Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
In base all'art. 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - che stabilisce che in nessun caso le regioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neo - costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali e prevede la creazione di apposite gestioni a stralcio, poi sostituite (ai sensi dell'art. 2, quattordicesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) da gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, i quali agiscono come organi delle regioni - è realizzata una successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle unità sanitarie locali soppresse; ne consegue che, ove tale successione avvenga in corso di causa, la legittimazione a proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti della USL soppressa spetta, secondo i principi sanciti dall'art. 111 cod. proc. civ. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, non già alla AUSL subentrante (che non succede nel rapporto), bensì alla regione, anche se la gestione liquidatoria non sia stata ancora costituita. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto esclusa la legittimazione della AUSL subentrante a proporre appello avverso la sentenza di primo grado pronunciata contro la USL soppressa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 8586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8586 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IRADIT SRL, in persona del suo amministratore p.t. Dott. Enrico Picchietti, domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BELLESI ANTONIO, con studio in 57127 LIVORNO VIALE ITALIA, N. 211, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA USL/6 LIVORNO, REGIONE TOSCANA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 08710/99 proposto da:
DIRETTORE GENERALE AZD USL/6 LIVORNO, nella sua qualità di commissario liquidatore della soppressa Unità Sanitaria Locale n. 13 - Area Livornese, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 16, presso lo studio dell'avvocato NANIA ROBERTO, che lo difende unitamente all'avvocato GRASSI STEFANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
IRADIT SRL;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n^. 25740/01 proposto da:
REGIONE TOSCANA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE, 43, presso l'Avvocato FABIO LORENZONI che unitamente agli avvocati VITO VACCHI, ENRICO BALDI, giusta la difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
IRADIT SRL, ASL/6 LIVORNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 177/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, seconda sezione civile emessa il 2/12/97, depositata il 16/02/98; RG. 902 + 947/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato ANTONIO BELLESI;
udito l'Avvocato MARIO LORIA (per delega Avv. Fabio Lorenzoni);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbiti quelli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 1986, la s.r.l. RA, premesso di aver svolto attività convenzionata a favore dell'USL n. 13 di Livorno e che l'ente, ai sensi degli accordi nazionali succedutisi (13 febbraio 1981/14 ottobre 1984) avrebbe dovuto liquidare le relative competenze entro la seconda metà del mese successivo a quello di competenza ma che ciò non era avvenuto, avendo l'USL sistematicamente corrisposto in ritardo gli emolumenti;
ciò premesso evocò in giudizio davanti al Tribunale di Livorno la predetta USL, chiedendone la condanna alla corresponsione di L. 17.776.412, per interessi relativi al periodo maggio 1981 - dicembre 1985, nonché, ex art. 1224 c.c., il risarcimento del maggior danno che indicò in L. 118.076.000, alla stregua degli interessi passivi corrisposti a enti bancari, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla domanda al saldo.
Si costituì l'USL n. 13 Livorno che contestò preliminarmente la propria carenza di legittimazione per prestazioni precedenti al 31 dicembre 1982, competente all'erogazione all'epoca essendo la Regione Toscana;
nel merito osservò che gli importi capitali dovuti erano stati corrisposti regolarmente ne' l'attore aveva mai contestato la tardività o costituito in mora l'ente, negando comunque la spettanza della rivalutazione;
debitamente autorizzata, evocò in giudizio la Regione Toscana - avendo il G.I. ritenuto ex art. 107 c.p.c. opportuna la partecipazione al giudizio di tale ente - chiedendo che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva nel periodo maggio - dicembre 1982, tenuta al pagamento nel periodo essendo la predetta Regione. Questa, a sua volta, si costituì, chiedendo il rigetto di ogni domanda in quanto infondata ed invocando, altresì, la prescrizione quinquennale. Con sentenza in data 17 gennaio 1995, il Tribunale di Livorno riconobbe il diritto dell'RA ai danni da ritardato adempimento ai sensi degli accordi nazionali ed, alla stregua dell'art. 1224, 1 e 2 comma, c.c., poiché, con l'art. 46 L. Reg. Toscana n. 68/1980 era stata data facoltà all'USL, su richiesta del creditore, di effettuare i pagamenti al di lui domicilio e quindi in fattispecie di ritardo nel pagamento, si versava in ipotesi di "mora ex re" ai sensi dell'art. 1219 c.c., non essendo necessario uno specifico atto di costituzione in mora. Condannò, quindi, l'USL al pagamento della somma di L. 235.797.801, a titolo di interessi moratori e svalutazione monetaria per il periodo maggio 1981 - settembre 1991, oltre interessi legali su tale somma dal settembre 1991 al saldo ed al relativo pagamento. Ritenne anche fondata la richiesta della convenuta di manleva, nei confronti della Regione Toscana, fino al dicembre 1982; peraltro, essendo stata eccepita ritualmente la prescrizione, maturata dal novembre 1981, limitò la condanna della Regione medesima al periodo maggio - novembre 1981, con compensazione delle spese relative.
