Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
La presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora risulti la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2008, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 26/11/2008
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1861
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - N. 010004/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TROVATO CONCETTO N. IL 03/11/1966;
avverso ORDINANZA del 02/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Passacantando Guglielmo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Galantucci Simonetta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 24.10.2007 il GIP del Tribunale di Lametia Terme disponeva l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies nei confronti di TO Concetto, già sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere siccome indagato dei reati di usura aggravata, tentata violenza privata ed estorsione aggravata, di beni immobili, autovetture, titoli e danaro, di titolarità dell'indagato o di cui lo stesso poteva comunque disporre. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il TO contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 2.11.2007 il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il predetto TO Concetto lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità della pronuncia impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies. In particolare il ricorrente,
premesso che l'applicabilità della disciplina in questione è condizionata dal legislatore all'esistenza di ben precisi requisiti consistenti nella presenza del cd. "fumus commissi delicti", nella mancata giustificazione della provenienza dei beni, nonché nella sproporzione fra danaro, beni ed altre utilità rispetto al reddito dell'interessato, rileva che il Tribunale del riesame aveva totalmente disatteso la suddetta previsione normativa. Ed invero, per quel che riguarda il requisito del "fumus commissi delicti", i giudici del riesame si erano appiattiti sulle risultanze del precedente provvedimento dello stesso organo giudiziario che aveva statuito in tema di riesame della disposta misura coercitiva personale;
per quel che riguarda la presunzione della illecita provenienza dei beni oggetto di sequestro i giudici del riesame non avevano preso nella dovuta considerazione la copiosa allegazione difensiva che aveva proprio lo scopo di dimostrare l'esistenza di legittime disponibilità economiche e finanziarie in capo al ricorrente, ed inoltre avevano erroneamente applicato la suddetta presunzione di illecita provenienza anche ai beni intestati alla moglie e parimenti sottoposti a sequestro;
per quel che riguarda la proporzionalità del patrimonio rispetto al reddito prodotto i giudici del riesame avevano parimenti del tutto disatteso la documentazione prodotta ed i rilievi avanzati dalla difesa, omettendo tra l'altro di prendere in considerazione gli elaborati peritali prodotti pur essi dalla difesa e dai quali emergeva una cospicua discordanza in ordine alla valutazione dei beni sottoposti a sequestro e quindi in ordine alla consistenza del patrimonio dell'indagato e della propria moglie.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta nullità della pronuncia impugnata per violazione dell'obbligo di motivazione in ordine alla insufficiente e manifesta illogicità della parte motivazionale, atteso che il vizio risultava dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., lett. e, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, nonché dagli atti del procedimento). In particolare il ricorrente rileva tale difetto di motivazione in relazione alle allegazioni a sostegno della tesi difensiva, con riferimento alla affermazione secondo cui esso ricorrente avrebbe avuto la disponibilità anche dei beni sequestrati e formalmente intestati alla moglie, nonché in relazione alla ritenuta sussistenza del "fumus commissi delicti" necessario ai fini dell'applicazione della misura disposta. E pertanto il provvedimento impugnato presenterebbe dei difetti tali da rendere la motivazione dello stesso meramente apparente ed in realtà inesistente, con conseguente violazione di legge per mancata osservanza da parte del giudice di merito dell'obbligo di provvedere con provvedimento motivato. Chiede quindi l'annullamento dell'impugnata ordinanza con ogni consequenziale statuizione.
Il ricorso non è fondato.
Sul punto osserva il Collegio che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali;
ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di "violazione di legge", come indicato nell'art. 111 Cost. e art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).
E pertanto il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente. E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2^, 22.5.1997 n. 3513), con riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal modo inteso sanzionare l'elusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale di controllo "in concreto" del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Un siffatto sostanziale rifiuto di provvedere si traduce in una peculiare mancanza assoluta di motivazione, riconducibile alla violazione tipica di una norma processuale prevista a pena di nullità (art. 125 c.p.p., comma 3) e pertanto deducibile con il ricorso per cassazione anche nella limitata estensione consentita dall'art. 325 c.p.p.; per contro esulano dalla previsione del predetto art. 325 c.p.p., quei vizi della motivazione consistenti nell'omesso esame, nel contesto dell'iter argomentativo svolto dal Tribunale del riesame per dare contezza delle proprie determinazioni, di specifici fatti ovvero nella illogica o contraddittoria valutazione degli stessi, essendo tali vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma non dell'art. 325 c.p.p.. Orbene, posto che nel caso di specie ci muoviamo in tema di sequestro preventivo in funzione della potenziale confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, e posto che il D.L. n. 306 del 1992, citato art. 12 sexies configura la confisca come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo lo schema della misura di prevenzione antimafia, dalla quale mutua la finalità preventiva (cfr. Cass. Sez. Un., 30.5/17.7.2001 n. 29022, rv. 219221), rileva il Collegio che i presupposti ai quali è subordinato il sequestro in parola e che devono essere verificati dal giudice al momento dell'applicazione della cautela reale (e riscontrati dal Tribunale in sede di giudizio di riesame), sono stati individuati dalla giurisprudenza nell'esistenza del "fumus commissi delicti", nella sproporzione del valore dei beni, di cui il soggetto sia titolare o di cui abbia la disponibilità attraverso interposta persona, rispetto al reddito o all'attività economica esercitata dallo stesso, nonché nella mancata dimostrazione della loro legittima provenienza.
