Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
Non integra il reato di esercizio abusivo di una professione la presentazione al cliente di un preventivo di parcella, trattandosi non già di un atto espressivo della competenza e del patrimonio di conoscenze tutelati dal legislatore attraverso l'individuazione della professione protetta, ma solo di un atto conseguente ed utile a quello tipico abusivamente posto in essere, che non assume autonomo rilievo qualora l'attività illecita non sia connotata da continuità e professionalità.
Commentario • 1
- 1. Esercizio abusivo della professionehttps://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 10 ottobre 2022
L'esercizio abusivo della professione è quel reato commesso, ad esempio, dall'odontotecnico il quale provveda direttamente all'istallazione di una protesi dentaria oppure che rilevi le impronte dentarie di un paziente, in quanto tali operazioni, comportando manovre all'interno del cavo orale della persona, sono di esclusiva competenza del medico odontoiatra. Molto frequente, nella prassi, l'ipotesi appena illustrata: basti pensare all'episodio accaduto ad Imperia lo scorso 24 maggio 2022, che ha visto coinvolto un odontotecnico il quale da anni ormai operava abusivamente tra Torino e Imperia, svolgendo l'attività professionale riservata al medico odontoiatra. A seguito di una indagine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2014, n. 7086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7086 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
7 0 86 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/02/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente- N.156 ANTONIO AGRO' Dott. - Consigliere - Dott. LUIGI LANZA REGISTRO GENERALE N. 50277/2013 - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI Dott. ANGELO CAPOZZI - Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BR RE N. IL 22/03/1957 avverso la sentenza n. 20/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del 24/04/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio GALASS che ha concluso per l'au the nte seure o ro delle suukun on viste delle pure - Rijetso nel resto. per il 1° episodio, preseritis, in sostine Aw. CHIARIELLO P. Udito, per la parte civile, l'Avv Elizebelle Busuioche è rupertate elle мишига rate ed allo sta serthe.Systate Udit i difensor Avv. h Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con sentenza del 24.4.2013 la Corte di appello di Trento a seguito di gravame interposto dall'imputato BR RE avverso la sentenza emessa il 28.6.2012 dal Tribunale di Rovereto in parziale riforma della predetta sentenza dichiarava condonata parte della pena inflitta e la rideterminava nel resto, confermando nel resto la sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilità del predetto imputato in ordine al reato di cui agli artt. 81 c.p.- 348 c.p. perché, senza essere iscritto nell'albo professionale dei geometri, assumeva l'incarico di progettare la costruzione di due edifici e, dopo aver eseguito i relativi elaborati tecnici presentava al committente un preventivo di parcella, così esercitando abusivamente la libera professione di geometra.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo:
2.1. violazione ex art. 606 lett.b) c.p.p. per omessa declaratoria di prescrizione della condotta di assunzione dell'incarico, estinta alla data del 1.4.2013. 2.2. omessa motivazione in relazione alla prova della mancata conoscenza da parte della persona offesa della non iscrizione dell'imputato all'albo dei geometri e della esecuzione degli elaborati tecnici sulla base della comunicazione del geom. ALBERTI al collegio dei geometri in data 29.1.2007, risultando la sentenza immotivatamente resa sulla base della sola deposizione della persona offesa EMANUELLI, radicalmente incompatibile con le informazioni rese dall'ALBERTI congruenti con la documentazione in atti.
2.3. mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla audizione del geom. ALBERTI, non trattandosi di prova manifestamente superflua ed essendosi violati gli artt. 190 e 495 c.p.p.. 2.4. mancanza di motivazione in relazione alla revoca della ordinanza di ammissione del teste ALBERTI, emessa senza contraddittorio.
2.5. insussistenza del reato in relazione alla richiesta di pagamento della parcella che non costituisce in alcun modo esercizio della professione di geometra.
2.6.omessa motivazione in ordine alla dedotta eccessività della pena.
