Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 20 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 76, 101 (recte: 101, secondo comma), 111, secondo comma, e 117 (recte: 117, primo comma,) della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 14, (recte: 14, terzo comma,) lettera c), del Patto internazionale sui diritti civili e politici - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in …
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Il principio di diritto In tema di gestione illecita di rifiuti, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è applicabile quando il pericolo per l'ambiente risulta modesto, l'origine dei materiali è limitata e la condotta non ha determinato un'effettiva compromissione del bene tutelato. Tribunale di Nola, 2 gennaio 2024, n. 1606. La sentenza integrale Tribunale Nola, 02/01/2024, n.1606 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto di citazione a giudizio emesso dal GIF presso il Tribunale di Nola, erano citati a giudizio dinanzi a questo Tribunale RU. ed altri (…) per rispondere del reato così come indicato nella formulazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2017, n. 27752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27752 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
27752-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 09.05.2017 Dott.ssa Mariastefania DI TOMASSI Presidente SENTENZA - Consigliere - Dott. Vincenzo SIANI N. 517/2017 Dott.ssa Monica BONI - Consigliere - Dott. Stefano APRILE - Rel. Consigliere - REGISTRO Dott. Alessandro CENTONZE Consigliere - GENERALE N. 47199/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN TI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 15 giugno 2015 pronunciata dal Tribunale di Brindisi;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Rosario Tarantola, in sostituzione dell'avv. Rosario Almiento, che ha concluso l'accoglimento del ricorso. 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Brindisi ha condannato AN ME alla pena di euro 667 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 3 del citato articolo e delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato ha proposto appello avverso detta sentenza e la Corte d'appello di Lecce con ordinanza del 21 ottobre 2016 lo ha qualificato come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
2. AN ME, a mezzo del difensore avv. Rosario Almiento, lamenta l'insussistenza della responsabilità in ragione del giustificato motivo, riferito in sede dibattimentale dal padre dell'imputato, e della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo all'atto del sequestro del coltello, nonché il mancato proscioglimento a norma dell'articolo 131-bis cod. pen., l'errata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e chiede, infine, la restituzione di quanto in sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, unicamente con riguardo alla non punibilità a norma dell'articolo 131-bis cod. pen.. 2. Va, innanzitutto, rilevato che la censura attinente alla responsabilità dell'imputato è inammissibile laddove introduce argomentazioni di merito attinenti alla valutazione della prova che sono precluse in sede di legittimità. Sotto lo stesso profilo è infondata la censura concernente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato poiché esse attengono al giustificato motivo dedotto dallo stesso all'atto del controllo, allorquando il medesimo, non avendo ancora dedotto un motivo non giustificato, non era sottoposto alle indagini. La qualifica di persona sottoposta alle indagini è derivata proprio dalla mancata allegazione di un motivo che giustificasse il porto del coltello in luogo pubblico. La censura cade, dunque, su un aspetto irrilevante perché non è quanto ha detto l'imputato in quella sede a essere stato utilizzato quale dimostrazione della sua responsabilità, ma il fatto che, nell'immediatezza, non abbia fornito alcuna accettabile giustificazione. Dato a fronte del quale più che plausibilmente sono state ritenute inattendibili le dichiarazioni, affatto tardive, rese dal padre nel corso del dibattimento, all'evidente scopo di tentare di aiutare il figlio. 3. È fondato, invece, il motivo attinente al difetto di punibilità a norma dell'art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale di Brindisi, esaminando la specifica questione sollecitata dalla difesa, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità, affermando che: in presenza di una positiva e codificata previsione normativa di espressa punibilità delle ipotesi di lieve entità, l'applicazione della novella del 2015 finirebbe per prosciugare del tutto l'ambito di operatività dell'art. 4, comma 3, seconda parte, I. cit., rivelandosi alla stregua di una inammissibile interpretatio abrogans della stessa». Deve, innanzitutto, essere ricordato il principio espresso da Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594; secondo l'indicata pronuncia in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett. I), cod. proc. pen.». In forza di tale principio, è stata riconosciuta la possibilità per la Corte di cassazione di accertare d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, la sussistenza della indicata causa di non punibilità nel giudizio di legittimità, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti. La valenza dell'indicato principio non può essere limitata al caso in cui la sentenza impugnata sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28. A tale proposito, è opportuno segnalare il recente orientamento di legittimità secondo il quale «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere 3 キ rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine>> (Sez. 6, Sentenza n. 7606 del 16/12/2016 dep. 2017, Curia, Rv. 269164).
3.1. Tanto premesso, il caso oggetto del giudizio rientra a fortiori nel perimetro di applicazione nel giudizio di legittimità dell'articolo 131-bis cod. pen.. Infatti, nel caso in esame la pronuncia impugnata non solo è stata assunta sotto il vigore della novella, ma anche esaminato, su richiesta dell'imputato, la possibilità di procedere all'applicazione dell'istituto introdotto all'art. 131-bis cod. pen.. Il Tribunale di Brindisi ha, però, compiuto un errore di diritto, avendo escluso l'applicabilità dell'istituto in discorso in presenza di una fattispecie incriminatrice che prevede una particolare ipotesi attenuata che, secondo il giudice di primo grado, sarebbe incompatibile con l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tale affermazione appare in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità, dovendosi fare riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590: ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» e allo spirito della norma secondo la quale la disposizione del primo comma di applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante» (art. 131-bis, comma quinto, cod. pen.), tanto che se ne deduce che le ipotesi attenuate sono incluse a fortiori nell'ambito di applicazione. Appare perciò corretto concludere che, in applicazione della regola fissata dall'art. 129 cod. proc. pen., in presenza di un ricorso ammissibile, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata dalla Corte di cassazione, anche se non accolta nel corso del giudizio di merito, quando i 4 + presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano, quindi, necessari ulteriori accertamenti in fatto. La pronuncia in sede di legittimità, invece, non sarà possibile quando occorrano ulteriori indagini di merito o sia necessario compiere valutazioni in fatto, poiché in tal caso ricorre, eventualmente, un vizio di motivazione, che può essere rilevato solo se oggetto di tempestiva e ammissibile doglianza. Nel caso in esame, pertanto, deve giungersi alla indicata pronuncia di non punibilità poiché emerge incontroverso dalla stessa sentenza atteso il - riconoscimento dell'attenuante del comma 3 dell'art. 4 I. n. 110 del 1975, delle circostanze attenuanti generiche, e considerato l'assai mite trattamento sanzionatorio che il fatto rientra nei canoni normativi di cui all'articolo 131-bis cod. pen. e che l'imputato è incensurato.
4. Resta, pertanto, assorbito il motivo di ricorso attinente alla avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, mentre, non trattandosi di un'assoluzione nel merito, rimane fermo il provvedimento di confisca a norma dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 9 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Mariastefania Di Tomassi Stefano Aprile Tinve DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 GIU 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA