Sentenza 7 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
0 34 02 /03 IN EL POR ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente - R.G. N. 7089/00 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron.7804 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 954 Dott. AN Maria FIORETTI Rel. Consigliere Ud.03/10/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA AREA URBANA EDIL Società Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIGNOLA 5, presso l'avvocato LIVIA RANUZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO TULUI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
IR LI;
- intimata 2002 avverso la sentenza n. 66/99 della Corte d'Appello di 1760 CAGLIARI, depositata il 18/02/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2002 dal Consigliere Dott. AN Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 25 marzo 1998 la Cooperativa AREA URBANA, società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, impugnava dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari il lodo arbitrale, pronunciato nella controversia per arbitrato rituale, promossa da AS IS contro la cooperativa, chiedendo che fosse dichiarato nullo per diversi specifici motivi e, nel merito, che le domande della AS fossero rigettate. Il fatto che aveva dato origine alla controversia era così riassunto nel lodo impugnato. Con atto notificato il 16.1.1994 alla Cooperativa Area Urbana s.r.l. la AS esponeva: che nella sua qualità di socia le era stato assegnato, con contratto preliminare 17.12.1991, l'appartamento distinto al n. 49, interno 12, scala A/1, ubicato al piano ottavo dell'edificio realizzato in Cagliari dalla cooperativa, nonché il posto macchina distinto col n. 52; che era sorta controversia tra le parti in ordine alla interpretazione ed alla esecuzione del contratto preliminare;
che era stata in questo inserita una clausola compromissoria del seguente tenore: "Le controversie che dovessero sorgere fra le parti in ordine alla interpretazione del presente contratto ed alla sua esecuzione saranno demandate al giudizio di tre arbitri rituali, che giudicheranno senza formalità e saranno designati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due come sopra designati ed in difetto dal Presidente del Tribunale di Cagliari"; che i contrasti erano insorti in relazione al fatto che, mentre il progetto relativo all'edificio in oggetto prevedeva che il tetto sovrastante l'appartamento assegnato 1 alla AS venisse realizzato a falde, con il sottotetto di pertinenza esclusiva dell'appartamento sottostante, nel corso della realizzazione dell'edificio la esponente aveva accidentalmente appreso che, in luogo del tetto, sarebbe stato realizzato un lastrico solare per tutta la superficie dell'appartamento, in modo da ricavarne una terrazza a livello di circa cento metri quadrati, che sarebbe stata annessa all'appartamento del nono piano della attigua colonna;
che alle sue rimostranze la cooperativa aveva replicato che ai suoi organi direttivi era riservata l'insindacabile potestà di richiedere ed apportare varianti al progetto originario e di assegnare le terrazze, senza che i singoli soci potessero in alcun modo interferire;
che ne era seguito un atteggiamento persecutorio da parte dei dirigenti della cooperativa, culminato con una delibera, comunicatale la vigilia di Natale del 1993, di esclusione da socia, che la esponente aveva impugnato davanti al Tribunale di Cagliari e della quale il giudice istruttore aveva sospeso l'efficacia; che, ciò nonostante, gli amministratori della cooperativa avevano persistito nel loro atteggiamento, omettendo di convocarla per l'assemblea annuale dei soci e di avvisarla dell'imminente consegna degli alloggi, deliberando, infine, nel luglio del 1994, una nuova esclusione da socia che seguiva la sorte della precedente;
che, stante tale situazione, essa esponente aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cagliari il sequestro giudiziario dell'appartamento assegnatogli. Premesso quanto precede, dichiarava di nominare proprio arbitro l'avv. Gianfranco Porrà ed invitava la Cooperativa "Area Urbana" a nominare il proprio, per modo che si potesse pervenire alla costituzione del collegio arbitrale, al quale intendeva sottoporre le seguenti conclusioni: AM/ 2 1) dichiarare il contratto preliminare, di cui sopra, valido ed efficace tra le parti contraenti;
