datore di lavoro nell'ambito di un suo potere discrezionale (Cass.16 novembre 1995 n. 11856, 4 giugno 1992 n. 6814, 8 maggio 1992 n. 5463). Il Tribunale, nell'accogliere la domanda dei lavoratori ha privilegiato la seconda possibilità ammessa da questa Corte, ritenendo che l'adeguamento del compenso per il lavoro a cottimo svolto oltre un certo limite, a quello previsto per il lavoro straordinario, fosse stata disposta dallo stesso datore di lavoro nell'esercizio del suo potere discrezionale riconosciutogli prima dall'art.40 della legge 31 luglio 1957 n.685 e poi dall'art. 35 della legge 11 febbraio 1970 n.34, norme che demandavano alle unilaterali determinazioni della Direzione Generale delle Ferrovie l'intera disciplina del cottimo.
In particolare i giudici di secondo grado hanno rilevato che il fatto storico dell'avvenuta costante determinazione del compenso del cottimo mediante l'utilizzazione come base di calcolo dei valori orari fissati per il lavoro straordinario non era stato contestato nella memoria di costituzione in primo grado dell'Ente convenuto ed aveva trovato conferma nel libero interrogatorio del rappresentante dello stesso ente che aveva dichiarato che l'attività di liquidatore svolta dai ricorrenti veniva retribuita a cottimo per le pratiche liquidate oltre il numero di 260 mensili, mediante forfettizzazione del tempo assegnato ad ogni tipo di pratica e utilizzando, come criterio di calcolo, i valori orari dello straordinario: sicché ad ogni variazione di questi ultimi conseguiva la variazione del compenso del cottimo, secondo un sistema in vigore sin dal 1960 e rimasto invariato. Il Tribunale ha rilevato che tale metodo trovava conferma in alcune circolari emanate via via nel tempo che prevedevano espressamente l'aumento del compenso di cottimo in relazione alla rivalutazione dello straordinario;
e anche laddove le circolari che disciplinavano il cottimo non facevano espresso riferimento ad un aumento del compenso del cottimo in relazione al valore orario dello straordinario, il criterio sopra descritto doveva ritenersi confermato in quanto non erano stati utilizzati metodi diversi nel calcolo del cottimo ma era stata egualmente applicata la regola della determinazione della tariffa del cottimo sulla base del valore orario dello straordinario. Osservava il Tribunale che una volta esercitato il potere discrezionale attribuito dalla legge alla Direzione Generale nella scelta del metodo di calcolo per il compenso del cottimo, e comunicato ai destinatari che lo avevano accettato, tale determinazione non poteva non vincolare il soggetto che aveva in tal modo autoregolamentato il proprio potere e soltanto una nuova situazione sopravvenuta od altre ragioni (neppure allegate dall'Ente appellato) potevano consentirne una modificazione. La lucida motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto precisa applicazione della giurisprudenza di questa Corte, non meritano, dunque, le censure della ricorrente sia perché non vi è stata alcuna assimilazione del cottimo al lavoro straordinario, sia perché la determinazione del compenso del cottimo, secondo i metodi sopra indicati, è avvenuta, secondo un accertamento di fatto adeguatamente e logicamente motivato e privo di errori giuridici, per determinazione della stessa ricorrente in base a poteri attribuiti da precise disposizioni di legge, richiamate dal Tribunale, alla Direzione Generale in materia di disciplina del cottimo. Col secondo motivo la società, ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.4 D.P.R.16 settembre 1977 n.1188 e dell'art.1 L.n.42/1979, errata carente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) con riferimento alla richiesta del dipendente RM UT che aveva chiesto l'adeguamento del compenso per lo straordinario prestato, osservando che gli aumenti previsti sulle retribuzioni o stipendi dei dirigenti dell'amministrazione dello Stato a decorrere dal primo febbraio 1981 non incidevano ai fini della determinazione del lavoro straordinario di altre categorie.
Anche tale motivo infondato.
Questa Corte ha statuito che ai fini della determinazione dello straordinario dei ferrovieri mentre non si doveva tener conto dell'aumento concesso dalla legge 11 luglio 1980 la cui non computabilità era specificamente prevista dalla stessa legge doveva invece tenersi conto, in difetto di contraria disposizione, degli ulteriori aumenti stabiliti con decorrenza dal primo febbraio 1991 (cioè dalla data indicata in ricorso) dal d.
1.6 giugno 1981 convertito dalla legge 6 agosto 1981 n.432, nonché dalla successiva legge 20 novembre 1982 n.681 (v., tra le tante, Cass.23 luglio 1996 n. 6614; 4 febbraio 1997 n. 1028). Col terzo motivo di ricorso, infine, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.2948 e 2937 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. omessa motivazione circa un punto fondamentale della controversia la ricorrente rileva che il Tribunale aveva deciso la controversia senza tener conto che all'udienza del 28 gennaio 1993 i lavoratori avevano aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellato in relazione ai crediti maturati nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso di primo grado.
Questo motivo è fondato ed è meritevole di accoglimento. Risulta dal verbale dell'udienza del 28 gennaio 1993 che i lavoratori personalmente hanno rinunciato alla parte della domanda relativa alle competenze coperte dalla dedotta prescrizione e pertanto la pronuncia del Tribunale doveva riguardare soltanto i crediti maturati nel quinquennio antecedente la notifica dei ricorsi di primo grado. In conclusione il primo ed i secondo motivo di ricorso vengono rigettati mentre viene accolto il terzo. La causa va quindi rinviata ad altro giudice, individuato nel Tribunale di Chiavari che, in relazione al motivo accolto, dovrà accertare l'entità delle somme spettanti ai resistenti. Lo stesso Tribunale provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Chiavari.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999