Sentenza 6 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2002, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
ee 1 325 9/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P A CORTE SUPRE ASSAZIONE Oggetto TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA CESSAZIONE ATTIVITA' omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19561/01 Presidente Dott. Pasquale REALE Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 7532 Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 17/01/02 Consigliere -Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO RO, nella qualità di socio della società MO RR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA presso lo studio dell'avvocatoADRIANA 15, ROMANO CERQUIETTI, difeso dall'avvocato SEBASTIANO FAZZINA, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 2002 rappresenta e difende ope legis;
131 controricorrente - avversO la sentenza n. 10/01 della Commissione PALERMO, depositata iltributaria regionale di 24/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FAZZINA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato RUSSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ET ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo 1.1. MO ET, nella qualità di socio della società di fatto MO RR, ET e TO, ri- corre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero si è costituito con controricorso.
1.2. In fatto, l'odierno ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio II. DD. competente ha rettificato la dichiarazione dei redditi da lui presentata per l'anno 1993, in conseguenza della rettifica del reddito dichiarato dalla società di fatto 2 MO RR, MO ET e MO TO. La Com- missione Tributaria Provinciale di Siracusa ha disposto che il reddito del socio venisse determinato in conse- guenza di quello definitivamente accertato nei confron- ti della società. L'Ufficio ha proposto appello. Il contribuente ha eccepito la inammissibilità dell'appello per carenza di interesse e, con appello incidentale, ha riproposto l'eccezione di nullità dell'accertamento per carenza di motivazione. La Com- missione Tributaria Regionale, respinta la eccezione procedurale, ha accolto l'appello dell'Ufficio ed ha rigettato il ricorso originario del contribuente, come conseguenza del rigetto del ricorso della società.
1.3. A sostegno del ricorso, l'MO deduce quattro motivi.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso appare infondato.
2.2. Con il primo motivo, il ricorrente ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto 1'Ufficio non avrebbe avuto interesse ad impugnare una sentenza che, di fatto, lasciava impregiudicato l'avviso di accertamento notificato (in quanto lo face- va dipendere dall'esito del giudizio sull'accertamento а carico della società). Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, dal tenore 3 della sentenza impugnata (non censurata sul punto) si apprende che il ricorso della società è stato respinto;
quindi, l'eventuale cassazione della sentenza di appel- lo, per motivi di inammissibilità dell'impugnazione, porterebbe alla reviviscenza della sentenza di primo grado, che condizionava l'esito del giudizio relativo al socio a quello relativo alla società, così come, poi, è stato riconosciuto dalla sentenza oggetto del ricorso odierno.
2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che "L'atto notificato all'appellante non è lo stesso di quello notificato alla Società" e, quindi, sarebbe stato violata "la disposizione contenuta nell'art. 14 del D.LGS. 546/92 vertendosi nell'ipotesi prevista dall'art. 40 del suindicato D.P.R. che tratta le ipote- si [di] litisconsorzio necessario”. Se per "atto notificato all'appellante" si deve in- tere l'avviso di accertamento che, secondo il contri- buente, sarebbe diverso da quello notificato alla so- cietà, l'eccezione risulta prospettata per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente. Né, su que- sto specifico punto, il ricorrente eccepisce una even- tuale omessa pronuncia. Se, poi, il ricorrente intende dire che non vi è conformità tra il contenuto della sentenza pronunciata nel giudizio proposto dalla socie- 4 tà e l'accertamento a carico dell'MO, la censura ap- pare generica, atteso che non è specificata la pretesa difformità.
2.4. Anche le altre due censure sono del tutto ge- neriche e quindi inammissibili. Con la prima (motivo n. 31, l'MO lamenta, senza ulteriori specificazioni, che la sentenza impugnata non avrebbe "esaminati gli assunti [quali?] fatti valere dagli appellanti [appellante incidentale e/o appellante principale?]". Con la seconda censura (motivo n. 4), lamenta l'omessa pronuncia "sulle istanze e sulle deduzioni del contri- buente", non meglio specificate. Come è noto, "il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di meri- to ed altresì a permettere la valutazione della fonda- tezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, ... a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi ed atti attinenti al pregresso giu- conff., tra le altre, dizio" (Cass. 14728/2001; 7852/2001, 7909/2001, 15124/2001, 13413/2001, 13963/2001, 10484/2001, 9554/2001, SS.UU. 265/1997) 2.5. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato. Stimasi equo compensare le spese. 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e Così deciso in Roma il 17 ge Il Consigliereere estensore (dr. Antonio Mirone) (dr IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista 19 compensa le spese. nnaio 2002. M T E A I R A 5 . N - B N L . E I O T I Z S R R L G A E E A T A E N D . E B S A T A 1 1 3 E I N I S S N L D . E D . P . 6 R / 4 / . 2 8 1 9 6 Il Presidente . Rasquale Reale)) A T A B U T R R I I DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 MAR. 2002" Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista