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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 21948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21948 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. LIDIA GIORGI, per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza in data 20/9/2022, depositata il 21/9/2022, ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a DI AR CO il 10/6/2021, così confermando la sospensione della misura già disposta dal Magistrato di Sorveglianza con ordinanza del 25/8/2022. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge tra cui art. 649 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale, facendo riferimento a quanto emerso nel corso dell'ordinanza, avrebbe revocato la misura alternativa per motivi diversi da quelli indicati dal Magistrato di Sorveglianza che aveva ritenuto che i presupposti dell'affidamento in prova fossero venuti meno per la sola esecuzione dell'ordinanza cautelare che, riguardando un fatto precedente all'ammissione della misura alternativa, sarebbe invece irrilevante. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 21948 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 14/02/2023 2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della detenzione domiciliare. 4. In data 30 gennaio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Lidia Giorgio, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. rilevando che il Tribunale avrebbe revocato la misura alternativa per motivi diversi da quelli indicati dal Magistrato di Sorveglianza. La doglianza è infondata. 1.1. I provvedimenti con i quali viene concessa ovvero revocata l'applicazione di una misura alternativa sono naturalmente connotati da una stabilità relativa, allo stato degli atti, che non è assimilabile al giudicato. Tali provvedimenti, infatti, sono suscettibili di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite. Ragione questa per la quale il Tribunale di sorveglianza ha sempre il potere di provvedere tenendo in considerazione gli eventuali elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché in questo secondo caso questi non fossero stati in precedenza conosciuti (cfr. Sez. 1 n. 49276 dell'8/9/2022, Pugliese, n.m.; Sez. 1, Sentenza n. 636 del 01/02/1993, dep. 1994, Chianetta, Rv. 196861 - 01). La misura alternativa concessa, quindi, può essere revocata qualora sopraggiunga una misura cautelare e in tale caso la valutazione del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza possono riferirsi sia ai fatti oggetto dell'ordinanza stessa, anche se questi sono antecedenti a quelli per cui è stata irrogata la pena in esecuzione, che, a maggior ragione, a quelli eventualmente accertati nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza stessa e, quindi, tali da far emergere che il condannato ha violato le prescrizioni imposte (cfr. Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, RV. 276394; Sez, 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701 - 01; Sez. 1 n. 774 del 6/02/1996, Rv. 203979). In entrambi i casi, infatti, il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui è stata formulata la prognosi favorevole alla misura alternativa è mutato e il Tribunale di sorveglianza è tenuto a procedere a una nuova e autonoma valutazione che non può essere vincolata né dalla decisione in precedenza assunta dallo stesso organo né dalla decisione provvisoria emessa dal Magistrato 2 competente (cfr. Sez. 1 n. 49276 dell'8/9/2022, Pugliese, n.m.Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095). 1.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza si è conirormato ai principi evidenziati e, con motivazione adeguata e coerente, ha dato conto degli elementi emersi, sia il fatto posto a fondamento dell'ordinanza cautelare che quanto accertato nel corso dell'esecuzione della stessa, per cui la prognosi favorevole circa la sussistenza delle condizioni favorevoli all'applicazione della misura alternativa alla detenzione sono venuti meno. Al di là degli elementi comunque evidenziati nel provvedimento coercitivo eseguito, per i quali la misura avrebbe potuto essere anc:he revocata con efficacia ex tunc, infatti, la circostanza che il ricorrente sia stato sorpreso in possesso di un fucile e di sostanza stupefacente è sicuramente significativa del venir meno delle condizioni originariamente ritenute così che il provvedimento impugnato, che ha disposto la revoca dell'applicazione dell'affidamento in prova e dichiarato espiata la pena fino alla carcerazione, non è sinclacabile in questa sede. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della detenzione domiciliare. La doglianza è infondata. In ordine alla misura invocata in subordine, allo stato ineseguibile per l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, infatti, il Tribunale si è comunque espresso circa il fallimento dell'esperimento rieducativo, ciò facendo riferimento alla gravità dei fatti, la disponibilità di un fucile e di stupefacenti, avvenuti nel corso dell'esecuzione della misura dell'affidamento in prova (cfr. Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234 — 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/2/2023 •