Tale decisione venne appellata in via principale dalla Regione Toscana, mentre separato appello propose anche l'Azienda USL, 6 di Livorno succeduta per legge all'USL 13. Riuniti gli appelli e costituitasi l'RA che chiese l'integrale conferma della sentenza gravata, la Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata in data 16 febbraio 1998, ritenuta l'inesistenza nella specie di mora ex re e difettando atti idonei alla costituzione in mora antecedenti alla citazione, accolse il primo motivo dell'appello proposto dall'appellante incidentale e, per l'effetto, respinse la domanda proposta dalla società RA, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi del predetto appellante, nonché l'appello proposto dalla Regione Toscana.
Per la cassazione della suindicata sentenza la società RA ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'Azienda USL 6 di Livorno, in persona del direttore generale, quale commissario liquidatore della soppressa USL 13, che ha, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato avverso la medesima sentenza.
Con ordinanza in data 18 giugno 2001, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Toscana, già parte nei giudizi di primo e secondo grado. A ciò ha provveduto tempestivamente la società RA, con atto notificato in data 7/10 settembre 2001. La Regione Toscana ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale.
La società RA e l'azienda USL 6 di Livorno hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta, preliminarmente, la riunione dei tre ricorsi, trattandosi di impugnazioni proposte contro la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente, lamentando violazione dell'art. 6 L. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dell'art. 111 c.p.c., deduce, in buona sostanza, il difetto di legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado, da parte dell'Azienda USL 6 di Livorno, in quanto, in virtù dell'art. 6 della legge n. 724/1994, relativamente alle posizioni debitorie facenti capo originariamente alle soppresse USL, si era determinata - conformemente del resto alla consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità - una sorta di successione ex lege delle Regioni nei relativi rapporti debitori, con conseguente applicazione della disciplina dell'art. 111 c.p.c.. Viceversa, nonostante una precisa eccezione in tal senso sollevata dalla ricorrente, la corte di appello aveva omesso di dichiarare il difetto di legittimazione ad processum della ASL n. 6, con conseguente inammissibilità dell'appello da quest'ultima proposto.
La censura è fondata.
Va, in primo luogo, posta in luce l'assoluta irrilevanza della circostanza evidenziata dai resistenti, secondo cui il motivo in esame dovrebbe ritenersi ininfluente, posto che la sentenza del tribunale di Livorno fu appellata anche dalla Regione Toscana. Invero, quest'ultima ha impugnato la suindicata sentenza non quale successore a titolo particolare della soppressa USL 13 di Livorno, ma soltanto per la parte della sentenza medesima relativa alla propria condanna, a titolo di manleva, nei confronti della USL medesima. Tanto premesso, è noto che l'inquadramento normativo della materia in esame è il seguente: a) il d.lgs.30 dicembre 1992 n. 502 ha realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle USL e l'istituzione della Aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
b) la legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 6, comma 1, dispone testualmente che "in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente ne' indirettamente i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime "; c) la successiva legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 2, comma 14, dispone, altresì, che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 sono trasformate in gestioni liquidatorie".
Alla stregua di tale complesso di disposizioni normative, questo Supremo Collegio, con giurisprudenza ormai consolidata, è pervenuta alle seguenti conclusioni: 1) nelle ipotesi come quella in esame, non trattasi di successione in universum ius, perché, in caso di fusione od incorporazione tra enti pubblici, atteso che tale successione non si verifica per il solo fatto della soppressione degli enti assorbiti, ove la legge preveda una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante (S.U. n. l989/l997); 2) se tale successione avvenga nel corso di una causa avente uno dei suddetti rapporti, si applicano i principi stabiliti dall'art. 111 c.p.c., con prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, salva sempre la possibilità per il successore a titolo particolare di intervenire nel giudizio o di essere chiamato in causa;
3) avendo la gestione - stralcio delle USL prolungato la soggettività degli enti soppressi, durante la fase di liquidazione, la legittimazione processuale e specificamente ad impugnare una sentenza resa nei confronti dell'ente assorbito appartiene all'organo di rappresentanza della gestione stralcio medesima (cfr., da ultimo, S.U. 26 febbraio 1999, n. 102);
4) cessata la fase della liquidazione, la legittimazione processuale compete alla Regione, giammai al nuovo ente costituito in sostituzione delle USL.
