Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10758 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 8 / 07 SEZIONE LAVORO Lavcro Composta dagli Ill, Si i Magistr ti Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 16475/99 Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere Cron. 23376 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. IU CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente 260 SE N TENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
M iles GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende,2001 1895 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 588/99 del Tribunale di PESARO, depositata il 16/06/99 R.G.N. 2044/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. thile -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso del 2 luglio 1992 RE Con premesso di essere affetto da malattia IU, professionale - broncopneumopatia contratta quale alesatore e fresatore alle dipendenze di industrie metalmeccaniche, chiedeva al Pretore di Pesaro una declaratoria di condanna dell'INAIL alla costituzione della conseguente rendita in proprio favore, precisando di avere vanamente presentato domanda amministrativa. Resistente l'Istituto che, tra l'altro, eccepiva la intervenuta prescrizione del diritto azionato, il giudice adito, acquisita C.T.U., accoglieva la domanda, fissando al 22% la riduzione مفضل) della validità lavorativa dell'assicurato con sentenza del 3.5.1994, la quale, all'esito dell'appello del soccombente, veniva confermata dal Tribunale del luogo con decisione del 16 giugno 1999. Ritenevano, tra l'altro e per la parte che ancora interessa in questa sede, i giudici di merito che il RE, come evidenziato dalla nuova C.T.U. disposta in quel grado, aveva raggiunto la soglia indennizzabile in data 11 aprile 1988; che egli aveva inoltrato domanda 3 amministrativa di indennizzo nell'ottobre del 1990; interrompendo il corso della che questa, non ne aveva consentito il suo prescrizione, verificarsi con riferimento alla data della presentazione della domanda giudiziale. Avverso tale sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo;
resiste l'assicurato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 113 e 132, n. 4, cod. proc. civile. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto inile dal Tribunale, l'azione volta al riconoscimento del diritto in favore del RE doveva considerarsi prescritta alla data della domanda giudiziale, posto che egli aveva raggiunto la soglia invalidante indennizzabile sin dall'11 aprile 1988, come accertato dal C.T.U. e non contestato;
che l'istanza giudiziale di riconoscimento del diritto era stata formulata il 2 luglio 1992, e pertanto a termine prescrizionale già decorso (tre anni e 150 giorni); che, come previsto dall'art. 112 del T.U. citato, nessuna causa interruttiva della 4 prescrizione, diversa dalla domanda giudiziale, poteva operare nella specie. Il motivo è infondato. Questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha reiteratamente ribadito di recente, né si ravvisano argomentazioni più valide per discostarsi da tale orientamento, che l'art. 112, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nello stabilire che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescrive nel termine di tre anni, fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle in Mile sulla interruzione, sono perciò applicabili difetto di una espressa ed univoca volontà anche alla prescrizionecontraria del legislatore che, in quanto vera triennale predetta prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina tale da trasformarla in decadenza (Cass. nn. 516/98; 2463/98; 7319/99; Sez. Un. n. 783/99). Di guisa che, accertato che la domanda amministrativa, della cui natura interruttiva non è dato dubitare, fu presentata dal RE nell'ottobre del 1990, ne consegue che al momento della domanda giudiziale l'intero termine 5 prescrizionale, con nuova decorrenza da tale evento, non era ancora del tutto trascorso, onde la piena validità della proposizione della istanza per cui è controversia, volta al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali. Né, poi, tanto atteso possono sortire positiva considerazione le note di udienza presentate dal con riguardo alle conformidifensore dell'Istituto conclusioni del P.G., con prospettazione della decadenza fissata dalle specifiche tabelle in riferimento alla particolare tecnopatia oggetto di M ilen causa. Giacché, anche a voler prescindere da ogni disamina circa la loro validità applicativa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206/1988, assorbente appare il rilievo che la questione è da ritenersi del tutto nuova, in quanto proposta per la prima volta in questa sede non con il ricorso per cassazione, ma soltanto con la discussione orale, e con note di udienza a procedimento ormai già concluso, e pertanto palesemente inammissibile siccome intesa a prospettare un nuovo thema decidendum. La sentenza del Tribunale non risulta, dunque, inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione dedotti dall'assicurato; il ricorso va, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per una integrale compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese concernenti il presente giudizio di cassazione. Roma 23 aprile 2001. il Presidente: вишит о редувай cenzo Miles II Cons. estensore: ime Bill IL CANCELLIERE Depositata Cancelleria - 3 AGO. 2001 Oggi, A DL CAK M E IL CANCELLERE R P U Z I O N E I D , 0 O A 1 L S . L S T O 6 9 A 8 R T B A , I ' D L L A E T D P I A 7