Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992 ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.
Commentario • 1
- 1. Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini delFrancesco Menditto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 9218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9218 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 128
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 034224/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA AR RO N. IL 11/10/1960;
avverso ORDINANZA del 14/12/2004 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. GRECO LU, del foro di Lecce, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 14.12.04, il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto l'appello proposto da RA IA SA avverso il decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce in data 16.11.04, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, D.L. 8 giugno 1992, n. 396, ex art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1994, n. 501, di un appartamento sito in Lecce, località
Torre Chianca, via dell'Olmo n. 14; di due locali siti in Galatina, via Orazio Fiacco;
di un terreno sito in agro di Galatina, nonché dell'autovettura Mercedes A 140 targata BE279VF.
Tali beni, sebbene formalmente intestati alla RA erano stati ritenuti dal G.I.P. nella effettiva disponibilità del marito, CI LU LO, imputato di reati, per i quali tale tipo di sequestro era ipotizzabile.
Avverso detto provvedimento del Tribunale di Lecce, RA IA SA, ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione agli art. 325 c.p.p. e art. 127 c.p.p., comma 7:
non le era stata ne' comunicata, ne' notificata la decisione assunta dal Tribunale del riesame, impugnata nella presente sede;
il che costituiva violazione dell'art. 325 c.p.p., comma 1, e art. 127 c.p.p., comma 7;
1) - Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies:
le proprietà immobiliari sottoposte a sequestro preventivo dal G.I.P. salentino non poteva formare oggetto di misura cautelare D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, convertito nella L. n. 356 del 1992.
Trattavasi infatti di proprietà immobiliari da essa ricorrente acquistate prima che il di lei marito fosse incorso negli addebiti penali a lui contestati;
era quindi in re ipsa la lecita provenienza delle proprietà immobiliari anzidette. L'ordinanza impugnata andava quindi annullata senza rinvio.
Il motivo di ricorso proposto da RA IA SA sub 1) va dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame di Lecce, con l'ordinanza impugnata nella presente sede, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.P. presso il Tribunale di LECCE il 16.11.04 ed avente ad oggetto un appartamento sito in Lecce, località Torre Chianca, via dell'Olmo n. 14; due locali siti in Galatina, via Orazio Fiacco;
un terreno sito in agro di Galatina, nonché l'autovettura Mercedes A 140 targata BE279VF, beni dei quali la RA era formalmente proprietaria, ma che aveva formato oggetto di sequestro preventivo emesso, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2,
convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1994, n. 501, siccome ritenuto nella effettiva disponibilità del di lei marito CI LU LO, indagato per uno dei reati, per i quali tale tipo di sequestro preventivo era consentito.
È noto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, il sequestro preventivo è strettamente collegato alla confisca obbligatoria, prevista in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per determinati reati, elencati dalla norma di legge di cui sopra, fra i quali rientra, come sopra detto, quelli ipotizzati a carico del CI.
In tal caso la confisca ha struttura e presupposti diversi dall'istituto della confisca prevista dall'art. 240 c.p., in quanto, mentre per tale ultima norma assume rilievo la correlazione fra un determinato bene ed un certo reato, nella confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce fra un patrimonio ingiustificato ed una persona, nei cui confronti sia stata pronunciata condanna per uno dei reati indicati nell'articolo da ultimo citato (cfr. Cass. 1A, 25.10.2000 n. 5263). Consegue da quanto sopra che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito nella L. n. 356 del 1992, aggiunto dal D.L. n. 399 del 1994, art. 2, convertito con modificazioni nella L. n. 501 del 1994,
è necessario accertare, quanto al c.d. "fumus commissi delicti" l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato (nella specie al CI), di uno dei reati indicati dalle norme citate e, quanto al c.d. "periculum in mora", elemento quest'ultimo coincidente con la confiscabilità del bene, la presenza di seri indizi circa l'esistenza dei medesimi indizi che potrebbero legittimare la confisca e cioè da un lato la sproporzione fra il valore dei beni rispetto al reddito od alle attività economiche del soggetto indagato e, dall'altro, la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni medesimi (cfr. Cass. 1A 19.1.07 n. 15908). Nel contesto normativo e giurisprudenziale sopra delineato, il provvedimento del Tribunale di Lecce, impugnato nella presente sede di legittimità, ha una sua peculiare fisionomia, consistendo esso nel rigetto di un'istanza proposta da RA IA SA, intesa ad ottenere la restituzione dei beni sopra elencati, formalmente a lei intestati, ma sottoposti a sequestro preventivo dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce, siccome ritenuto nella effettiva disponibilità del di lei marito CI LU LO, soggetto indagato per delitti che consentivano l'adozione di detta misura cautelare. Attendibili e condivisibili appaiono le argomentazioni svolte dal Tribunale di Lecce per rigettare l'istanza proposta dalla RA.
Il Tribunale ha da un lato rilevato che la RA non svolgeva alcun tipo di attività economica ed era titolare di conti correnti bancari su cui erano depositate modeste somme di danaro, non certo adeguate all'acquisto dei beni di cui la stessa risultava proprietaria e che, d'altra parte, il di lei marito CI LU LO non aveva mai presentato dichiarazione dei redditi. I beni sottoposti a sequestro risultavano pertanto di valore chiaramente eccedente al reddito della famiglia CI - RA.
Il provvedimento impugnato nella presente sede è pertanto adeguatamente motivato, con riferimento alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del sequestro preventivo dell'immobile.
La censura in rito formulata dalla ricorrente con il motivo di ricorso in esame è poi chiaramente infondata, atteso che l'omessa comunicazione del provvedimento adottato dal Tribunale del riesame non comporta alcuna nullità, facendo solo differire il termine entro il quale la ricorrente poteva proporre ricorso per cassazione. È noto infatti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame emessa ai sensi dell'art. 322 c.p.p., in materia di misure cautelari reali è quello di giorni 15 previsto in via generale dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera si consiglio, decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione dell'avviso di deposito (cfr. Cass. 1A
5.6.97 n. 3962). Pertanto la mancata comunicazione all'interessato ha solo l'effetto di impedire il decorso del termine anzidetto.
È altresì inammissibile il motivo di ricorso sub 2).
Con esso la ricorrente ha proposto nella presente sede argomentazioni di merito, improponibili nella presente sede di legittimità, concernenti la circostanza che i beni a lei sequestrati sarebbero stati acquistati in un'epoca in cui suo marito non era stato ancora indagato per i reati, in vista dei quali il sequestro è stato disposto.
Va invero rilevato che il sindacato di legittimità esercitato da questa Corte Suprema, con riferimento alle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame ai sensi degli artt. 322 bis e 324 c.p.p., in materia di misure cautelari reali è limitato, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, al solo vizio di violazione di legge.
È da escludere quindi la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), trattandosi di vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 28.5.03 n. 12). È richiesto invece che la motivazione manchi assolutamente, ovvero sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, si da non essere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero che le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate da rendere impossibile la percezione delle ragioni che hanno giustificato il provvedimento (cfr., in termini, Cass. 2A 16.11.2006 n. 5225). Nella specie in esame non può peraltro parlarsi di motivazione inesistente o meramente apparente dell'ordinanza impugnata. Come già in precedenza rilevato, il Tribunale del riesame ha infatti adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza, allo stato, di validi e concreti indizi, tali da far fondatamente ritenere che i beni oggetto del sequestro, sebbene formalmente intestati all'odierna ricorrente, erano in realtà nell'effettiva disponibilità del di lei marito CI LU LO.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da RA IA SA.
Consegue a detta declaratoria oltre alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, altresì la sua condanna al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2009