2) dichiarare, per l'effetto, il diritto della AS di ricevere in consegna l'appartamento, di cui trattasi, con le caratteristiche tecniche e costruttive richiamate e specificate nel contratto preliminare e perciò in piena conformità al progetto originale, che prevedeva la copertura dell'appartamento con tetto a falde e relativo sottotetto;
3) condannare la cooperativa Area Urbana al ripristino della copertura dell'edificio secondo il progetto originario;
in via subordinata, dichiarare la terrazza in contestazione di esclusiva pertinenza della porzione di edificio sottostante con accesso dalla scala Al e, per l'effetto, assegnare la medesima terrazza ai soci titolari degli appartamenti della scala Al secondo la graduatoria risultante dal libro dei soci o, in ulteriore subordine, in uso comune a tutti i soci della medesima scala A1; 4) trasferire, con lodo costitutivo ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., la proprietà dell'appartamento in questione alla AS, in esecuzione in forma specifica del contratto preliminare del 17.12.1991, fissando la decorrenza degli effetti del trasferimento, 5) in ogni caso e in relazione a tutti gli inadempimenti dedotti dall'esponente, condannare la cooperativa Area Urbana al risarcimento dei danni nella misura che fosse risultata di giustizia, oltre al rimborso delle spese e delle competenze del procedimento arbitrale ed il carico esclusivo degli onorari agli arbitri. বল Con atto notificato il 2 dicembre 1994 la cooperativa nominava proprio arbitro l'avv. AN LU, mentre il terzo arbitro veniva nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari nella persona dell'avv. Elio De Montis. Nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordavano per la stipulazione del rogito notarile di assegnazione dell'alloggio a favore della AS, sia pure condizionatamente alla definizione sia delle cause di impugnazione delle delibere di esclusione da socia, pendenti davanti al Tribunale di Cagliari, sia del procedimento arbitrale. Tale accordo determinava la cessazione della materia del contendere relativamente ad alcune delle domande proposte, mentre la controversia proseguiva e la AS assumeva le proprie conclusioni relativamente al diritto di assegnazione dell'appartamento con le caratteristiche specificate nel contratto preliminare in piena conformità al progetto preliminare, alla dichiarazione della terrazza come esclusiva pertinenza della porzione di edificio ed al risarcimento dei danni. Con il lodo impugnato il collegio arbitrale dichiarava il diritto della AS alla consegna di un appartamento con copertura con tetto a falde e condannava la cooperativa a risarcire alla predetta il danno nella misura di £. 30.000.000. Impugnando il lodo, la cooperativa chiedeva che fosse dichiarato nullo per difetto di motivazione su un punto centrale della controversia violazione dell'art. 823 n. 3 in relazione all'art. 829 nn. 4 e 5 c.p.c.; per violazione di norme di diritto in relazione all'art. 829, comma II, c.p.c. e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 829, comma II, 829, comma I, n. 5 e 823 n. 3 c.p.c.; per contraddittorietà ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823 n. 3 c.p.c.. AR Denunciava, altresì, il vizio della espletata prova per testi, essendo stato escusso un teste non compreso tra quelli indicati, e violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla ammissione di detto teste non era corrisposta l'ammissione di un ulteriore teste anche per la controparte;
deduceva che anche la consulenza tecnica era stata ammessa in violazione delle norme di diritto e che il giudizio arbitrale doveva essere sospeso ex art. 295 c.p.c.. Con sentenza in data 12.1.1999, depositata il 18 febbraio 1999, la corte di appello di Cagliari rigettava l'impugnazione del lodo. Osservava la corte che il lodo non potevasi ritenere nullo nella ipotesi di insufficiente motivazione, ma soltanto nella ipotesi di carenza assoluta della stessa, dovendo gli arbitri, ai sensi dell'art. 823 c.p.c., n. 3, limitarsi ad una esposizione sommaria dei motivi;
che non vi era stata violazione delle norme ermeneutiche, avendo gli arbitri ricercato la comune intenzione dei contraenti, esaminando il contenuto letterale del contratto e valutando il comportamento complessivo degli stessi;
