Sentenza 2 maggio 2007
Massime • 1
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza. Questo obbligo, peraltro, non viene meno quando i figli minori siano affidati al servizio sociale e assistiti attraverso istituti, posto che tale situazione è determinata proprio dal difetto di assistenza da parte del genitore.
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- 1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare: profili penali dell'inadempimento del mantenimento e dell'assistenza morale verso i figli minori (Giudice…https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. L’obbligo di garantire i necessari mezzi di sussistenza alla prole grava su entrambi i genitori, a prescindere se al mantenimento abbiano fatto fronte altri…Zecca Maria Grazia · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2014
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'articolo in questione, deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole disponibilità di introiti, incombendo all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non escludendo la sua responsabilità in base ad una mera documentazione formale dello stato di disoccupazione, stato detentivo, problemi economici e dichiarazione di fallimento dell'azienda, nonostante tutte …
Leggi di più… - 3. Commette illecito penale, ex art. 570 c.p., comma 2, n. 2, il padre che viola l’obbligo di mantenimento non provvedendo a fronteggiare le minimali esigenze di vita…Zecca Maria Grazia · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2013
Lo stato di bisogno del figlio minore e la mancanza dei mezzi di sussistenza, indispensabili per vivere, giustificano la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione a carico del padre che viola gli obblighi di assistenza familiare, non contribuendo al mantenimento e non assicurando al soggetto passivo la sopravvivenza vitale (vitto e alloggio), unitamente al soddisfacimento di altre complementari esigenze di vita quotidiana (abbigliamento, istruzione, etc.). Ciò posto, la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 3337/2013 definisce gli irrisori e saltuari pagamenti versati dal padre per il mantenimento del figlio minore del tutto inadeguati rispetto alle esigenze dello stesso, non …
Leggi di più… - 4. Violazione degli obblighi di assistenza familiareBarbara Floris · https://www.filodiritto.com/ · 23 dicembre 2012
Sempre più frequentemente nelle aule dei nostri Tribunali compaiono imputati ai quali è stato contestato il reato previsto e punito dall'art. 570 c.p. titolato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”. L'articolo in questione prevede tre ipotesi criminose le quali, in base a quanto indicato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità dominante, danno vita a tre diverse figure di reato dal momento che diversa è la nozione dei fatti e diversa è la pena prevista. Se pertanto si verifica più di una delle dette ipotesi si ha concorso di reati, poiché né la seconda né la terza ipotesi possono considerarsi forme circostanziate della prima. La giurisprudenza della Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2007, n. 20636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20636 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 02/05/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 717
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 004325/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA EL, N. IL 15/02/1957;
avverso SENTENZA del 17/06/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPIGO Francesco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI L., che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito l'Avv. VENTURINI A., che ha concluso per: Accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto da RA EL avverso la sentenza del Tribunale monocratico ai Roma in data 23/4/2004 che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di maltrattamenti in pregiudizio della moglie e delle figlie minori, fino al settembre 1997, nonché dei reati di cui all'art. 570 c.p., comma 2 n. 2 per aver fatto mancare alle figlie minori i mezzi di sussistenza, unificati in continuazione fino al febbraio 2001, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 17/6/2005, in riforma del giudizio di 1^ grado, concesse le attenuanti generiche, dichiarava n.d.p. per il reato di maltrattamenti perché estinto per prescrizione e, unificati i fatti sub B) e D) in un unico delitto continuato ex art. 570 cpv. c.p., n. 2, in pregiudizio delle figlie minori, riduceva la pena per detto reato a mesi cinque di reclusione ed Euro trecento di multa, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi gravame:
l) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 570 c.p., per inosservata e/o erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, posto che le figlie minori, essendo state affidate al Servizio sociale per i periodi in contestazione, non versavano nello stato di bisogno necessario ad integrare il reato in contestazione, essendosi provveduto al di loro mantenimento presso l'Istituto "DOMUS NOSTRA", dove le minori erano state collocate;
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché i fatti ritenuti in sentenza non risultavano correttamente contestati e, come tali, costituivano fatti nuovi;
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 133 c.p., ed all'art. 570 c.p., avendo la Corte territoriale quantificato la residua pena in termini di immotivato rigore,avuto riguardo alla riconosciuta concessione delle attenuanti generiche ed alla non gravità complessiva dei fatti. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sub 1) e 3) e per difetto di specificità per quello sub 2) Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE, alla cassa delle ammende.
Ed invero, quanto all'art. 570 cpv. c.p., n. 2, va ribadito il principio secondo cui la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza / rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva del loro stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al di loro mantenimento, assicurando ad essi tali mezzi di sussistenza. Quest'obbligo, per altro, non viene meno quando i figli minori, come nella specie, siano stati affidati al Servizio sociale e assistiti attraverso istituti del settore, posto che, tale situazione è determinata proprio dal difetto di assistenza del genitore, moralmente ed economicamente responsabile dell'affidamento di tali minori, sicché, argomentando in contrario, si verrebbe ad elidere ogni sorta di conseguenza penale a detta condotta, gravando la pubblica assistenza di oneri ed obblighi attribuibili, invece, al genitore che, come nella specie, non versi in condizione di assoluta e comprovata indigenza (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6, 15/01/2004, n. 715, Pisano). Di qui la manifesta infondatezza della doglianza sul punto,anche per quanto attiene il supporto motivazionale (cfr. fol. 5), conformato a detto principio di diritto.
II motivo sub 2) è del tutto carente del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in patente violazione del combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), a supporto delle ragioni di inammissibilità del gravame sul punto.
Anche il motivo sub. 3) e inammissibile, po' sto che, come monocordemente ribadito da questa Corte di legittimità, la misura del trattamento sanzionatorio è riservata al potere discrezionale del giudice di merito che, come tale, è insindacabile in questa sede ove, come nella specie, sia sufficientemente motivato, secondo il testo dell'impugnata sentenza, anche in termini di implicito riferimento all'impostazione in fatto, offerta dalla decisione di 1^ grado, di cui vi è conferma espressa "nel resto".
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento dellle spese processuali e della somma di Euro MILLE in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2007
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007