Sentenza 4 marzo 2002
Massime • 2
L'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di un rappresentante (tutore o curatore) provvisorio, e non anche a quelle colpite da incapacità naturale ma non interdette o inabilitate.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 prevede la concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dei quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di un'assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Pertanto, è in funzione di tali presupposti che viene compiuto l'accertamento giudiziario in caso di richiesta del riconoscimento del relativo diritto, senza che la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione reso alla stregua del procedimento ex art. 712 e segg. cod. proc. civ. assuma alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IM AR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 51/99 del Tribunale di POTENZA, depositata il 19/01/99 R.G.N. 858/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lagonegro, depositato il 17 maggio 1994, RI IN, premesso di avere espletato senza esito positivo il prescritto iter amministrativo al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento ex legge 30 marzo 1971 n. 118 e legge 11 febbraio 1980 n. 18, chiedeva il riconoscimento del diritto a detta indennità
con la condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione dei ratei scaduti ed al rimborso delle spese di giudizio. Costituitosi, il Ministero convenuto chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del ricorso o la sua inammissibilità e, comunque, pronunciarsi il rigetto della domanda.
In esito all'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la fondatezza della pretesa della ricorrente, il Pretore, con sentenza del 19 marzo 1996, accoglieva la domanda parzialmente, riconoscendo il diritto dalla IN all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal febbraio 1995, anziché dall'epoca della istanza amministrativa. Avverso tale sentenza, il Ministero dell'Interno proponeva appello con ricorso depositato il 16 maggio 1996.
Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata chiedeva il rigetto del gravame.
Con sentenza del 19 gennaio 1999, l'adito Tribunale di Potenza, disposta la rinnovazione della consulenza tecnica, rigettava l'appello.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con sei motivi. La IN non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) e motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), evidenziando come il ricorso introduttivo del giudizio contenzioso fosse stato proposto direttamente dalla parte, RI IN, nonostante l'avvenuto accertamento, da parte del Tribunale di Potenza, del diritto della stessa IN all'indennità di accompagnamento a causa del deficit psichico riscontrato (costituito da stato demenziale senile). Pertanto, considerato che a causa del deficit psichico la parte non sarebbe in grado di compiere gli atti quotidiani, ne discendeva la nullità del rapporto processuale avendo la IN, affetta da incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante. Ne discendeva altresì la nullità della procura ad agire in quanto rilasciata da incapace assoluto con ripercussione sulla decisione del Tribunale intervenuta nel giudizio de quo, anch'essa affetta da nullità.
I motivi, da trattarsi congiuntamente, per la loro stretta connessione, sono infondati.
Infatti, come questa Corte Suprema ha più volte affermato, l'articolo 75 cod. proc. civ., indicando le persone processualmente incapaci, si riferisce alle persone legalmente incapaci e non pure a quelle colpite da incapacità naturale non ancora interdette o inabilitate cioè si riferisce ad una posizione giuridica e non ad una condizione fisico-psichica. Occorre, pertanto, che sia stata emessa una sentenza di interdizione o di inabilitazione o che sia stato nominato all'incapace un rappresentante (tutore o curatore) provvisorio (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152; Cass. 3 dicembre 1994 n. 10425). Applicando tali principi al caso di specie, deve, dunque, escludersi la dedotta incapacità processuale della intimata e la conseguente nullità del rapporto processuale e della sentenza.
Con gli ultimi tre motivi, il ricorrente denuncia, subordinatamente ed in via alternativa, violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 295 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nullità del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.), nonché motivazione omessa su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Assume in proposito il Ministero che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto della accertata patologia psichica, risolvendosi in un accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, sarebbe inammissibile, in quanto non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini del richiesto beneficio, ma sarebbe dovuto discendere da un apposito giudizio camerale, ai sensi degli artt. 712 e ss. c.p.c. Anche tale censura è priva di fondamento.
Invero - come è noto -, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Pertanto, è in funzione di tali presupposti che viene effettuato l'accertamento giudiziario, onde la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione reso alla stregua del procedimento ex art. 712 e ss. c.p.c. non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto.
Il ricorso ve, quindi, rigettato. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2002