Orbene, tali essendo gli indiscutibili principi di diritto in subiecta materia, nella fattispecie in esame, atteso che il giudizio risulta promosso dall'attuale ricorrente nei confronti della USL 13 di Livorno, condannata con la sentenza di primo grado, il relativo appello (incidentale) avverso la medesima sentenza è stato proposto dalla ASL 6 di Livorno, mentre, invece, doveva essere dichiarato inammissibile. Infatti, ad avviso della Corte, ininfluente appare la circostanza che, al momento della proposizione del gravame, la Regione Toscana aveva solo provveduto, con la legge regionale 29 giugno 1994 n. 49, a sopprimere le USL ed a costituire le nuove aziende ospedaliere, mentre l'ufficio gestione stralcio per la liquidazione di tutti i rapporti economici relativi alle gestioni finanziarie precedenti al 31 dicembre 1994 delle Unità Sanitarie Locali comprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende fu costituito solo con la legge regionale n. 75 del 21 ottobre 1997. Ciò per un duplice ordine di motivi.
a) In primo luogo, va sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la richiamata sentenza 1989/ 1997 hanno statuito che: "non meriti consenso l'orientamento giurisprudenziale che, configurando l'avvicendamento delle neocostituite Aziende unità sanitarie locali alle precedenti USL come un fenomeno di successione in universum ius delle une rispetto alle altre (Cass. 11 novembre 1996, n. 9842), ne desume la legittimazione delle prime ad impugnare la sentenza resa nei confronti delle seconde, soppresse nelle more. Al riguardo deve notarsi innanzitutto come un fenomeno siffatto, in ipotesi di fusione o incorporazione fra enti pubblici non si realizza per il solo fatto della soppressione degli enti assorbiti, ove la legge preveda, come nella specie una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, almeno fino a quando la gestione - stralcio non sia definitivamente e formalmente chiusa con apposito provvedimento: in tal caso, la legittimazione processuale e specificamente quella per l'impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti dell'ente assorbito appartiene pur sempre all'organo di rappresentanza della gestione - stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria". Sottolinea, altresì, la menzionata sentenza delle S.U.: "che, in tale avvicendamento non siano riconoscibili i connotati propri di una successione universale. Le disposizioni normative sopra riportate hanno chiaramente individuato nella regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali. Ai sensi della legge n. 724 del 1994, le istituite aziende non subentrano affatto nei rapporti obbligatori di cui erano titolari le soppresse USL, mentre, con la prevista "gestione a stralcio", si è realizzato lo scopo, incompatibile con l'ipotesi della successione universale, di tenere separata l'attività di accertamento delle obbligazioni che si riferiscono alle cessate USL, da quella relativa alle neocostituite ASL. Con la legge n. 549 del 1995 è stata operata la trasformazione delle "gestioni a stralcio" in "gestioni liquidatorie". Queste ultime vengono amministrate dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rispetto ai quali sono appunto le regioni i soggetti titolari del potere-dovere di attribuire le funzioni di "commissari liquidatori": in buona sostanza, essi svolgono, su mandato dell'ente territoriale, compiti non limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui passivi, ma estesi all'amministrazione e liquidazione della situazione debitoria, attraverso la fase dell'accertamento, cioè della ricognizione delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nei confronti delle USL alla data del 31 dicembre 1994. La funzione di commissario liquidatore da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie locali è, dunque, prevista nell'interesse e per conto della regione, agendo essi in qualità di organi di tale ente, laddove nessuna disposizione autorizza a ritenere che sia stato attuato anche un trasferimento alle neocostituite aziende degli obblighi già attribuiti alla stessa regione per il pagamento dei debiti delle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali". Tali principi sono stati di recente ribaditi da un ulteriore sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1237 del 30 novembre 2000), la quale ha posto in luce, tra l'altro, "che è stata realizzata una sorta di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL, successione che, sopravvenuta in corso di causa, ha determinato la legittimazione ad agire o contraddire della regione stessa, secondo i principi sanciti dall'art. 111 c.p.c., per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, non anche la legittimazione dell'azienda sanitaria, subentrata nello svolgimento dei compiti propri dell'USL".