che non poteva ritenersi che gli arbitri avessero erroneamente applicato al contratto preliminare la disposizione di cui all'art. 1497 cod. civ., procedendo alla riduzione del prezzo dell'immobile per carenza di qualità essenziali, atteso che avevano invece condannato la cooperativa al risarcimento dei danni liquidandoli in via equitativa, discostandosi dalle valutazioni del consulente tecnico e dando adeguate giustificazioni della diversa valutazione;
che non sussisteva la denunciata violazione del principio del contraddittorio, atteso che le prove dedotte dalle parti erano state ammesse senza che la parte interessata avesse immediatamente formulato una qualche opposizione;
il teste EL PI era stato indicato dalla Cooperativa ed era stato poi ammesso ABS 5 un teste di risulta, AL EI, dagli arbitri che non avevano alcun obbligo di consentire alle parti ulteriori deduzioni di testi;
che la mancata sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non poteva essere invocata ai fini della impugnazione del lodo per nullità, non essendo detta sospensione prevista a pena di nullità. Avverso detta sentenza la Cooperativa Area Urbana società cooperativa edilizia a responsabilità limitata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria. La intimata AS IS non ha spiegato difese in questa fase del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 829, comma II, 101 c.p.c., 1117, 1362, 1350, 1497 c.c., 2723, 2725 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360, n. 5, c.p.c. ). 1 a) La corte d'appello avrebbe errato nel ritenere genericamente richiamate le regole di interpretazione dei contratti che la attuale ricorrente assumeva violate, atteso che l'aver denunciato la violazione dell'art. 1362 c.c. non costituirebbe un generico richiamo. Non avrebbe rilevato, poi, e conseguentemente non avrebbe statuito in ordine allo specifico motivo di gravame con cui si deduceva che detta norma postula l'indagine della comune intenzione delle parti, per cui di nessun rilievo, ai fini interpretativi, sarebbe il convincimento di una sola delle parti, se non esteriorizzato, e ciò particolarmente nel caso che nella convenzione, oggetto di 6 interpretazione, si rinvengano clausole e pattuizioni "incompatibili" con il formarsi del supposto ( dalla corte di appello) affidamento di una sola parte. 1 b) La corte di appello avrebbe respinto ingiustamente i motivi aventi ad oggetto la dedotta violazione dell'art. 1117 c.c., in relazione al fatto che detta norma, nel non menzionare i locali sottotetto tra le parti comuni dell'edificio, fa espressamente salva l'ipotesi che il contrario non risulti dal titolo (nel caso di specie risulterebbe dal regolamento di condominio - art. 3, punto c che il - lastrico solare, il tetto, il doppio tetto appartengono al condominio se diversamente non risulta dall'atto). Sul punto non sarebbe stata assunta alcuna statuizione, tale non potendosi considerare quella che ha escluso la denunciata violazione per avere gli arbitri “dato una certa interpretazione della volontà negoziale quale a loro avviso si evinceva dal contratto e dal comportamento delle parti...". 1 c) Il giudice a quo avrebbe errato nel respingere il motivo con il quale la cooperativa aveva censurato quella parte della decisione nella quale è stato affermato il principio che le aspettative delle parti di un contratto trovano tutela, allorché le caratteristiche siano state considerate dalle parti qualità essenziali del prodotto, con la conseguenza che la mancanza in concreto di tali qualità si risolve in una mancanza nel bene ceduto di qualità promesse ex art. 1497 cod. civ.. La cooperativa, con tale motivo di doglianza, aveva inteso censurare il contrasto della decisione arbitrale con il sistema di norme richiamato: in particolare denunciando l'estraneità della disciplina, relativa alla tutela del consumatore in relazione ai vizi o difetti o alla mancanza di qualità del prodotto, al caso di vendita di appartamenti;
