Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3085
CASS
Sentenza 4 marzo 2002

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L'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di un rappresentante (tutore o curatore) provvisorio, e non anche a quelle colpite da incapacità naturale ma non interdette o inabilitate.

L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 prevede la concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dei quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di un'assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Pertanto, è in funzione di tali presupposti che viene compiuto l'accertamento giudiziario in caso di richiesta del riconoscimento del relativo diritto, senza che la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione reso alla stregua del procedimento ex art. 712 e segg. cod. proc. civ. assuma alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3085
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3085
    Data del deposito : 4 marzo 2002

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