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. LIDIA GIORGI, per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza in data 20/9/2022, depositata il 21/9/2022, ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a DI AR CO il 10/6/2021, così confermando la sospensione della misura già disposta dal Magistrato di Sorveglianza con ordinanza del 25/8/2022. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge tra cui art. 649 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale, facendo riferimento a quanto emerso nel corso dell'ordinanza, avrebbe revocato la misura alternativa per motivi diversi da quelli indicati dal Magistrato di Sorveglianza che aveva ritenuto che i presupposti dell'affidamento in prova fossero venuti meno per la sola esecuzione dell'ordinanza cautelare che, riguardando un fatto precedente all'ammissione della misura alternativa, sarebbe invece irrilevante. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 21948 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 14/02/2023 2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della detenzione domiciliare. 4. In data 30 gennaio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Lidia Giorgio, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. rilevando che il Tribunale avrebbe revocato la misura alternativa per motivi diversi da quelli indicati dal Magistrato di Sorveglianza. La doglianza è infondata. 1.1. I provvedimenti con i quali viene concessa ovvero revocata l'applicazione di una misura alternativa sono naturalmente connotati da una stabilità relativa, allo stato degli atti, che non è assimilabile al giudicato. Tali provvedimenti, infatti, sono suscettibili di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite. Ragione questa per la quale il Tribunale di sorveglianza ha sempre il potere di provvedere tenendo in considerazione gli eventuali elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché in questo secondo caso questi non fossero stati in precedenza conosciuti (cfr. Sez. 1 n. 49276 dell'8/9/2022, Pugliese, n.m.; Sez. 1, Sentenza n. 636 del 01/02/1993, dep. 1994, Chianetta, Rv. 196861 - 01). La misura alternativa concessa, quindi, può essere revocata qualora sopraggiunga una misura cautelare e in tale caso la valutazione del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza possono riferirsi sia ai fatti oggetto dell'ordinanza stessa, anche se questi sono antecedenti a quelli per cui è stata irrogata la pena in esecuzione, che, a maggior ragione, a quelli eventualmente accertati nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza stessa e, quindi, tali da far emergere che il condannato ha violato le prescrizioni imposte (cfr. Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, RV. 276394; Sez, 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701 - 01; Sez. 1 n. 774 del 6/02/1996, Rv. 203979). In entrambi i casi, infatti, il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui è stata formulata la prognosi favorevole alla misura alternativa è mutato e il Tribunale di sorveglianza è tenuto a procedere a una nuova e autonoma valutazione che non può essere vincolata né dalla decisione in precedenza assunta dallo stesso organo né dalla decisione provvisoria emessa dal Magistrato 2 competente (cfr. Sez. 1 n. 49276 dell'8/9/2022, Pugliese, n.m.Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095). 1.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza si è conirormato ai principi evidenziati e, con motivazione adeguata e coerente, ha dato conto degli elementi emersi, sia il fatto posto a fondamento dell'ordinanza cautelare che quanto accertato nel corso dell'esecuzione della stessa, per cui la prognosi favorevole circa la sussistenza delle condizioni favorevoli all'applicazione della misura alternativa alla detenzione sono venuti meno. Al di là degli elementi comunque evidenziati nel provvedimento coercitivo eseguito, per i quali la misura avrebbe potuto essere anc:he revocata con efficacia ex tunc, infatti, la circostanza che il ricorrente sia stato sorpreso in possesso di un fucile e di sostanza stupefacente è sicuramente significativa del venir meno delle condizioni originariamente ritenute così che il provvedimento impugnato, che ha disposto la revoca dell'applicazione dell'affidamento in prova e dichiarato espiata la pena fino alla carcerazione, non è sinclacabile in questa sede. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della detenzione domiciliare. La doglianza è infondata. In ordine alla misura invocata in subordine, allo stato ineseguibile per l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, infatti, il Tribunale si è comunque espresso circa il fallimento dell'esperimento rieducativo, ciò facendo riferimento alla gravità dei fatti, la disponibilità di un fucile e di stupefacenti, avvenuti nel corso dell'esecuzione della misura dell'affidamento in prova (cfr. Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234 — 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/2/2023 •