2.7.omessa applicazione dell'indulto alla condotta di predisposizione dei progetti, avvenuta prima del 2 maggio 2006 e senza che abbia rilievo la в loro presentazione presso l'ente pubblico, neanche contestata. 1 2.8.omessa motivazione in ordine alla sussistenza del danno all'immagine subito dal collegio dei geometri desunto tautologicamente dalla deposizione del teste Tamanini.
2.9.omessa motivazione in ordine alla sussistenza del danno subito da EMANUELLI, affermato solo sulla base della esigenza del predetto di sostenere ulteriori spese rivolgendosi ad altro professionista.
3. La parte civile ha depositato memoria controdeducendo in ordine ai motivi di ricorso proposti.
4. Il ricorso è solo in parte fondato.
5. Il primo motivo deve essere considerato congiuntamente al quinto ed al settimo motivo avendosi riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato ed alla sua consumazione e, quindi, al decorso della prescrizione.
6. Ritiene il Collegio che mentre l'accettazione dell'incarico ed il suo espletamento mediante la redazione e produzione degli elaborati tecnici quest'ultima necessaria estrinsecazione della prima (Sez. 6, - Sentenza n. 12890 del 04/05/2000 Rv. 217433 Imputato: Fiorentini.) - secondo una connotazione abituale che il delitto de quo>> può assumere, costituisce un'unica condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 348 c.p., esuli da questa fattispecie la produzione della parcella nei confronti del cliente.
7. Invero, a questo ultimo riguardo, ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo della professione, il compimento di atti strumentalmente connessi agli atti tipici della professione non assume rilievo in assenza dei caratteri della continuità e della professionalità (Sez. 6, Sentenza n. 26829 del 05/07/2006 Rv. 234420 Presidente: Lattanzi G. Estensore: Di Casola C. Relatore: Di Casola C. Imputato: Russo e altro.); segnalandosi la rilevante differenza tra atti tipici ed ad atti a questi solo conseguenti ed utili ( Sez. 6, Sentenza n. 17702 del 03/03/2004 Rv. 228472 Imputato: Bordi).
8. Cosicchè la presentazione della parcella al cliente non costituisce atto tipico espressivo della competenza e del patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l'individuazione della professione protetta ma soltanto atto conseguente ed utile a quello tipico abusivamente posto in essere.
9. Orbene, alla stregua della operata qualificazione delle condotte Я contestate, il reato deve ritenersi consumato fino alla data della presentazione del progetto presso l'ente pubblico, avvenuta il 4 maggio 2006. La prescrizione ordinaria è di anni cinque e quella massima è di 2 anni sette e mesi sei, alla quale va aggiunto il periodo di sospensione dal 15.3 al 10.5.2012 per adesione del difensore all'astensione degli avvocati dalle udienza. Pertanto, il fatto si è prescritto alla data del 29.12.2013. 10. Il secondo, terzo, quarto e sesto motivo sono assorbiti dalla declaratoria di prescrizione. 11. L'ottavo motivo è infondato. Va premesso che anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca (Sez. L, Sentenza n. 22396 del 01/10/2013 Rv. 627860). Nella specie il riferimento alla testimonianza del presidente dell'ordine dei geometri è valutata dalla Corte e correttamente considerata alla base del ritenuto danno all'immagine dell'ente rappresentato conseguente alla attività abusiva svolta dall'imputato. 12. Parimenti infondata è la nona censura in ragione della corretta considerazione del danno conseguente ai ritardi nella presentazione dei progetti ed all'ulteriore esborso conseguente all'affidamento ad altri dell'incarico. 13. In conclusione, non sussistendo le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato, ferme restando le statuzioni civili. 14. Al parziale accoglimento del ricorso dell'imputato consegue la compensazione tra le parti delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Ritenuta l'unicità del reato nelle condotte contestate annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Dichiara compensate le spese di questo giudizio tra le parti. Così deciso in Roma, 5.2.2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi | DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB 2014 E ERTY 3 IL FUNZIONARIO BIUDIZIARIO Pieta Esposito T R O C