Tali rilievi mantengono la loro validità anche nell'ipotesi che il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a persona non indagata, sotto il profilo che l'intestazione sia meramente fittizia e che la proprietà effettiva faccia capo all'indagato.
Orbene innanzi tutto osserva il Collegio, sotto il profilo dell'esistenza del "fumus commissi delicti", che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante, in relazione alla problematica concernente la legittimità ed i limiti della motivazione per relationem di un provvedimento giurisdizionale, ha ritenuto la ritualità di tale forma di motivazione allorché risulti che il giudice del provvedimento impugnato sia pienamente a conoscenza delle ragioni dell'atto di riferimento e le ritenga coerenti alla propria decisione condividendole, nonché che il suddetto atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile, in modo che lo stesso possa controllare e riscontrare la congruenza e quindi la legittimità della motivazione. E pertanto in maniera assolutamente legittima il Tribunale del riesame ha fatto riferimento, sul punto, alla motivazione concernente l'ordinanza applicativa nei confronti dell'odierno ricorrente della misura custodiale per i reati in questione, ed a quella adottata dallo stesso Tribunale nel giudizio incidentale di riesame, dando in tal modo contezza delle argomentazioni poste a fondamento della propria determinazione sul punto, non comportando siffatta forma di motivazione alcuna anticipazione dei tempi della dichiarazione di colpevolezza anche in considerazione del fatto che il ricorso alla motivazione per relationem esula completamente dalla problematica concernente il cd. giudicato cautelare.
Posto ciò, per quel che riguarda la questione relativa alla presunzione di illecita provenienza dei beni in questione, osserva il Collegio che nel caso di specie non si ravvisa ne' una mancanza dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato ne' una presenza di motivazione puramente apparente, avendo il Tribunale del riesame compiutamente evidenziato quegli elementi fattuali che inducevano a ritenere l'insussistenza di elementi idonei a giustificare la lecita provenienza dell'intero compendio mobiliare ed immobiliare sottoposto a sequestro.
In particolare il Tribunale del riesame, nell'impugnato provvedimento, ha fatto espresso ed analitico riferimento agli esiti degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza rilevando come dagli stessi fosse emersa una palese sproporzione tra le entrate dell'odierno indagato e le possidenze in capo al medesimo riscontrate. Hanno evidenziato sul punto i giudici del riesame che da tali accertamenti era emerso che il TO aveva percepito nel corso degli anni redditi assai modesti che, al lordo delle imposte, erano appena sufficienti ad assicurare il soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita del proprio nucleo familiare, e ciò tenuto conto anche del reddito percepito dalla moglie;
ed hanno altresì evidenziato, procedendo ad una dettagliata ed analitica disamina dei documenti allegati dalla difesa relativi alle varie disponibilità sia mobiliari che immobiliari del TO e della di lui moglie, che la copiosa documentazione prodotta non appariva idonea a smentire l'assunto accusatorio, giungendo quindi alla conclusione, con motivazione non solo effettiva ma anche assolutamente esauriente, che si sottrae pertanto ai rilievi ed alle censure sollevate con il proposto ricorso, che l'odierno ricorrente, a fronte della riscontrata insufficienza della capacità reddituale ad accantonare ricchezza, non aveva fornito la prova positiva della lecita provenienza dei beni sequestrati.
Nè appare corretto il rilievo che, essendo alcuni dei beni sottoposti a sequestro intestati alla moglie del ricorrente, non sarebbe operante la suddetta presunzione fissata dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, incombendo l'onere della prova sulla pubblica accusa;
ed invero sul punto questa Corte ha avuto modo di rilevare (Cass. sez. 1^, 8.7.2004 n. 31663) che la presunzione relativa della illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla speciale ipotesi di confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge, qualora risulti, come acclarato nel caso di specie, anche in riferimento a detti beni, la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa dallo stesso svolta.
Deve ritenersi pertanto, nel caso di titolarità di beni da parte del coniuge del soggetto indagato, qualora risulti la sproporzione fra tali beni e l'attività lavorativa svolta dal predetto coniuge, che sussiste la presunzione di illecita accumulazione derivante dalla attività delittuosa svolta dell'indagato e quindi la presunzione della disponibilità di tali beni in capo allo stesso, senza necessità di specifici accertamenti.
E pertanto neanche sotto tale profilo il ricorso può trovare accoglimento.
Conclusivamente rileva il Collegio che ci troviamo in presenza di un compendio argomentativo, correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, che manifesta chiaramente la effettività, oltre che la coerenza e logicità, della motivazione. Deve di conseguenza ritenersi l'insussistenza del dedotto vizio di violazione di legge, che è il solo censurabile nel giudizio di cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di sequestro preventivo e che si concreta nella elusione da parte del giudice del riesame del proprio compito istituzionale di garanzia che caratterizza la speciale istanza di secondo grado costituita dal riesame delle misure cautelari e che come tale è riconducibile alla violazione tipica di una norma processuale individuabile nel caso di specie in quella di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, essendo nella fattispecie le determinazioni del Tribunale del riesame sorrette da motivazione effettiva, oltre che esauriente, che si sottrae pertanto ai rilievi ed alle censure sollevate con il proposto ricorso. Lo stesso va di conseguenza rigettato, e tale statuizione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009