per altro verso la non applicabilità 7 della disciplina di cui all'art. 1497 c.c. al contratto preliminare di compravendita, non essendo il rimedio della riduzione del prezzo azionabile nel caso di promessa di vendita. La corte di appello avrebbe respinto il motivo in questione, affermando che non sussiste violazione dell'art. 1497 c.c., in quanto gli arbitri avrebbero operato una riduzione del prezzo, della quale avrebbero parlato solo per sostenere la perdita della pertinenza, condannando, infine, la cooperativa al risarcimento del danno. In tal modo detto giudice avrebbe omesso di motivare sulla doglianza della cooperativa in ordine alla estraneità della normativa sulla tutela del consumatore, pure richiamata e posta dal collegio arbitrale a sostegno della decisione, avrebbe del pari omesso di motivare sulla censura, con cui detta cooperativa lamentava che il collegio avesse posto a fondamento del riconosciuto risarcimento del danno in favore della AS la asserita sussistenza di una promessa, da parte della promittente venditrice, di qualità essenziali. In definitiva il giudice a quo non si sarebbe avveduto che con il motivo in questione la cooperativa aveva evidenziato come, una volta esclusa quale fonte dell'obbligazione risarcitoria quella dell'art. 1497 c.c., nel lodo non si rinveniva alcun titolo ulteriore che fondasse la condanna della promittente venditrice al risarcimento dei danni. La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe viziata da erronea e contraddittoria motivazione, allorché richiama a sostegno della infondatezza del motivo avente ad oggetto la violazione di regole di diritto, ex art. 829, comma II, principi giurisprudenziali non conferenti, in quanto espressi in tema di эт interpretazione del contratto, sì da imputare all'appellante la omissione della specifica indicazione dei criteri ermeneutici non osservati, là dove la cooperativa aveva inteso censurare l'applicabilità, al caso di specie, della norma di cui all'art. 1497 c.c., posta dagli arbitri a fondamento della propria decisione. 1 d) La corte di appello avrebbe omesso del tutto di indicare per quale ragione la prova per testi sarebbe stata ammissibile. Sarebbe, poi, caduta in contraddizione, affermando che nessuna opposizione era stata formulata immediatamente, quando, invece, la cooperativa aveva formulato nel giudizio arbitrale reiterata e tempestiva contestazione circa la ammissibilità e rilevanza della prova per testi, dedotta dalla AS. La corte di appello, infine, non avrebbe preso posizione sulla dedotta inammissibilità della consulenza tecnica di ufficio, per non essere questa diretta allo scopo di fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti, essendosi limitata ad affermare che gli arbitri, pur prendendo in esame le risultanze della consulenza, ne avevano disatteso le conclusioni. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 829, n. 4 e n. 5 con riferimento all'art. 823, n. 3, c.p.c., dell'art. 1226 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ( art. 360, n. 5, c.p.c. ). Deduce la ricorrente che, sul punto della condanna della cooperativa, il lodo si era limitato ad affermare di ritenere di dover "apprestare adeguata tutela ать 9 alla posizione della d.ssa AS" senza, peraltro, motivare in forza di quale norma di diritto tale tutela dovesse essere apprestata. Ove a tale passo si dovesse attribuire la volontà di pronunciare in via equitativa, il lodo sarebbe nullo, non avendo il compromesso attribuito agli arbitri alcun potere di decidere la controversia secondo equità. Sulla denunciata nullità del lodo per tale motivo la corte d'appello avrebbe omesso qualsivoglia statuizione. La corte di appello, inoltre, non avrebbe reso alcuna statuizione sul motivo di impugnazione, con il quale la attuale ricorrente denunciava come, alla stregua del contenuto del lodo, non fosse possibile ripercorrere l'iter logico della decisione. Analoghe censure, infine, andrebbero mosse alla sentenza impugnata per aver ritenuto in parte inammissibile ed in parte infondato il secondo motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 829 n. 5 in relazione all'art. 829, n. 3, c.p.c., con cui era stata censurata la statuizione del lodo, alla cui stregua "indipendentemente dal fatto che sia stata oggetto di specifica, espressa pattuizione, od anche semplicemente materia di conversazione" tra le parti “non può seriamente contestarsi che quell'oggettiva circostanza consentisse alla d.ssa AS di nutrire il legittimo convincimento che l'immobile formalmente promessole avrebbe avuto le caratteristiche poi messe in discussione, e cioè una copertura con tetto a falde e relativo sottotetto”. Il primo motivo di ricorso è infondato. Con tale articolato motivo la ricorrente censura la decisione della corte d'appello: per aver erroneamente ritenuto genericamente richiamate le regole di 10 Am interpretazione dei contratti, che si assumevano violate;
