Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 8586
CASS
Sentenza 14 giugno 2002

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In base all'art. 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - che stabilisce che in nessun caso le regioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neo - costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali e prevede la creazione di apposite gestioni a stralcio, poi sostituite (ai sensi dell'art. 2, quattordicesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) da gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, i quali agiscono come organi delle regioni - è realizzata una successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle unità sanitarie locali soppresse; ne consegue che, ove tale successione avvenga in corso di causa, la legittimazione a proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti della USL soppressa spetta, secondo i principi sanciti dall'art. 111 cod. proc. civ. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, non già alla AUSL subentrante (che non succede nel rapporto), bensì alla regione, anche se la gestione liquidatoria non sia stata ancora costituita. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto esclusa la legittimazione della AUSL subentrante a proporre appello avverso la sentenza di primo grado pronunciata contro la USL soppressa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 8586
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8586
    Data del deposito : 14 giugno 2002

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