CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2026, n. 21467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21467 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 6 ottobre 2025 del Tribunale di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a LO AL con la sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. commesso in Catania in data 13 settembre 2017, sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 28 ottobre 2024 ed irrevocabile in data 29 marzo 2025. Il AL -motivava il Giudice dell'esecuzione l'ordinanza impugnata- aveva riportato, per delitto, una precedente condanna a pena detentiva nella misura di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa ed il Giudice che aveva emesso la sentenza del 28 ottobre 2024 non ne aveva conoscenza in quanto, pur essendo la sentenza divenuta irrevocabile, non risultava iscritta nel certificato del casellario. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21467 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 27/03/2026 2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia del condannato, Avv. Marcello Morano denunciando la erronea applicazione della legge penale e la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 comma 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 164 comma 4 e 168 comma 3 cod. pen. Il ricorrente evidenzia che non ha mai avuto contezza della sentenza n. 5051/2025 pur essendo stato dichiarato formalmente assente e che non è mai stato dato avviso della fissazione dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. non essendovi la prova non solo che l'avviso relativo al decreto di fissazione per l'udienza decisiva del 6 ottobre 2025 sia andato regolarmente a buon fine, ma neppure che ne sia stata curata la notifica. Evidenzia il ricorrente, altresì, che il Giudice dell'esecuzione ha omesso di accertare se i precedenti ostativi risultassero docunnentalmente al Giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, omettendo anche di accertare se in sede di cognizione fossero state effettuate ulteriori notifiche presso i luoghi in cui si erano invano tentate le precedenti, nei luoghi e nei modi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., prima di dichiarare la irreperibilità dell'imputato. Lamenta il ricorrente che il divario temporale ultra-quinquennale intercorso tra la prima sentenza di condanna a pena sospesa (ex art. 444 cod. proc. pen.) e quella di cui è stata disposta la revoca (sentenza del 26 ottobre 2024 divenuta definitiva in data 29 marzo 2025), nonché la conseguente "prognosi fausta" della personalità del prevenuto prevista dall'art. 164, comma 1, cod. pen., assumono una importanza dirimente per l'annullamento del provvedimento. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, ETTORE PEDICINI, concludeva per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018 Cc., Rv. 274556-01). 3. L'ordinanza impugnata ha effettivamente violato i parametri di riferimento. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento 2 per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, [...], Rv. 233317; Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008, [...], Rv. 239994). Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4. 4. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio sull'istanza del Procuratore della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena e l'ordinanza emessa in data 6 ottobre 2025 all'esito del procedimento, illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetta da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato (recte del condannato) e l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. 5. Consegue, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così è deciso, 27 marzo 2026 /
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a LO AL con la sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. commesso in Catania in data 13 settembre 2017, sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 28 ottobre 2024 ed irrevocabile in data 29 marzo 2025. Il AL -motivava il Giudice dell'esecuzione l'ordinanza impugnata- aveva riportato, per delitto, una precedente condanna a pena detentiva nella misura di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa ed il Giudice che aveva emesso la sentenza del 28 ottobre 2024 non ne aveva conoscenza in quanto, pur essendo la sentenza divenuta irrevocabile, non risultava iscritta nel certificato del casellario. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21467 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 27/03/2026 2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia del condannato, Avv. Marcello Morano denunciando la erronea applicazione della legge penale e la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 comma 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 164 comma 4 e 168 comma 3 cod. pen. Il ricorrente evidenzia che non ha mai avuto contezza della sentenza n. 5051/2025 pur essendo stato dichiarato formalmente assente e che non è mai stato dato avviso della fissazione dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. non essendovi la prova non solo che l'avviso relativo al decreto di fissazione per l'udienza decisiva del 6 ottobre 2025 sia andato regolarmente a buon fine, ma neppure che ne sia stata curata la notifica. Evidenzia il ricorrente, altresì, che il Giudice dell'esecuzione ha omesso di accertare se i precedenti ostativi risultassero docunnentalmente al Giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, omettendo anche di accertare se in sede di cognizione fossero state effettuate ulteriori notifiche presso i luoghi in cui si erano invano tentate le precedenti, nei luoghi e nei modi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., prima di dichiarare la irreperibilità dell'imputato. Lamenta il ricorrente che il divario temporale ultra-quinquennale intercorso tra la prima sentenza di condanna a pena sospesa (ex art. 444 cod. proc. pen.) e quella di cui è stata disposta la revoca (sentenza del 26 ottobre 2024 divenuta definitiva in data 29 marzo 2025), nonché la conseguente "prognosi fausta" della personalità del prevenuto prevista dall'art. 164, comma 1, cod. pen., assumono una importanza dirimente per l'annullamento del provvedimento. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, ETTORE PEDICINI, concludeva per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018 Cc., Rv. 274556-01). 3. L'ordinanza impugnata ha effettivamente violato i parametri di riferimento. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento 2 per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, [...], Rv. 233317; Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008, [...], Rv. 239994). Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4. 4. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio sull'istanza del Procuratore della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena e l'ordinanza emessa in data 6 ottobre 2025 all'esito del procedimento, illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetta da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato (recte del condannato) e l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. 5. Consegue, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così è deciso, 27 marzo 2026 /