per non aver statuito in ordine allo specifico motivo di gravame, con il quale lamentava il rilievo dato, al fine della ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, al convincimento, non esteriorizzato, di una sola delle parti;
per non aver statuito in ordine alla dedotta violazione dell'art. 1117 cod. civ., il quale, nel non menzionare i locali sottotetto tra le parti comuni dell'edificio, fa espressamente salva l'ipotesi che il contrario non risulti dal titolo;
per non aver motivato in ordine alla dedotta inapplicabilità, nella ipotesi di vendita di appartamenti, della disciplina richiamata e posta dal collegio arbitrale a sostegno della decisione - relativa alla tutela del consumatore in relazione ai vizi o difetti o alla mancanza di qualità del "prodotto"; per non aver motivato in ordine alla parimenti dedotta non applicabilità della disciplina, di cui all'art. 1497 cod. civ. - posta a fondamento del risarcimento del danno a favore della AS - al contratto preliminare di compravendita;
per non aver indicato le ragioni per le quali ha ritenuto ammissibile la prova per testi in materia di contratto preliminare di vendita di immobile, limitandosi a considerare che nessuna opposizione era stata formulata immediatamente, quando invece la cooperativa aveva formulato reiterata e tempestiva contestazione, nel giudizio arbitrale, circa l'ammissibilità e rilevanza della prova per testi dedotta dalla AS;
per aver rigettato il motivo di censura relativo alla ammissione di consulenza tecnica, pur essendo questa diretta a sopperire all'onere 11 probatorio della controparte e non ha fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti. Le summenzionate censure non possono essere condivise. Quanto al primo profilo di censura, il collegio osserva che la corte d'appello non ha rigettato il motivo di impugnazione, limitandosi a considerare genericamente richiamate le norme in materia di interpretazione dei contratti, come asserito dalla ricorrente, ma lo ha rigettato osservando che gli arbitri avevano ritenuto il realizzando sottotetto una pertinenza implicitamente ricompressa nell'appartamento dell'ottavo piano ( destinato alla AS ), la cui perdita non era stata poi compensata da una riduzione del prezzo, in base alla ricostruzione della volontà negoziale, operata valutando il contenuto letterale del contratto alla luce delle previsioni dell'iniziale progetto approvato il 13.1.1992 e costituente oggetto della concessione edilizia, rilasciata in data 7 maggio 1992 e del comportamento complessivo delle - parti, ed in particolare della AS, che fu di immediata reazione alla modifica della previsione progettuale, come emergeva dalla fitta corrispondenza intercorsa con la cooperativa prodotta dalla AS stessa. Affermare di avere accertato che gli arbitri avevano proceduto correttamente, nel pieno rispetto delle norme ermeneutiche, alla ricostruzione della comune intenzione delle parti, comporta logicamente ed implicitamente escludere che, nel procedere all'interpretazione dell'atto, gli arbitri abbiano dato decisivo rilievo al convincimento, non esteriorizzato, di uno soltanto dei contraenti. Il fatto che il realizzando sottotetto, come accertato dagli arbitri, attraverso un procedimento ermeneutico ritenuto dalla corte d'appello corretto, fosse incluso nel preliminare e considerato una pertinenza dell'appartamento destinato alla 12 AS, porta, poi, automaticamente ad escludere per incompatibilità - il che esimeva la corte d'appello dall'adottare al riguardo una espressa specifica motivazione ( avendo costantemente questa corte affermato che, quando il giudice non motivi espressamente su punti della controversia, la motivazione non può considerarsi omessa, se sono state enunciate le ragioni di decisioni con essi incompatibili - cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 480 del 1988; cass. n. 5748 del 1995; cass. n. 5169 del 1997) - che possa venire in considerazione la disposizione di cui all'art. 1117 cod. civ., il quale elenca quali sono le parti dell'edificio oggetto di proprietà comune, facendo salva però la contraria previsione del titolo . Né il giudice a quo ha omesso di motivare sulla dedotta inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina relativa alla tutela del consumatore in relazione ai vizi o difetti o alla mancanza di qualità del "prodotto" e della