Orbene, partendo da tale principio, che deve trovare ulteriore conferma nella specie, appare evidente che, essendo la regione l'ente che succede per legge nei debiti delle soppresse USL ed essendo i direttori delle gestioni stralcio o liquidatorie delle ASL nient'altro che organi della regione medesima, ne consegue che, intervenuta una sentenza di condanna nei confronti di una USL e, quindi, la soppressione dell'USL medesima, l'unico ente legittimato a proporre impugnazione avverso tale sentenza non possa che essere la regione, anche nell'ipotesi, come quella in esame, in cui le gestioni stralcio o liquidatorie delle ASL non siano state ancora costituite da un'apposita legge regionale. Deve, infatti, escludersi, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo cui in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle ASL medesime "i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali") che le ASL siano legittimate a proporre impugnazione avverso le sentenze di condanna emesse nei confronti delle USL medesime, anche nell'ipotesi, come quella della fattispecie in esame, in cui non erano state ancora costituite, nel momento in cui poteva proporsi l'impugnazione medesima, le gestioni stralcio o liquidatorie delle USL, istituite in effetti solo con Legge Regione Toscana 21 ottobre 1997, n. 75. Invero, osserva la corte, siffatta circostanza, contrariamente a quanto dedotto dal P.G. in sede di discussione, non può determinare la legittimazione delle ASL ad impugnare le sentenze emesse a carico delle USL, atteso che le ASL per legge non succedono giammai nei rapporti processuali relativi ai crediti e debiti delle soppresse USL. Nella predetta ipotesi, l'alternativa posta dalla giurisprudenza di questa corte (gestioni liquidatorie delle ASL ovvero Regione) ai fini del soggetto legittimato a proporre l'impugnazione avverso le sentenze di condanna delle USL soppresse, non si pone, nel senso che, essendo intervenuta la soppressione delle USL e non essendo stata creata la gestione liquidatoria dell'ASL, solo la Regione è legittimata a proporre l'impugnazione medesima.
b) In secondo luogo, è noto come sia orientamento costante di questo Supremo Collegio quello secondo cui, stante il carattere imperativo della legislazione statale di cui alla menzionata legge n. 724 del 1994, l'interpretazione delle normativa regionale in subiecta materia, debba essere effettuata nel senso di preferire quella interpretazione che "consenta di affermare la coerenza dell'ordinamento, tenuti presenti anche i limiti del potere legislativo regionale tra cui, per quel che interessa in questa sede, il rispetto dei principi delle c.d. grandi riforme" (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2032; cfr., da ultimo, 14974/2001). Ciò del resto conformemente a quanto sancito anche dal giudice delle leggi con la sentenza n. 89 del 2000, secondo cui l'art. 6 della legge statale n. 724 del 1994, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, si pone per la finalità perseguita, "in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con le norme principio che connotano il settore dell'organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i debiti ed i crediti delle soppresse USL. Nella specie, l'art. 23 della legge Regione Toscana 29 giugno 1994, n. 29 vigente nel momento in cui fu emessa la sentenza del primo grado di condanna della USL 13 di Livorno a favore della società IRADIT, ed ancora per tutta la durata del termine utile ai fini della proposizione dell'appello avverso la medesima sentenza - dopo avere statuito che "le unità sanitarie locali di nuova istituzione operano dal 1 gennaio 1995" (comma 1) e che "ciascuna delle unità sanitarie locali subentra, alla data del 1 gennaio 1995, alle Unità Sanitarie locali costituite.... nel rispettivo ambito territoriale" (comma 2), dispone al comma 3, che: "Il subentro di cui al comma 2 opera agli effetti dei rapporti attivi e passivi, del personale, del patrimonio, nonché ad ogni altro effetto, con esclusione dei rapporti di tesoreria e di quanto non compatibile con il nuovo ordinamento". Orbene, siffatta riserva consente di interpretare tale disposizione della legge regionale toscana suindicata nel senso che, quando è intervenuta la disposizione di cui all'art. 6 della legge statale n. 724/l994, quest'ultima ha trovato immediata applicazione nell'ambito della Regione Toscana, atteso che la legge regionale non era ostativa, avendo, anzi, la stessa espressamente fatto salvi i principi del nuovo ordinamento in materia sanitaria.
Pertanto, conformemente a quanto dedotto dalla ricorrente, deve ritenersi che legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno era, nel caso di specie, unicamente la Regione Toscana, non anche l'Azienda USL 6 di Livorno, posto che, nel momento in cui fu pronunziata la sentenza di primo grado, l'USL 13 di Livorno era stata soppressa, mentre non sussisteva ancora, stante la mancata istituzione della gestioni stralcio e/o liquidatorie delle unità sanitarie soppresse, il prolungamento della soggettività giuridica dell'ente soppresso.
Da quanto precede consegue che, previo assorbimento dei residui motivi del ricorso principale, nonché del ricorso incidentale della Azienda USL 6 di Livorno (posto che tale ricorso era condizionato all'accoglimento in particolare del secondo motivo del ricorso principale della IRADIT) e del ricorso incidentale della Regione Toscana, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, anche per l'esame dell'appello principale proposto dalla Regione Toscana, appello che è stato ritenuto assorbito dalla sentenza della corte distrettuale per effetto del rigetto della domanda proposta dall'odierna ricorrente.
Il giudice di rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i residui motivi del medesimo, nonché i ricorsi incidentali, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 7 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002