disciplina di cui all'art. 1497 cod. civ.. Detto giudice, infatti, ha osservato che la normativa, che si assumeva violata, non costituiva il fondamento della decisione arbitrale, poiché gli arbitri non avevano riconosciuto il diritto della AS ad una riduzione del prezzo per mancanza nell'immobile di qualità essenziali, ma si erano limitati a constatare che la perdita della pertinenza non risultava compensata dalla riduzione del prezzo dell'appartamento, condannando, poi, la cooperativa al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, motivando tale condanna con la legittima aspettativa della stessa alla realizzazione del tetto a falde e di un sottotetto, sostituiti con una terrazza calpestabile, con conseguente danno per l'incidenza negativa dell'opera sull'isolamento acustico (vedi pagg. 23 e 24 e pagg 28 e Am 29 ). 13 Il profilo di censura della motivazione della sentenza impugnata, avente ad oggetto la ammissione della prova per testi nel giudizio arbitrale, è inammissibile. Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione la ricorrente avrebbe dovuto indicare quale fosse il contenuto della prova testimoniale, il contenuto e la data del provvedimento con cui fu dagli arbitri ammessa, il contenuto degli atti ( la cui sola data è stata indicata nel ricorso), con i quali si assume che l'ammissione sia stata tempestivamente contestata, adempimenti tutti necessari per consentire a questa corte di controllare se la prova fosse ammissibile o meno e la sua ammissibilità sia stata tempestivamente e correttamente contestata e, quindi, in definitiva, di controllare se la motivazione della corte d'appello, sul punto, è adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. In virtù dello stesso principio di autosufficienza del ricorso devesi ritenere inammissibile anche la censura avente ad oggetto la ammissione di consulenza tecnica nel giudizio arbitrale. Per consentire a questa corte di verificare se la consulenza fu disposta per la valutazione tecnica di elementi già acquisiti al processo o, come la ricorrente sostiene, per sopperire, invece, al deficit probatorio di una delle parti, la ricorrente stessa avrebbe dovuto quanto meno riportare i quesiti posti dagli arbitri al consulente, cosa che non ha fatto. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Con riferimento al primo profilo di censura devesi escludere che la corte d'appello non abbia risposto alla doglianza con la quale la cooperativa 14 lamentava che gli arbitri, nonostante la clausola compromissoria non lo consentisse, avevano deciso la controversia in base all'equità. A pag 23 della sentenza si legge che gli arbitri hanno riconosciuto alla AS il diritto al risarcimento del danno, motivandolo con la legittima aspettativa della stessa alla realizzazione del tetto a falde e di un sottotetto, sostituiti con una terrazza calpestabile, con conseguente danno per l'incidenza negativa dell'opera sull'isolamento acustico. In altre parole gli arbitri hanno ritenuto che la sostituzione da parte della cooperativa del tetto a falde e del sottotetto con una terrazza calpestabile integrasse violazione di un obbligo specifico, pattiziamente assunto, dalla quale era derivato alla AS un danno ingiusto, costituito dalla diminuzione dell'isolamento acustico dell'appartamento a lei spettante. L'aver riconosciuto alla predetta il diritto al risarcimento del danno per detta violazione non significa certo aver deciso secondo equità, potendo la fattispecie agevolmente ricondursi a quella prevista dall'art. 1218 c.c.. La corte ha, poi, ampiamente motivato circa la non contraddittorietà del lodo, escludendo che l'iter argomentativo seguito dagli arbitri potesse ritenersi incomprensibile. Concludendo, il collegio osserva che da una lettura complessiva e non frazionata, come fatto dalla ricorrente, della elaborata sentenza impugnata emerge che il giudice a quo ha motivato, o espressamente o implicitamente, su tutte le censure sottoposte al vaglio dello stesso in modo adeguato e corretto, senza incorrere in vizi logici o giuridici. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento sulle spese, non essendosi l'intimata difesa in questa fase del giudizio. 15
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2002. Man foreth 9. Mosavio Il Presidente Il Consigliere estensore CORTE SUPREMA CAZIONE IL CANCELLIERE Andrea Dreschi Dep 3) 2002. IL CANCELLIERE 16